Circolare Sefit n. 4336 del 23.10.2000

RISPOSTA AD INTERROGAZIONE PARLAMENTARE IN MATERIA DI SUSSISTENZA DEL DIRITTO DI ESCLUSIVA DEI COMUNI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE A PAGAMENTO

 

In data 3 luglio 2000 è pervenuta al Senato la risposta scritta del Ministero dell'interno ad un'interrogazione dei senatori Besostri e Bucciarelli in materia di sussistenza del diritto di esclusiva dei comuni sulla gestione del servizio di trasporto funebre a pagamento. In tale risposta il Ministero dell'interno si è espresso per la vigenza delle norme che legittimano il comune ad esercitare il diritto di esclusiva nel settore de quo. Pertanto, ha sostenuto che nessuna pronuncia del Garante della concorrenza e del mercato (1), se contraria agli indirizzi di legge, potrebbe da sola bastare ad escludere la privativa comunale nell'ambito del trasporto funebre. A parere del Ministero dell'interno per escludere la vigenza della privativa occorrerebbe un'abrogazione espressa dell'attuale disciplina normativa, vale a dire dell'art. 1, n.8, della Legge 15 ottobre 1925, n.2578 (2). Alcuni interpreti, invece, fra i quali appunto il Garante, sostengono l'avvenuta abrogazione dell'articolo citato ad opera dell'art. 22, comma 2 della L. 8 giugno 1990, n.142 (3), in base al fatto che sussisterebbe una incompatibilità fra la disposizione citata, che demanda al comune la facoltà di esercitare il trasporto funebre all'interno del proprio territorio con diritto di privativa e la disposizione contenuta appunto nell'art. 22, comma 2 della L.142/90, che, a sua volta, prescrive che i servizi da esercitarsi in via esclusiva dal comune e dalla provincia debbano essere stabiliti da una legge. Il Ministero dell'interno (4), pur riconoscendo la parziale fondatezza di tale interpretazione, appellandosi, però, al generale principio dell'efficacia della legge nel tempo (5), sostiene che rimangono legittime le privative già in vigore: quindi, i servizi già assegnati ai comuni in regime di privativa potranno cessare solo in forza di una espressa disposizione di legge, attualmente inesistente, o di un'autonoma decisione in tal senso da parte dei singoli enti, unica via al momento percorribile.

Il Ministero dell'interno continua, altresì, a riconoscere all'ente locale la facoltà di scegliere di esercitare o meno la privativa nel trasporto funebre a pagamento ed ammette la non infondatezza, oltre la sua, dell'interpretazione dell'Antitrust. In ultima analisi, sarà pertanto ogni singolo comune a decidere se mantenere o meno la privativa nel trasporto funebre a pagamento. Da contatti avuti in via breve con il Ministero dell'interno, stante le note posizioni dell'Antitrust e dell'Unione Europea sulla liberalizzazione dei servizi, si è appurata l'intenzione di definire la questione in fase di approvazione della riforma dei servizi pubblici locali, dove prevedere un'abrogazione esplicita della facoltà di privativa del trasporto funebre di cadavere a pagamento. Il passaggio dell'attività di trasporto funebre a servizio autorizzato, non in esclusiva, determina la necessità di una regolazione in sede locale (6).

Si allega il testo della interrogazione parlamentare e della risposta data dal Ministero dell'interno.

 

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