Circolare Sefit n. 4317 dell'11.09.2000
1. TERMINI DI RILASCIO DEL PASSAPORTO MORTUARIO;
2. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI IN TEMA DI POLIZIA MORTUARIA.
1. PASSAPORTO MORTUARIO
Il D.M. 18 aprile 2000, n. 142 (1) reca norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (2) e concerne nuove norme regolamentari in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero dell'Interno, che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte ovvero che debbano essere promossi d’ufficio.
Costituiscono parte integrante di tali norme regolamentari delle tabelle che, per ogni procedimento, contengono il termine entro cui deve concludersi e l’indicazione dell’ufficio competente.
Fra i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'Interno elencati nelle tabelle allegate al D.M. 18 aprile 2000, n. 142 ed ai quali si applicano le disposizioni ivi contenute, si annovera il procedimento relativo all'ottenimento del passaporto mortuario.
Ai sensi degli artt.27 e 29 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e della Tabella B (art.1) del D.M. n. 142 cit. l'autorità competente al rilascio del passaporto mortuario è il Prefetto ed il termine entro cui il procedimento deve concludersi è di 15 giorni.
Le norme procedurali volte ad acquisire tale documento si differenziano a seconda che il trasporto di salme sia per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, oppure sia per uno stato non convenzionato. Nonostante il DPR 285/1990 utilizzi il termine passaporto mortuario limitatamente al caso di trasporto di salma verso uno degli stati convenzionati e definisca autorizzazione il provvedimento che consente l'estradizione della salma verso uno degli stati non convenzionati, si è del parere che il termine finale di 15 gg. per il rilascio del passaporto mortuario disposto dal D.M. n. 142/2000 possa essere esteso anche al rilascio dell'autorizzazione citata.
Trasporto di salme dall'Italia ad uno degli stati convenzionati:
Trasporto di salme dall'Italia ad uno degli stati non convenzionati:
2. TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI RELATIVI ALLA POLIZIA MORTUARIA
Il Provvedimento 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000 (3) ha individuato la Polizia Mortuaria fra le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. Vale a dire che, in seguito a tale provvedimento il trattamento dei dati "sensibili" finalizzato ad attività inerenti la Polizia Mortuaria non necessità del consenso scritto dell'interessato né della previa autorizzazione del Garante.
Ricordiamo che, ai sensi dell'art.22, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (4) e successive modificazioni ed integrazioni, sono dati "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Ora, l'art.22, comma 3 della legge citata, (5) come modificato dall'art.5 del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 135, ammette il trattamento dei dati "sensibili" da parte dei soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, solo se autorizzato da espressa disposizione di legge. In assenza di questa, i soggetti pubblici possono chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di effettuare l'individuazione, in seno alle attività ad essi demandate dalla legge, di quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali il trattamento dei dati "sensibili" è conseguentemente autorizzato nelle more di una specificazione legislativa.
Con il Provvedimento citato il Garante ha, appunto, autorizzato i soggetti pubblici al trattamento dei "dati sensibili" nello svolgimento delle attività inerenti alla Polizia Mortuaria.
Circa l'individuazione degli atti di Polizia Mortuaria la cui adozione concretizza il trattamento di dati "sensibili" ai sensi dell'art.22 comma 1, cit., occorre fare riferimento a quelli suscettibili di rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, lo stato di salute e la vita sessuale. Un elenco non tassativo di tali atti è il seguente:
Si tratta di atti autoritativi la cui competenza appartiene esclusivamente a soggetti pubblici.