Circolare Sefit n. 4314 del 29.08.2000

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE, NONCHÉ DEI RIFIUTI SANITARI, APPROVATO CON D.M. N. 219 DEL 26.6.00

 

Si informa che con D.M. Ambiente di concerto con la Sanità, del 16.6.2000, (in G.U. 4.8.00 n. 181) n. 219 è stata data attuazione alla delega di cui all'art. 45 comma 4 del D. Lgs. "Ronchi", n.22/1997 come modificato dal D.Lgs. 389/97.

Si individuano così con chiarezza i rifiuti cimiteriali che abbisognano di particolari attenzioni, nonché le norme tecniche per assicurare una loro corretta gestione.

È da premettere che fin dalla uscita del D.Lgs. "Ronchi" era apparso chiaro che il legislatore aveva acquisito che tali rifiuti non sono pericolosi, ma per la particolarità dei materiali rinvenibili, bisognosi di distinta raccolta dagli altri urbani (anche dello stesso cimitero). In ciò era soprattutto la preoccupazione di trovare in cassonetti o scarrabili, in piena vista dei visitatori, bare o resti di esse.

Si segnala inoltre che in altra parte del decreto (quella concernente i rifiuti sanitari), vengono ampiamente trattati anche gli aspetti delle parti anatomiche. La innovazione maggiore, tenuto conto delle sempre minori disponibilità di spazi cimiteriali, è il divieto di inumare le parti anatomiche non riconoscibili in cimitero (difatti sul concetti parte riconoscibile si è molto disquisito e il risultato è stato spesso l'avvio al cimitero di parti anatomiche che avrebbero dovuto essere incenerite).

L'incenerimento è ora obbligatoriamente fatto in impianto autorizzato come inceneritore e quindi è vietato l'avvio a cremazione.

Infine, nonostante la vigenza del citato articolo 45 D.Lgs 22/97, le norme tecniche erano ancora reperibili nella Delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e nel D.M. 25 maggio 1989. Ciò in quanto l'articolo 57, D.Lgs. 22/1997 stabiliva che, in attesa della sua attuazione, restavano in vigore le norme regolamentari e tecniche dettate in precedenza. Il presente decreto abroga espressamente tali norme tecniche.

 

1. LA STRUTTURA DEL DECRETO

Il testo risulta suddiviso in tre Capi articolati nei seguenti termini:

Il responsabile della struttura sanitaria (sia essa pubblica o privata) e del cimitero viene investito della sorveglianza e del rispetto delle nuove regole; ovviamente, fermo restando che responsabile del non corretto deposito temporaneo dei rifiuti resta "chiunque" l'abbia posto in essere, a prescindere che tale soggetto si identifichi o meno con il responsabile della struttura.

Il testo si completa di tre allegati. Nei primi due - a titolo indicativo e non esaustivo - sono individuati:


Nel terzo allegato, invece, sono indicate le norme per la convalida e la verifica dell'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione.

 

2. I RIFIUTI DISCIPLINATI DAL TESTO

Il testo disciplina le seguenti tipologie di rifiuti:

  1. sanitari non pericolosi (quelli che non figurano nell'allegato D al D.Lgs. 22/97);
  2. sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
  3. sanitari pericolosi non a rischio infettivo (quelli indicati nell'allegato 2 allo schema di D.M. che, pur ricompresi nel citato allegato D, non presentano la categoria di pericolo individuata dalla voce "H9: infettivo");
  4. sanitari pericolosi a rischio infettivo (quelli di cui ai CER 180103 e 180202, allegato D, D.Lgs. 22/97, che presentano la categoria di pericolo individuata dalla voce "H9: infettivo", esclusi i rifiuti disciplinati dal D.Lgs. 508/1992);
  5. sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento (es. incenerimento di parti anatomiche non riconoscibili);
  6. da esumazione ed estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.

In ordine ai rifiuti da esumazione ed estumulazione, che sono urbani ai sensi dell'articolo 7, D.Lgs. 22/97 (quindi rientrano nella privativa comunale), il D.M. 219/00 ne prescrive la raccolta separata rispetto agli rifiuti urbani e ne detta le relative regole (imballaggi, stoccaggio, deposito, avvio a recupero o smaltimento).

 

RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE OD ESTUMULAZIONE

Identificazione

Classificazione

Trattamento

• Art. 2 comma 1, lettera e)

Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle

casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

Sono rifiuti urbani non pericolosi. È consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97 (cioè sia in impianto di termodistruzione che in discarica, purché entro i termini consentiti (In discarica al massimo entro il 16.6.00 o prima in relazione ad emanazione norme comunitarie - vds. DL 500/1999 e relativa legge di conversione in legge L. 25.2.2000 n. 33).

La raccolta deve essere separata dagli altri rifiuti urbani (anche cimiteriali).

Nel luogo di produzione del rifiuto (campo di inumazione, tomba singola o plurima, per effetto di esumazione od estumulazione), dopo aver separato le ossa e/o i resti mortali, che seguono il trattamento previsto dal regolamento di polizia mortuaria nazionale (DPR 285/90) e circolare Min. Sanità 31.7.1998 n. 10, si procede a separare la componente dei resti metallici di casse, dal resto.

Per favorire il recupero, è preferibile togliere anche le parti metalliche come maniglie, simboli religiosi o similari, che sono di leghe o materiali diversi e da avviare ad altra destinazione rispetto a quella dello zinco.

Assi, stracci, imbottiture e similari sono la terza frazione da trattare.

I trattamento può essere sul luogo (a bordo campo, tomba) o successivo al trasporto in luogo di ammasso, in apposita zona da identificare dal Comune all'interno del cimitero.

Il trattamento di triturazione può avvenire con impianti mobili (anche a bordo campo) o fissi.

Il trattamento può limitarsi all'introduzione in appositi imballaggi a perdere flessibili (sacchi), di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione", delle varie frazioni (assi intere, stracci, ecc.).

Può essere altresì previsto il trasporto con appositi contenitori, che nascondano la vista al pubblico del contenuto, nella zona del cimitero nella quale procedere al deposito temporaneo (in vista dell'avvio a recupero o successivo smaltimento) o alle operazioni di triturazione.

Il mezzo del servizio pubblico di raccolta che esegue il trasporto all'impianto (incenerimento o discarica) può raccogliere i rifiuti dopo la separazione delle diverse frazioni già sul luogo di produzione (a bordo campo, tomba) già insaccati, oppure dalla zona di deposito temporaneo (insaccati o meno a seconda della destinazione e del tipo di frazione).

Nella zona di deposito temporaneo occorre separare le diverse frazioni di rifiuto in base al successivo trattamento.

Solo i rifiuti costituiti da assi e stracci che non sono stati preventivamente sminuzzati devono obbligatoriamente essere insaccati. Se triturati possono essere conferiti in discarica anche dentro appositi cassoni container.

I rifiuti metallici, zinco e piombo devono preferibilmente essere avviati a recupero, in genere attraverso ditte specializzate, che li raccolgono periodicamente.

Per una pulizia dello zinco possono utilizzarsi le metodiche indicate dal paragrafo 2.2.2. dell'All. 1 alla circolare SEFIT-Federgasacqua n. 3544 del 24/4/96 o altre più semplificate, tenuto conto della diversa classificazione e pericolosità oggi stabilita.

Si specifica che non è un obbligo il recupero dei resti metallici, bensì occorre che "la gestione favorisca il recupero". Se il recupero diventa troppo oneroso, pericoloso o di difficile attuazione, esso può essere evitato, pur conferendo in maniera separata tali resti metallici al gestore dei servizi dei rifiuti urbani.

ALTRI RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Identificazione

Classificazione

Trattamento

• Art. 2 comma 1, lettera f)

1) materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, smurature e simili

Sono rifiuti urbani non pericolosi

Riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale, o avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti (discarica di tipo 2A)

2) altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione

Sono rifiuti urbani non pericolosi

Si dovrà favorire il recupero

 

2.1. Le particolarità applicative

  1. Ammasso dei rifiuti cimiteriali provenienti da più cimiteri in altro cimitero
  2. Nel cimitero prescelto non si ha la situazione di deposito temporaneo, bensì di stoccaggio, con ciò che ne consegue per la documentazione da predisporre (formulario per il trasporto, registro di carico e scarico).

  3. Tempi di conferimento dei rifiuti
  4. In deposito temporaneo i rifiuti non pericolosi che sono prodotti in quantità inferiore ai 20 mc. in un anno, necessitano di conferimento almeno 1 volta l'anno.

    Se si superano i 20 mc. ogni volta che succede e comunque entro 3 mesi da un conferimento all'altro (art. 6, lett. m) D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni).

  5. Formulari di accompagnamento e registro di carico e scarico
  6. Se la raccolta dei rifiuti da esumazione ed estumulazione è eseguita direttamente dal gestore del servizio di pubblico nel territorio del comune o dei comuni per i quali il servizio è gestito, non occorre ne formulario, ne registro di carico e scarico (Art. 11 comma 3 D.Lgs. 22/97). La Circolare 4.8.1998 del Min. Ambiente e dell'Industria (in G.U. 11.9.1998 n. 212), al punto 1) lettera n) lo chiarisce e fornisce inoltre anche spiegazioni sull'ampliamento dell'esonero per circolazione in territori diversi dal comune nel quale si sia raccolto il rifiuto.

    Ove invece vi sia l'obbligo di registro (vedasi il punto 1) che precede, vi è anche quello del formulario e viceversa.

    Si rimanda per la compilazione alla Circ. 4.8.1998 del Min. Ambiente e dell'Industria (in GU 11.9.1998 n.212).

    Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di registro di carico e scarico sono stati, rispettivamente, individuati dal D.M. Ambiente 1/4/1998, n. 145 e 1/4/1998, n. 148.

    In genere il peso di 1 cassa proveniente da esumazione od estumulazione è dell'ordine di 60 Kg..

  7. Disinfezione
  8. La disinfezione è obbligatoria solo in caso di rifiuti pericolosi a rischio infettivo. Si tratta ad es. di casi del tutto particolari nei quali si abbiano esumazioni o estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria di cadaveri di persone morte per malattia infettivo diffusiva. In genere pertanto la disinfezione è del tutto facoltativa, più spesso sostituita, come per gli altri rifiuti urbani, da trattamenti deodorizzanti.

  9. Recupero
  10. Il recupero potrà essere eseguito direttamente dal gestore del cimitero o previo conferimento a terzi autorizzati.

  11. Lavori di privati nel cimitero con produzione di inerti
  12. Nel caso di lavori edili di privati all'interno di cimiteri, il diritto di polizia mortuaria imposto dal comune è opportuno che incorpori anche la quota corrispondente al costo di smaltimento degli inerti.

    È una conseguenza della classificazione data dall'art. 2, comma 1, lettera e) e dall'art. 13 del D.M. 2/9/00, i quali per effetto dell'art. 7, comma 2 , lettera f) combinato col disposto dell'art. 21 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, attribuiscono al Comune la privativa del servizio, seguendo quanto stabilito dal regolamento comunale.

    Potrebbe però regolamentarsi che gli inerti i quali non servono per il riutilizzo in cimitero, vanno a recupero o smaltiti a cure e spese dei produttori del rifiuto (senza quindi necessità di variare i diritti di polizia mortuaria citati).

  13. Esumazioni straordinarie, Estumulazioni ordinarie e straordinarie

La tariffa dovrà incorporare anche i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali. Nel caso della esumazione ordinaria l'onere è a carico del produttore del rifiuto (gestore del cimitero).

 

3. PARTI ANATOMICHE

Le parti anatomiche si dividono in riconoscibili e non riconoscibili.

3.1. Parti anatomiche riconoscibili

L'art. 3 del D.M. 219/00 identifica con precisione quando si è in presenza di parti anatomiche riconoscibili, le quali, al pari dei resti mortali, vengono escluse totalmente dalla normativa del rifiuto sanitario. Pertanto non si tratta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Desta perplessità l'utilizzo del termine "restano disciplinati", in quanto unicamente i resti mortali sono citati nel DPR 285/90, mentre terminologicamente si assume in altri casi la dizione "parti di cadavere".

L'arto (inferiore o superiore), una parte dello stesso è quindi parificato dal Ministero della Sanità alla parte di cadavere.

Di seguito si è costruita una procedura di trattamento per analogia con il trattamento del cadavere.

Per le parti anatomiche riconoscibili occorrerà quindi, un'autorizzazione alla sepoltura (art. 6 comma 2 del DPR 285/90), una alla cremazione e una al trasporto, a seconda della destinazione.

L'Ufficiale di Stato civile, il Sindaco si riferiranno ad arto di XY, ove noto, oppure ad arto di ignoto. In caso di arto di persona nota il confezionamento è in unica cassetta di legno. È possibile il confezionamento di più arti di ignoti in una stessa cassa di legno. In questo caso si abbia l'avvertenza di non superare le quantità usuali (in termini di peso e volume di un cadavere) in quanto se avviato a seppellimento o a cremazione non si abbiano problemi (per l'introduzione nel forno o per la sepoltura).

Non è ovviamente necessario l'accertamento del medico necroscopo.

Il confezionamento è in relazione alla destinazione.

Per l'inumazione, la cremazione, la tumulazione, si seguono le norme stabilite in via generale per tali casi:

Cassa di legno di almeno 20 mm. di spessore e utilizzo di materiali biodegradabili nel caso d inumazione;

Cassa di legno di almeno 20 mm. per l'avvio a cremazione;

Cassa di legno di almeno 25 mm. di spessore e cassa di zinco dello spessore usuale se l'arto è destinato alla tumulazione (ad es. per la riunificazione con le restanti parti del corpo nel caso di amputazione, seguita poi da decesso a breve termine dell'interessato).

L'arto non deve essere confezionato all'interno di sacchi di plastica (essendo stata abrogata la precedente normativa contenuta al punto 2.2 della deliberazione del comitato interministeriale 27/7/1984).

Può essere mantenuto in cella frigorifera fino al momento del trasporto. Non è da addizionare con formalina o prodotti conservanti, i quali hanno effetti negativi nei processi di scheletrizzazione.

La richiesta di sepoltura e della modalità della stessa è operata dall'interessato o dai familiari entro 24 ore dal decesso all'ufficiale di stato civile del luogo ove l'arto è amputato (per analogia con quanto previsto dall'art. 138 dell'Ordinamento dello Stato civile) e inoltrata per conoscenza alla struttura sanitaria ove si è verificata detta amputazione. In caso di mancata attivazione dell'interessato o dei familiari provvede la struttura sanitaria a far richiesta all'ufficiale di stato civile.

Gli oneri per la cremazione o per il seppellimento sono a carico di chi lo richiede, come anche del trasporto al cimitero o al crematorio. In genere l'inumazione è per 5 anni, per arti singoli. Può essere ridotta a 2 anni con l'addizione di particolari sostanze biodegradanti già al momento del confezionamento della cassa. In caso di cremazione le ceneri, se non richieste dagli interessati per avviarle a sepoltura, sono disperse nel cinerario comune del luogo di cremazione.

Il trasporto funebre avviene con carro funebre, anche cumulativamente.

3.2. Parti anatomiche non riconoscibili

Per esclusione dalla definizione di parte anatomica riconoscibile, si hanno le restanti parti anatomiche non riconoscibili, cioè residui operatori, placente, feti non richiesti o per i quali non sia obbligatoria la sepoltura, ecc.

Sono considerate rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e come tali disciplinati dal decreto. Non sono quindi da accettare in cimitero, in crematorio, ma unicamente avviate a termodistruzione ai sensi dell'Art. 10 D.M. 219/00.

 

4. RESTI MORTALI E OSSA

Sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990 n. 285 e dalle circolari Ministero sanità 24.6.1993 n. 24 e 31.7.1998 n. 10.

 

5. ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ SANITARIA

L'attività svolta in deposito di osservazione, obitorio, sala autopsie, camera mortuaria, può dar luogo a possibili sversamenti di liquidi biologici attraverso degli scarichi collegati alla rete fognaria, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 219/00.

Si ritiene che anche liquidi biologici derivanti da trattamenti preventivi sui cadaveri prima o durante la tanatocosmesi, siano smaltibili nella stessa forma ad esclusione dei casi in cui si sia a conoscenza del fatto che tali rifiuti sono pericolosi a rischio infettivo.

Si veda anche per lo scarico delle acque reflue il D.Lgs. 11/5/1999 n. 152.

 

6. RESPONSABILITÀ GESTIONALI

Al responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto della corretta applicazione della normativa sui rifiuti sanitari e su quelli cimiteriali. Si veda in proposito l'Art. 16 del D.M. 219/00, che rimanda, tra l'altro, esplicitamente alle sanzioni.

 

7. CONCLUSIONI

Si rammenta che questa Federazione ha già emesso in tema di rifiuti cimiteriali le seguenti circolari:

 

La parte applicativa che presenta maggiori innovazioni è quella che concerne le parti anatomiche. Ci si riserva pertanto di appurare nelle competenti sedi ministeriali se le soluzioni individuate in via analogica possono trovare il loro conforto.