(17) L’art.118, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 490/1999 prevede la sanzione citata solo per chi compia le azioni dallo stesso contemplate in riferimento ai beni di cui all’art.2. Tuttavia si è del parere che la norma vada estesa anche ai beni elencati all’art.3 (es. le lapidi) in ragione di un’equiparazione compiuta al comma 1 dell’art.3, fra tali beni e quelli di cui all’art. 2 (" indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all’articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano..."). Ora, tutto l’impianto sanzionatorio del D.Lgs. 490/1999 (artt.118-129) appartiene al Titolo I, che è appunto quello citato nell’art.3. Pertanto, in riferimento all’applicabilità delle sanzioni, i beni di cui all’art.3 vanno equiparati a quelli dell’art.2.