(11) Art. 53 R.D. 30 gennaio 1913, n. 363: " La notificazione ai proprietari e ai detentori delle cose che abbiano l’importante interesse di cui all’art. 5 della L. 20 giugno 1909, n. 364, seguirà:
a) o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) o mediante atto di diffida intimato da ufficiale giudiziario o da messo comunale, e notificato nel modo stabilito per le citazioni del Codice di procedura civile.
Le notificazioni di cui sopra possono essere promosse così dal Ministero dell’istruzione(N.dR. Ministero per i beni culturali ed ambientali), come dai sovrintendenti, o da chi legalmente ne fa le veci.
In casi di grave urgenza o quando vi sia pericolo di sottrazione o trafugamento, o pericolo nella conservazione della cosa, i funzionari dell’Amministrazione delle antichità e belle arti e gli altri pubblici ufficiali indicati nel primo comma dell’art.2 della L.27 giugno 1907, n. 386, possono altresì procedere alla notificazione, mediante una dichiarazione dell’importante interesse della cosa, fatta oralmente al proprietario o possessore e assunta a processo verbale. Il processo verbale sarà firmato dal funzionario che procede alla notifica e dall’interessato. Qualora questo rifiuti, si darà atto di ciò nel processo verbale, il quale avrà ugualmente effetto. Copia del verbale sarà, a richiesta, rilasciata al proprietario o possessore ".