Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 13/02/1987
DECRETO MINISTERIALE 28 NOVEMBRE 1986 - MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975 RIPORTANTE L'ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE SOTTOPOSTE A DENUNCIA OBBLIGATORIA
Come è noto, con il decreto ministeriale in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1986, che per effetto dell'art. 3 dello stesso decreto entrerà in vigore l'11 febbraio 1987, sentito il parere del consiglio superiore di sanità, sono state apportate alcune modifiche all'elenco delle malattie infettive e diffusive sottoposte a denuncia obbligatoria.
Al riguardo si ritiene opportuno precisare quanto segue:
Ogni transazione informativa avverrà utilizzando il codice numerico.
Il C.O.A. curerà la stampa e la distribuzione delle schede ai centri periferici segnalati dalle regioni e/o alle regioni stesse.
Da quanto sopra premesso risulta evidente che l'informazione riguarda esclusivamente i casi di malattia accertata secondo i criteri dell'O.M.S. (allegato 2). Pertanto i soggetti che risultano soltanto sieropositivi per HIV verranno esclusivamente indirizzati ai centri di riferimento regionali (come indicato in precedenti circolari) a tal fine identificati dai competenti assessorati alla sanità allo scopo di poter garantire ai singoli soggetti una idonea assistenza.
Al fine di poter assicurare una completa riservatezza dei dati relativi alla notifica dei casi si raccomanda che le schede di segnalazione vengano compilate in ogni loro parte esclusivamente dal sanitario che ha diagnosticato la malattia, il quale dovrà far in modo che la scheda stessa pervenga agli indirizzi sopra citati in plico accuratamente chiuso con l'indicazione all'esterno che trattasi di denuncia di malattia infettiva e diffusiva.
I mod. 15 per epatite, rosolia e tetano dovranno essere inviati, come per le altre malattie dell'elenco, all'Istituto centrale di statistica.
Al contrario non verranno compilati i mod. 15 per la SIDA; per i rilievi statistici ISTAT saranno utilizzati i dati dei riepiloghi mensili mod. 16 bis confortati da quelli derivanti dal sistema di sorveglianza sopra descritto.
L'elenco riportato sul mod. 16 bis (su base regionale e provinciale) e 16 (su base di unità sanitaria locale) viene modificato come da allegato.
E' da notare che i numeri di codice delle malattie già esistenti restano immutati mentre quelle aggiunte vengono identificate con numeri progressivi da 65 a 71.