Circolare del Ministero della Sanità 400/4/9l n. 1 del 05/01/1979

INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE A RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 338 (COMMI 4° E 5°) DEL TU.LL.SS. (RD 27 LUGLIO 1934, N. 1265 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI) ED ART. 57 DEL DPR 21 OTTOBRE 1975, N. 803.

Sono stati posti, da più parti, a questo Ministero quesiti in ordine all'individuazione dell'organo legittimato a rilasciare la autorizzazione di cui all'articolo 338 (commi 4° e 5°) del TU.LL.SS. (RD 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni) ed art. 57 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803; in particolare è stato chiesto di conoscere se detta Autorità debba essere identificata nel Prefetto ovvero nel Medico Provinciale, stante la mancanza di una specifica indicazione in tal senso da parte del citato DPR n. 803/1975.

Da un attento esame della normativa vigente ed in particolare degli artt. 7 e 13 del DPR n. 4 del 14/1/1972, sembra che la competenza debba essere attribuita al Medico Provinciale ovvero - qualora tale ufficio sparisse dall'ordinamento regionale - all'Autorità sanitaria che prenderà il suo posto.

Infatti, se si considera che il citato articolo 13 del DPR n. 4/1972 fa precedere l'elenco delle competenze delegate anzitutto dalla affermazione che esse sono quelle già esercitate dal Medico Provinciale (ed è indubbio che in base alla legge 13 marzo 1958, numero 296, l'organo competente in materia fosse il Medico Provinciale) ed, inoltre, dalla frase "in particolare" non appare incongruo ritenere che l'elenco stesso abbia carattere indicativo e non tassativo.

Alla luce delle soprariportate considerazioni, questo Ministero esprime che l'Autorità di cui in premessa debba essere individuata nel Medico Provinciale ovvero in caso di soppressione del relativo Ufficio, nell'Autorità regionale sostitutiva.