Circolare Ministero della Salute n. 22159 del 28/07/2016
[Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria]
Integrazione circolare del Ministero della Salute del 30.05.2016: applicazione di principi statali contenuti nell’art. 3, comma 1, Legge 30 marzo 2001, n. 130
Con riferimento alla nota circolare DGPREV prot. n. 014991 del 30.05.2016, si desidera specificare che l’obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere e conservare per un periodo minimo di dieci anni campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, riguarda esclusivamente il caso di avvio della salma alla cremazione.
Inoltre si indica, anche al fine del contenimento dei costi, la seguente procedura:
- il medico necroscopo, assolti gli obblighi certificativi, in caso di cremazione della salma, effettua dal cadavere il prelievo di annessi cutanei, comprensivi di bulbi piliferi, in zona nucale o pubica;
- per il campionamento di liquidi biologici utilizza preferibilmente i filtri in carta per analisi o, in
mancanza, procede al prelievo dei liquidi stessi disponendo idoneo stoccaggio;
- riporta i dati anagrafici del defunto, la data e la sede del prelievo, oltre al nominativo della persona che lo ha eseguito.
Il prelievo viene conservato in adeguati archivi per almeno 10 anni, sotto la responsabilità del Direttore del Servizio di Medicina Legale.
Il Direttore Generale
(Raniero Guerra)