Circolare del Ministero della Salute n. 36158 del 11/12/2015
Autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui agli att. 31, 75 e 77 terzo comma del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Circolare

[Direzione Generale Prevenzione Sanitaria]

Agli Assessori Regionali alla Sanità
Agli Assessori alla Sanità delle Province autonome
Via PEC

Si premette che con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 (in G.U. 11 ottobre 2000, n. 238) adottato per dare attuazione alla riforma amministrativa ai sensi dell’art. 5 della legge n. 59 del 1997 e successive modificazioni, sono state individuate le funzioni e i compiti in materia di salute umana conferiti alle regioni; tra queste – Tabella A, lett. c) – compaiono le autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 1990.

La successiva circolare del Ministero della salute, 21 maggio 2002, n. 400.VII/9L/I924, ha fornito chiarimenti in merito alle autorizzazioni di cui al citato regolamento di polizia mortuaria; in particolare è stato chiarito il contenuto del trasferimento di funzioni precisando quali autorizzazioni sono state trasferite alla competenza delle Regioni, quali sono divenute di competenza di altri soggetti istituzionali e quali sono rimaste in capo al Ministero della salute. Con riferimento alle autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285 del 1990, i cosiddetti “passaporti mortuari”, la citata nota precisa che queste autorizzazioni, in passato rilasciate dal Prefetto, quale autorità delegata dal Ministero della sanità, sono ora di competenza del Sindaco che subentra negli stessi compiti del Prefetto.

Recentemente la scrivente Direzione Generale ha richiesto parere al proprio Ufficio Legislativo relativamente alla competenza statale per i provvedimenti autorizzativi, ai sensi degli articoli: 31, 75 e 77 del Regolamento in oggetto.
Già nella precedente Circolare del Ministero della Salute del 2002, sopra citata, si sottolineava che questi provvedimenti, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 1l2 del 1998, dovessero inquadrarsi come una autorizzazione recante una regola tecnica di natura igienico sanitaria, e solo in tal caso da considerarsi come provvedimento sostanzialmente normativo e quindi di competenza statale; nel recente parere del Capo dell’Ufficio Legislativo si è ribadito tale principio.

Pertanto, per quanto sopra esposto, da parte del Ministero della Salute non saranno più autorizzati i singoli manufatti delle Società produttrici/importatrici di materiali funerari (cofani o valvole) ma, per le tipologie di materiali diversi da quelli previsti dal D.P.R. 285/1990, saranno definite, previa acquisizione di parere da parte del Consiglio Superiore di Sanità, unicamente le prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria, correlate allo specifico utilizzo, che sia trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione.

Per quanto concerne la corrispondenza e la vigilanza tra le prescrizioni tecniche fornite e le produzioni/articoli delle singole Società, queste saranno effettuate da parte delle Regioni, che riceveranno copia delle predette prescrizioni igienico-sanitarie.
Si evidenzia che, per le pratiche in sospeso agli atti dell’Ufficio IV di questa Direzione Generale, si provvederà all’archiviazione, previa informazione alle Società interessate circa la nuova e differente procedura amministrativa ed organizzativa.
Si rappresenta, infine, che ove le Società di che trattasi, intendessero ottenere ex novo o rinnovare la scaduta autorizzazione – a suo tempo ministeriale –, le medesime dovranno presentare, direttamente, la documentazione tecnico-amministrativa richiesta dal competente Ufficio regionale, afferente territorialmente alla propria sede legale.

Il Direttore Generale
DOTT. RANIERO GUERRA