Circolare del Ministero dell’Interno del 20/02/1897, n. 21100-a
SEPOLCRETI PRIVATI


Ai Signori Prefetti del Regno.

A questo Ministero si è più volte presentata la occasione di prendere in esame la quistione riflettente l'applicazione dell'articolo 58 della legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888 e 110 del Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892 ai sepolcreti privati eretti sotto l'impero delle leggi precedenti.
Siccome l'argomento poteva prestarsi a disparate interpretazioni e non di rado accadeva che alla stregua di esso, venivano in alcune provincie dalle Autorità locali fatte concessioni che in altre erano negate, dando occasione, in tal guisa, ad un trattamento difforme, causa di giustificato malcontento negli interessati: così questo Ministero ha ravvisato la convenienza di chiedere in merito il parere del Consiglio di Stato.
Tale parere, che fu pronunziato nell'adunanza a Sezioni unite del 3 vigente mese, e che fu adottato dal Ministero, ci comunica alle SS.LL. perché serva di norma nelle decisioni da prendersi sulle domande analogiche che eventualmente venissero loro indirizzate.
Perl ministro
ASTENGO

PARERE del Consiglio di Stato emesso in adunanza generale del 3 febbraio 1897, relativo a cappelle gentilizie e sepolcri particolari

Il Consiglio

Vista la relazione 13 novembre ultimo scorso, colla quale il Ministero dell'Interno (Divisione 4°, N. 21100) chiede parere sul quesito se gli articoli 59 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 110 del regolamento 25 luglio 1892 sulla polizia mortuaria debbano applicarsi solo alle cappelle e sepolcri particolari originali od anche a quelli eretti sotto l'impero della legge precedente;

Visti gli atti;

Richiamato il parere 20 marzo ultimo scorso;

Udito il relatore;

Considerato che prima delle legge sanitaria del 1889 vigeva il regolamento 9 settembre 1874, il cui articolo 67 dava facoltà al Prefetto di permettere la sepoltura nelle cappelle private, purché queste fossero in campagna e non ufficiate in pubblico, e la morte della persona da seppellirsi non fosse avvenuta per malattia contagiosa, e con che fossero prescritte tutte le cautele necessarie nell'interesse della pubblica igiene;

Che, come si è detto nel precedente parere, i sepolcri particolari, aperti e mantenuti conformemente alle discipline vigenti prima della predetta legge sanitaria, si trovavano, all'entrata in vigore della medesima, in uno stato di fatto e di diritto il quale non può essere mutato che da formali dichiarazioni della nuova legge o da nuove disposizioni che importino la decadenza del diritto acquisito per conflitto manifestamente esistente fra l'antica e la recente legislazione;

Che riguardo ai cimiteri ordinari preesistenti, la legge permette che rimangano quali erano, quando per gravi motivi non ne sia necessario l'ampliamento o il trasferimento in altro luogo;

Ed in questo casi la giurisprudenza si è spiegata nel senso di una larga interpretazione, ritenendo che si debba molto aver riguardo alle condizioni dei singoli luoghi e allo stato finanziario dei comuni, ritenendo inoltre che nel passaggio da una legislazione ad un'altra si debba il meno possibile turbare diritti ed interessi legittimamente acquisiti;

Che il regolamento mortuario richiedendo coll'articolo 110, per i sepolcri privati gli stessi requisiti che per i cimiteri ordinari, non si potrebbe applicare a quelli, criteri più rigorosi a questi, anzi è ragionevole, e gravi ragioni consigliano, un'applicazione più mite delle norme prefisse dalla legge sanitaria e dal predetto regolamento, ove si rifletta al piccolo numero dei cadaveri rinchiusi in essi sepolcri, alle rarissime inumazioni o alle minute cautele prescritte dai Prefetti , per cui vi è fra i primi e i secondi una notevole differenza in ordine ai pericoli ai quali è esposta la salute pubblica;

Che in questa condizione di cose è savio consiglio lasciare all'autorità incaricata della sorveglianza sull'igiene pubblica, una certa latitudine di apprezzamento, essendo difficile dettare delle norme assolute e dovendosi aver riguardo al complesso delle circostanze di fatto che si presentano nei singoli casi. Così nell'applicazione della disposizione dell'articolo 5°, capoverso, della legge, è lasciata una certa facoltà di apprezzamento al Prefetto per vedere se nella formazione posteriore della legge, di centri abitati entro il raggio di 200 metri dal sepolcro privato, vi siano gli estremi voluti dalla legge stessa e dalla pubblica salute per proibire nuove inumazioni;

Che, salvo l'ora citato articolo, la legge non contempla i sepolcri privati, né li sottopone ad alcun'altra restrizione; Né la prescrizione dell'articolo 57 che vieta di costruire abitazione nel raggio di 200 metri dal cimitero può in alcun modo essere estesa ai sepolcri preesistenti, imperocché essa si riferisce, e non può riferirsi che ai cimiteri comuni, perché rispondano ad un interesse generale, né potrebbe concepirsi che, senza una disposizione chiara ed esplicita, si venisse a stabilire per interessi meramente privati, una servitù pubblica, o al più, gratuita. E ciò è tanto vero che il regolamento anzidetto ha dovuto provvedere a questo riguardo prescrivendo nell'articolo 110 che i sepolcri particolari dovranno nell'avvenire erigersi sopra proprietà appartenenti agli utenti o soggetti alla servitù di non costruirvi abitazioni acquistate dagli stessi utenti;

Che delle premesse considerazioni apparisca come le nuove discipline sanitarie relative ai sepolcri particolari provvedano per l'avvenire e permettano che continuino a sussistere quelli regolarmente eretti secondo le norme precedenti, salvo, come si è detto, la facoltà discretiva del Prefetto nel caso previsto dall'articolo 58 (2° comma) della legge. Né sembra il caso di preoccuparsi degli ampliamenti che si volessero fare ai medesimi sepolcri, non potendo essi mutare sensibilmente il loro stato attuale;

Che, finalmente, gli articoli 111 e 112 del regolamento di polizia mortuaria vanno intesi, come ritiene la relazione ministeriale, nel senso che si debbano applicare nei soli casi di costruzione di nuovi sepolcri e non alle autorizzazione necessarie per le inumazioni, le quali sono regolate da altre disposizioni dello stesso regolamento.

Opina che il quesito del Ministero sia da risolversi secondo le suesposte considerazioni.