Circolare del Ministero dell’Interno del 18/09/1874
Disposizioni relative ai cimiteri
Sebbene la legge sull'amministrazione comunale e provinciale avesse dichiarato obbligatoria ai comuni la spesa peri cimiteri, e, con l'art. 70 del regolamento sanitario 8 giugno 1865, si fosse assegnato un termine per la costruzione di essi a tutto il 1866, pure sono già trascorsi otto anni, e molti comuni, principalmente dei rurali, non hanno adempiuto a questo obbligo. Il Ministero non ha mancato nel frattempo al suo debito: esso ha più volte richiamato l'attenzione dei signori Prefetti su questo grave argomento, ed ora con circolari, ora con note particolai, ha sempre fatto vive premure per ottenere da parte dei singoli comuni la osservanza della menzionata disposizione di legge, che risponde, per universale consenso, ad un imperioso bisogno della civiltà e dell'igiene. Ma il fatto ha provato che i suoi uffici non bastarono all'uopo. Ostacoli di varia natura, in specie le strettezze economiche di molti piccoli comuni, paralizzarono in gran parte l'azione del governo.
Ora, il regolamento per la esecuzione delle leggi sanitarie 20 marzo 1965, allegato C, N. 2248, e 22 giugno 1874, N. 1964, approvato con regio decreto del 6 settembre 1874 è venuto a togliere di mezzo qualunque sorte d'impedimento e di pretesto che si potesse ancora opporre all'esatto e generale adempimento dell'obbligo di cui si tratta. Imperocché, da una parte esso ha prorogato a tutto l'anno 1875 il tempo utile per provvedere in proposito, e dall'altra ha concesso ai piccoli comuni la facoltà di stabilire cimiteri consorziali, quando, bene inteso, le circostanze locali non vi si oppongano.
A queste facilitazioni il governo è stato indotto dal fermo suo proposito di regolare alla fine, come dal legislatore si volle e la salute pubblica richiede, questa parte tanto importante del pubblico servizio.
Ma, perché non accada che si rinnovino gl'indugi fa di mestieri che le autorità locali si mettano subito all'opera per conseguire l'intento. Occorre al bisogno un'azione pronta e vigorosa.
Il sottoscritto prega perciò i signori Prefetti di voler tosto invitare i comuni, tuttora privi di cimitero, ad iniziare, non solo, le pratiche preliminari prescritte dal regolamento, ma ad iscrivere altresì nel proprio bilancio per il venturo anno la relativa spesa obbligatoria. Alla quale iscrizione non dovrà fare ostacolo la mancanza in alcuni comuni di un piano topografico del cimitero da costruirsi, regolarmente approvato, poiché si potrà in ogni caso facilmente stabilire in via approssimativa la somma occorrente, così per la costruzione di un cimitero proprio, come per il concorso nella spesa consorziale.
Ce se i Consigli comunale si rifiutassero di ottemperare all'invito od anche soltanto mandassero, come in passato, le cose in lungo, ed omettessero di deliberare definitivamente in proposito, in tal caso i signori Prefetti provvederanno senza più d'ufficio, sia ai termini della legge comunale e provinciale dei 20 marzo 1865, N. 2248, sia a senso e per gli effetti della legge 14 giugno u.s., N. 1961.
In quanto poi riguarda le positive disposizioni da darsi su questa materia, si dovranno tenere presenti le varie riforme introdotte circa i cimiteri nel nuovo regolamento.
Esse sono le seguenti:
1.° L'area del cimitero dev'essere dieci volte più grande (non già sei volte, come richiesto dal regolamento 8 giugno 1865) delo spazio necessario pel numero presunto dei morti, che devono esservi sepolti in ciascun anno (art. 58).
Era ormai dimostrato che nello spazio di sei anni non sempre si otteneva la completa consumazione dei cadaveri; e non occorre di qui indicare gli inconvenienti che da ciò derivavano. La nuova proporzione è, del resto, la stessa che veniva stabilita nel progetto del codice sanitario, già discusso e votato dal Senato.
2.° I cimiteri debbono, di regola, essere collocati alla distanza almeno di metri dugento (invece di cento, come nel precedete regolamento) da ogni aggregato di abitazioni, contenente un numero maggiore di duecento persone (art. 60); e dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire abitazioni e di scavare pozzi entro il raggio di duecento metri all'interno (art. 65). - E' questa una riforma stata già raccomandata dal Ministero nella sua circolare del 30 settembre 1870, N. 21169-9, sulla polizia igienica dei cimiteri, e che è del pari inserta nel progetto del codice sanitario già citato:
3.° I cimiteri dovranno essere situati in modo da evitare che il vento dominante porti i miasmi sull'abitato (art. 60 predetto). Così è tolta la prescrizione dell'art. 74 del precedente regolamento, che voleva i cimiteri situati possibilmente al nord; e si è resa, nel rimanente, più semplice e chiara la condizione da ricercarsi sotto il rispetto igienico nella scelta della località;
4.° In ogni cimitero sarà una camera mortuaria per custodirvi i cadaveri finché non vengono sepolti (art. 61). Questa disposizione è anch'essa compresa fra quelle del progetto del codice sanitario; il Ministero avevala già insinuata nello schema annesso alla precitata sua circolare; essa costituisce in sostanza, una applicazione necessaria della disposizione di legge che determina il tempo da farsi trascorrere fra la morte di un uomo e il seppellimento della sua salma; poiché è frequente il caso di cadaveri raccolti fuori delle case di abitazione, o che in queste non possono per particolari circostanze, essere custoditi il tempo prescritto.
Esposte tali riforme, è da avvertirsi che la prima relativa all'estensione dell'area, e la quarta concernente la camera mortuaria, sono da applicarsi eziandio ai cimiteri già costruiti e che a siffatte condizioni non adempiessero. Onde i signori Prefetti dovranno procedere a riguardo dei comuni che si trovano con cimiteri insufficienti, o senza camera mortuaria, con le stesse norme consigliate per quelli che sono affatto privi di cimitero, affinché, dentro il prossimo anno 1875, anch'essi si mettano in regola con la vigente legislazione sanitaria.
IL MINISTRO
G. Cantelli