Circolare del Ministero dell’Interno n. 30 del 07/06/2007
Prot. n. 200706194-15100/397
Roma, 7 giugno 2007
CIRCOLARE N. 30
Interpretazione art. 77 del D.P.R. n. 396/2000. Autorizzazione al seppellimento della salma.
Pervengono richieste di chiarimento da parte di alcune Prefetture relativamente alla interpretazione dell'art. 77 d.p.r. 396/2000 (anche alla luce della precedente circolare 47 del 19 ottobre 2004) e, in particolare, circa la necessità, per l'ufficiale di stato civile, di ricevere dalle autorità competenti e visionare il processo verbale di accertamento redatto dal magistrato o dall'ufficiale di polizia giudiziaria con l'assistenza di un medico. In particolare viene segnalato che in alcuni casi l'autorità di polizia giudiziaria comunica che non sussistono elementi di reato e che nulla osta alla inumazione, senza però trasmettere copia del processo verbale. Sul punto, si precisa quanto segue:
L'art. 77 co. 1, prevede che "quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto."
La norma non prevede l'obbligatorietà della trasmissione del predetto processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile. Oltretutto, in caso di reato, il processo verbale potrebbe essere coperto da segreto istruttorio.
Il secondo comma dell'art. 77 prevede invece che "Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte".
Tali notizie possono essere comunicate trasmettendo il processo verbale, ma anche altrimenti. Non spetta infatti all'ufficiale di stato civile il compito di verificare i risultati del processo verbale o effettuare una sua valutazione indipendente circa i motivi della morte. Lo scopo della norma è quello di impedire la tumulazione prima di un esame giudiziario e medico della salma, non quello di far compiere una indagine all'ufficiale dello stato civile, il quale deve solo accertarsi che le autorità competenti abbiano avuto modo di verificare la situazione e che pertanto nulla osta alla inumazione.
Pertanto, l'ufficiale di stato civile potrà procedere ad autorizzare l'inumazione a fronte della comunicazione da parte del magistrato o dell'autorità di polizia giudiziaria, che non sussistono elementi di reato ovvero, nel caso di loro sussistenza, a fronte di un provvedimento del magistrato che nulla osta alla inumazione. Tale comunicazioni non devono necessariamente essere corredate dalla copia del processo verbale.
Si pregano le SS.LL di portare a conoscenza i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)