Circolare del Ministero dell'Interno n. 24/FL del 25/10/2004

Proposta di modifica al regolamento di polizia mortuaria: quantificazione dell'onere economico a carico dei comuni.

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza locale


AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
- Dipartimento Enti Locali
- Piazza Della Repubblica, 15 -11100 AOSTA

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- Corso 3 Novembre, 11 - 38100 TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
- Via Principe Eugenio di Savoia, 11 Palazzo Ducale -39100 BOLZANO


e, per conoscenza:

A TUTTI I COMUNI LORO SEDI

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
Via del Corso, n° 184 - 00186 R O M A

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA CAGLIARI

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA TRIESTE

ALL'A.N.C.I.
- Via dei Prefetti, n. 46 - 00186 R O M A

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Ispettorato Generale di Amministrazione S E D E

OGGETTO: Proposta di modifica al regolamento di polizia mortuaria: quantificazione dell'onere economico a carico dei comuni.

SOMMARIO

§ 1. Premessa
§ 2. Adempimento dei Comuni
§ 3. Adempimenti degli Uffici Territoriali del Governo, della Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta e dei Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano.


§ 1. Premessa

Com'è noto l'articolo 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sancisce che "le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero…", dando quindi facoltà all'ente locale di revocare le concessioni rilasciate a privati anteriormente al 1976.

Al riguardo, su iniziativa dell'onorevole deputato RAMPONI è stata presentata il 7 aprile 2003 la proposta di legge ( di cui all'atto della camera dei deputati n. 3863) recante "Disposizioni in materia di sepoltura delle vittime civili di guerra", tendente a modificare la precitata normativa in favore delle vittime civili del secondo conflitto mondiale.

Nella relazione relativa si argomenta che tale disciplina appare gravemente lesiva della memoria delle vittime civili dell'ultimo conflitto mondiale, perite sotto i bombardamenti o trucidate dagli eserciti tedeschi in fuga. Spesso, infatti, si tratta di interi nuclei familiari scomparsi nel vortice della guerra, o di persone singole che non hanno parenti superstiti in grado di provvedere a dare loro una nuova sepoltura evitando così la fossa comune alle salme.

A tutti costoro il nostro Paese deve una pietas particolare poiché si tratta di vittime innocenti di tragici eventi, il cui sacrificio segnò un'epoca decisiva della nostra storia. Essi, pertanto, non possono essere considerati come comuni cittadini e la loro sepoltura, salvo che non si provveda ad allestire un sacrario comune dove i loro resti possano essere degnamente conservati, deve rimanere intangibile.

A tale finalità è ispirata la indicata proposta di legge, con la quale si escludono le vittime in questione dalla disciplina limitativa di cui al comma 2 dell'articolo 92 del citato regolamento di polizia mortuaria, prevedendosi la durata perpetua della loro sepoltura.

La proposta di legge formulata prevede infatti che: "La disposizione di cui all'articolo 92, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, non si applica alle salme delle vittime civili della seconda guerra mondiale, per eventi verificatisi nel periodo tra il 10 giugno 1940 ed il 30 aprile 1945, salvo che il comune abbia provveduto alla costruzione di un sacrario o di un cippo per la tumulazione perenne di tali salme. La concessione per la sepoltura di tali vittime ha durata perpetua".


§ 2. Adempimento dei Comuni.

Relativamente alla suddetta proposta di legge, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - ha formalmente richiesto a questo Ministero di avviare apposita indagine conoscitiva presso i Comuni d'Italia, al fine di ottenere dati idonei alla predisposizione della Relazione Tecnica relativa agli oneri recati dal provvedimento oggetto della predetta proposta di legge.

La proposta di legge tende, infatti, a rendere perpetue le concessioni cimiteriali in favore delle vittime civili della seconda guerra mondiale del periodo tra il 10 giugno 1940 ed il 30 aprile 1945, comportando come conseguenza per i comuni il mancato introito dei diritti di concessione comunali cimiteriali non più corrisposti. Tale effetto, tuttavia, risulta mitigato dalle circostanze che la vigente normativa prevede la facoltà di revoca delle concessioni allo scadere di un cinquantennio dalla tumulazione dell'ultima salma, quindi, nel caso in esame, con il decorso anno 1995, e dal fatto che la proposta di legge esclude quei comuni che già abbiano provveduto alla costruzione di un sacrario o di un cippo per la tumulazione perenne di tali salme.

Occorre, pertanto, che i Comuni certifichino il numero delle concessioni comunali cimiteriali in favore delle vittime civili della seconda guerra mondiale del periodo tra il 10 giugno 1940 ed il 30 aprile 1945 ed il mancato introito dovuto alla conseguente impossibilità di rinnovare le concessioni stesse o di effettuarle in favore di altri soggetti. Dovrà, inoltre, essere indicato se l'ente abbia già provveduto alla costruzione di un sacrario o di un cippo per la tumulazione perenne di tali salme.

Tale certificazione, nella forma dell'attestato a firma del Sindaco o di un suo delegato e del Segretario comunale, deve essere trasmessa entro il termine del 30 novembre all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.


§ 3. Adempimenti degli Uffici Territoriali del Governo, della Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta e dei Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano.

Ciascuna Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, la Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno a diffondere la presente circolare a tutti i comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale, sottolineando che la stessa sarà pubblicata anche sul sito di questa Direzione centrale, nella sezione "Circolari e decreti" http://cedweb.mininterno.it:8085/filo/owa/fin_general.home_Circ) per l'anno 2004, nonchè l'urgenza e l'importanza che l'adempimento riveste per i Comuni.

I medesimi Uffici provvederanno, inoltre, per l'ambito territoriale di propria competenza, a curare la raccolta delle attestazioni prodotte dai comuni entro il precitato termine, alla verifica della regolarità formale delle attestazioni stesse, alla successiva predisposizione su di un apposito elenco riepilogativo, debitamente sottoscritto, contenente il codice dell'ente (lo stesso usato per le altre certificazioni che i comuni producono allo scrivente Ufficio), la denominazione dell'ente, il numero delle concessioni comunali cimiteriali in favore delle vittime civili della seconda guerra mondiale del periodo tra il 10 giugno 1940 ed il 30 aprile 1945 ed il mancato introito. Il solo elenco riepilogativo sarà, poi, oggetto di successiva trasmissione a questo Ministero - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale entro il termine del 30 dicembre 2004. A tal fine si comunica che in data odierna viene trasmesso tramite posta elettronica agli uffici di Gabinetto un foglio di lavoro excel da compilare e restituire con i dati richiesti. Detto elenco riepilogativo sarà trasmesso per posta elettronica al seguente indirizzo: finloc@finloc.mininterno.it

Ciascuna Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, la Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta ed i Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano provvederanno, infine, a trattenere ai propri atti un esemplare dell'elenco riepilogativo e gli originali delle attestazioni prodotte dai comuni.


p. IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. G. Verde)

Roma, lì 25 ottobre 2004