Prot. n. 04008327-15100/390
Roma, 01 Settembre 2004
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
- AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo n. 16 00184 ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Via dei Prefetti n. 46 00186 ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 56021 CASCINA (PI)
- AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI (per gli adempimenti di competenza)
Art. 79 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 - Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000
Pervengono da parte dei Comuni numerosi quesiti in merito alle modalità di manifestazione di volontà per la cremazione di una salma, in relazione all'art. 79, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 285/1990 ed alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000.
Al riguardo, è da premettere che l'art. 79, primo comma, del citato D.P.R. n. 285/1990 prevede che il Sindaco autorizzi la cremazione sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di tale disposizione, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Il secondo comma dello stesso articolo dispone che la volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 20 della legge 15/1968.
Sul punto si è sostenuto che non possano essere applicate le norme dettate in materia di semplificazione e che il richiamo, da parte del secondo comma dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, ai soggetti indicati dall'art 20 della legge n. 15/1968, è fatto esclusivamente per individuare i soggetti legittimati ad eseguire l'autenticazione.
Da altri si è ritenuto, invece, che trattandosi di situazioni concernenti fatti, stati e qualità personali, la fattispecie in parola si configuri come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con relativa applicazione, ai fini dell'autenticazione, dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
Sulla tematica è stata interpellata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, la quale ha ritenuto che - poiché il coniuge o i parenti del de cuius non esprimono in concreto un atto di volontà propria, ma riferiscono semplicemente un desiderio del defunto in merito alla cremazione della salma - debba trovare applicazione il disposto dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
Invero, il citato Dipartimento, ha rilevato che, in coerenza con l'art. 77-bis del D.P.R. n. 445/2000, il disposto dell'art. 38, comma 3 dello stesso D.P.R., debba prevalere su quello dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, peraltro neppure ricompreso fra le norme rimaste in vigore in base all'art. 78 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
In relazione a tanto, per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica ha ritenuto che le disposizioni ex art. 38, comma 3, prevalgano anche su quelle di cui all'art. 21, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.
Si ringrazia.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)