Circolare del Ministero dell’Interno n. 23 del 12/11/2002 (Prot. n. 02006311/15100/325)

Unione di Comuni - Esercizio associato delle funzioni di stato civile ed anagrafe

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA (LORO SEDI)

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI (39100 BOLZANO)

- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI (38100 TRENTO)

- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA (11100 AOSTA)

- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE (SEDE)

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE (SEDE)

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA (90100 PALERMO)

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA (09100 CAGLIARI)

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO (SEDE)

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA (Via dei Prefetti 46, 00186 ROMA)

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (Via dei Mille, 35 E/F, 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

- ALLA DEA - Demografici Associati - Presso Amministrazione Comunale (Viale Comaschi n. 1160, 56021 CASCINA (PI)

Pervengono numerosi quesiti con i quali è stato chiesto di conoscere l'avviso in ordine alla possibilità di esercitare in modo congiunto le funzioni di anagrafe e stato civile in caso di Unione di Comuni.

Al riguardo, è da premettere che l'art. 32 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 configura le unioni di Comuni come strumento per l'esercizio in forma associata di una pluralità di funzioni di loro competenza, non più dunque finalizzato alla fusione degli enti interessati, così come previsto dall'originario art. 26 della legge 142/90.

Siffatta forma associativa, in base al disposto degli articoli 2 e 32 del citato T.U. 267/2000, viene qualificata come ente locale - che si aggiunge, nel panorama degli enti locali, ai Comuni - e risulta dotata di proprio statuto, il quale individua, tra i Sindaci dei Comuni interessati, il presidente dell'Unione.

Tanto premesso, occorre osservare che l'anagrafe e lo stato civile sono servizi di competenza statale, così come stabilito dall'art. 117 della Costituzione, che ha previsto nel settore una potestà legislativa esclusiva dello Stato e dal decreto legislativo 30.7.1999 n. 300 che ha attribuito la funzione di vigilanza e di indirizzo in capo al Ministero dell'Interno.

Pertanto, tali materie non rientrano nella competenza propria del Comune, ma sono unicamente gestite da quest'ultimo, con la conseguenza che le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo (art. 14 decreto legislativo 267/2000).

Peraltro, sia il D.P.R. n. 3.11.2000 n. 396 - nuovo ordinamento dello Stato civile, sia la legge 24.12.1954 n. 1228 e il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 223/1989) in materia di anagrafe stabiliscono che in ogni Comune vi è un ufficio di stato civile e di anagrafe e che il titolare delle rispettive funzioni è il Sindaco, senza prevedere alternative.

Inoltre, la citata normativa individua in modo tassativo i soggetti cui possono essere delegate le funzioni di stato civile e di anagrafe (dipendenti, segretario comunale, ecc.) nei quali non è inserito il Presidente dell'Unione, ciò in quanto il soggetto non risulta nato, coniugato, morto o residente nell'Unione ma in un comune ben definito.

Siffatta previsione viene peraltro confermata dallo stesso art. 54 del citato D.P.R. n. 267/2000, il quale dispone che nelle materie in parola, previa comunicazione al Prefetto, il Sindaco possa "delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al Presidente del Consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni", senza, quindi, menzionare la figura del Presidente dell'Unione.

D'altro canto attribuire l'esercizio delle funzioni di stato civile e di anagrafe al Presidente dell'Unione dei Comuni andrebbe a privare, da un lato, il Sindaco della titolarità delle funzioni d'ufficiale di stato civile, in violazione della previsione dell'art. 2 del D.P.R. n. 396/2000, il quale prevede che il conferimento della delega non possa privare il sindaco della titolarità delle funzioni di stato civile e, dall'altro, del potere di sovraintendere la tenuta dei registri di stato civile e della popolazione , che l'art. 54 del T.U. 267/2000 conferisce espressamente al Sindaco in qualità di ufficiale di governo.

Tale conclusione risulta, peraltro, coerente anche con le disposizioni della legge 675/96 che - in materia di trattamento dei dati personali, tra i quali rientrano certamente quelli di stato civile e anagrafe .- prevede che l'utilizzo dei medesimi dati deve essere disciplinato da norme di legge e finalizzato a scopi istituzionali.

In conseguenza di tanto , si è dell'avviso che nel caso di Unioni di Comuni l'esercizio congiunto delle funzioni anagrafiche e di stato civile possa riguardare unicamente l'aspetto, strumentale, organizzativo e gestionale delle attività (creazione di un unitario centro di servizi, con utilizzo di locali e apparecchiature comuni), al fine di assicurare agli utenti il miglior servizio, fermo restando che la competenza a formare o rilasciare gli atti o le certificazioni rimane in capo al Sindaco di ciascun Comune, o un suo delegato.

Occorrerà, in proposito, che lo statuto dell'Unione definisca i modi e le procedure attraverso cui ciascun Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale del Governo, possa avvalersi delle strutture dell'Ente associativo.

In tal senso è da leggere pertanto il disposto di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno dell'1.9.2000, n. 318 - recante il regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al funzionamento delle procedure di fusione tra i Comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali - in cui è previsto che la percentuale del contributo per l'esercizio in forma associata dei servizi di stato civile e di anagrafe viene elevata del 5% rispetto alla previsione generale.

Una diversa interpretazione, invero, risulterebbe contrastare da un lato con lo stesso art. 32 del D.P.R. n. 267/2000, che consente l'esercizio in forma associata delle funzioni di competenza dei Comuni e, dall'altro, con le previsioni legislative che regolano la materia dello stato civile e dell'anagrafe.

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL., si prega di portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)