Circolare del Ministero dell’interno del 18/07/2001
Uffici Territoriali del Governo - decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del governo a norma dell’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMMISSARI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
e per conoscenza: - ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ROMA
Sulla G. U. del 17 luglio 2001 - Serie Generale - n. 164 - è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, con il quale il Governo, nell’esercizio della delega di cui all’art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha provveduto a definire l’ordinamento degli Uffici territoriali del Governo.
È evidente la portata innovativa dell’istituzione degli Uffici del Governo che, ispirata al principio di razionalizzazione della rappresentanza periferica statale - sancito nell’art. 12, comma 1, legge n. 59/1997 - e di saldatura delle molteplici presenze statuali sul territorio, contribuisce ad una ridefinizione della geografia istituzionale in sede locale assicurando la necessaria integrazione e cooperazione con il sistema delle autonomie.
Com’è noto, infatti, il citato art. 11 del d.lgvo 300 - recante la riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - ha disposto la trasformazione delle Prefetture negli Uffici territoriali del Governo e l’attribuzione agli stessi di tutte le funzioni esercitate a livello periferico dallo Stato fatta esclusione per quelle relative ad alcune Amministrazioni espressamente individuate dalla norma medesima (affari esteri, della giustizia, del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione, dei beni e delle attività culturali). Parallelamente, la stessa norma ha disposto l’assunzione da parte del Prefetto, titolare dell’Ufficio del Governo nel capoluogo di regione, delle funzioni di Commissario del Governo.
Il regolamento, di cui si annuncia l’intervenuta pubblicazione, definisce i profili ordinamentali ed organizzativi dell’Ufficio del Governo.
La norma di apertura sancisce, con una formula di sintesi, il ruolo istituzionale e la collocazione strutturale dell’Ufficio. Sotto il primo profilo, lo stesso è qualificato quale "struttura del Governo sul territorio a competenza generale"; sotto il secondo profilo, ne viene enunciata la dipendenza dal Ministero dell’interno della cui organizzazione periferica l’ufficio fa parte organicamente ai sensi dell’art- 15, comma 2, del d.lgvo n. 300/1999 (art. 1, comma 1).
Quanto ai compiti ad esso rimessi. il provvedimento ne dà una elencazione sistematizzata (art. 1, comma 2). Sono espressamente richiamati in primis quelli dì supporto alle potestà proprie del Prefetto in materia di rappresentanza generale del Governo, di coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul territorio, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di protezione civile, di difesa civile e di collaborazione con le regioni e gli enti locali, nonché quelli connessi alle funzioni di Commissario del Governo esercitate dal Prefetto del capoluogo regionale.
A tale riguardo si rammenta che l’art. 62 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ha stabilito che il Commissariato del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale fino all’entrata in vigore del regolamento in oggetto.
Sostanziale novità, va sottolineato, è costituita dalla configurazione dell’Ufficio come struttura di esercizio a livello periferico di compiti del Ministero dell’Interno ad un duplice livello di competenza territoriale, regionale e provinciale. Sono ad esso mantenute tutte le funzioni di competenza delle Prefetture cui vanno ad aggiungersi quelle di livello periferico delle Amministrazioni le cui strutture sono destinate a confluire nell’Ufficio nonché quelle delle altre Amministrazioni dello Stato che intendono avvalersene.
In linea con l’attribuzione all’Ufficio della qualificazione di "struttura del Governo sul territorio a competenza generale", il D.P.R. n. 287 rende esplicita la potestà del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministri di affidargli ogni altro compito, sentito il Ministro dell’interno, conferendogli, infine, la competenza residuale a svolgere tutte le attribuzioni della amministrazione periferica dello Stato non espressamente attribuite ad altri uffici (1, comma 3).
In conformità ad un apposito criterio di esercizio della potestà regolamentare, il provvedimento definisce i compiti del Prefetto in sede di rappresentanza generale del Governo sul territorio. Sono espressamente indicati, tra gli altri, quelli direttamente funzionali alla potestà di impulso, di indirizzo e di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla eliminazione di duplicazioni organizzative o funzionali ed alla semplificazione delle procedure, all’attuazione delle misure di coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali, all’implementazione nel sistema amministrativo delle leggi generali sul procedimento e alla promozione della cooperazione (art. 2).
Di particolare rilievo è poi l’attribuzione al Prefetto-titolare dell’Ufficio territoriale del Governo del capoluogo regionale - della funzione di promozione dell’attuazione degli accordi conclusi in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata per fini di coordinamento e collaborazione, nonché quella di verifica dell’attuazione da parte degli uffici periferici dello Stato delle intese raggiunte in seno alle suddette conferenze per l’interscambio di dati e informazioni. Si tratta, com’è di tutta evidenza di funzioni che consentiranno di configurare uno strumento di garanzia della concretezza attuativa delle linee di coordinamento e di cooperazione definite a livello generale nelle competenti i sedi istituzionali (art. 2, comma 2).
Al ruolo di rappresentanza generale dello Stato sul territorio attribuito al Prefetto vanno altresì ricondotte, da un lato, la potestà di promuovere e stipulare le convenzioni volte a regolare, in conformità agli schemi approvati dalla Conferenza Stato-regioni, le modalità di utilizzazione da parte dello Stato o della regione di uffici appartenenti all’uno o all’altro ente, e, dall’altro, la potestà di indire la conferenza di servizi per la cura di interessi statali o, in caso di procedimenti amministrativi connessi, quando vi sia la richiesta dei rappresentanti della regione o degli enti locali coinvolti (art. 3).
Il ruolo di rappresentanza generale del Governo riconosciuto al Prefetto trova ulteriore conferma e supporto nell’istituzione della "Conferenza permanente" da lui presieduta e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato (art. 4). Si tratta di un organismo di collaborazione del titolare dell’Ufficio di Governo nell’esercizio del coordinamento delle pubbliche amministrazioni statali sul territorio, destinato a sostituire i comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione, di cui si dispone la parallela soppressione (art.16).
Quanto alle modalità di funzionamento delle Conferenze ed all’identificazione dei soggetti chiamati a parteciparvi il provvedimento procede a dettare un’analitica disciplina. Preme sottolineare che al fine di dare concretezza e organicità alle attività di tali organismi se ne prevede l’articolazione in sezioni, corrispondenti a quattro aree o settori organici di materie, mutuando l’impostazione del decreto legislativo 15 marzo 1998, n. 112. In tal modo si è inteso creare ì presupposti per una specializzazione della conferenza nelle attività di settore (amministrazioni d’ordine; sviluppo economico e attività produttive; territorio, ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e alla comunità), evitandosi, in pari tempo, l’attivazione di organismi a composizione eccessivamente complessa.
Va altresì evidenziata la diversa composizione delle sezioni a seconda che operino a livello provinciale o regionale. La norma viene completata con la previsione della possibilità di invitare a partecipare alle singole sedute della conferenza anche rappresentanti delle categorie economico-sociali e professionali, delle istituzioni universitarie, degli enti erogatori di servizi pubblici, nonché esperti, al fine di assicurare all’attività deliberativa supporti di elevata qualificazione. È altresì prevista la possibilità che alle conferenze vengano invitati a partecipare anche i rappresentanti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti locali interessati, garantendo così la possibilità di uno scambio di valutazioni e di una visualizzazione integrale e congiunta dei problemi della pubblica amministrazione.
Non può mancarsi di sottolineare come il D.P.R. n. 287 sancisca in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri la potestà di emanare direttive i generali in ordine al funzionamento e all’attività delle conferenze permanenti e ne disponga la convocazione. Detta potestà è ricollegata ai compiti di coordinamento propri del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è esercitata sentito il Ministro dell’interno (art. 5).
Tanto si è ritenuto opportuno illustrare alle SS.LL., in via generale, in ordine, da un lato, all’ambito funzionale degli Uffici territoriali del Governo e, dall’altro, a quello del Prefetto, titolare dell’Ufficio, ed alla Conferenza permanente quale organo di ausilio dello stesso.
Per quanto concerne i profili organizzativi relativi all’Ufficio del Governo ed alla confluenza in esso delle strutture periferiche di altre Amministrazioni dello Stato, preme rappresentare che sono attualmente in corso le intese con i singoli Dicasteri interessati per la definizione dei previsti provvedimenti interministeriali (art. 9). Analoghe intese sono in atto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento delle risorse relative degli uffici dei Commissari del Governo (art.17, comma 3). Precipue soluzioni sono altresì all’esame per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, attese le specificità ordinamentali.
Si fa pertanto riserva di fornire, ad iter normativi conclusi, le ulteriori indicazioni sugli specifici profili applicativi, precisando che fino alla adozione dei provvedimenti di organizzazione delle strutture interne degli Uffici territoriali del Governo e degli atti di preposizione dei funzionari alle unità competenti all’esercizio dei servizi comuni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici che confluiscono (17, com. 2).
Ciò premesso, nel richiamare sin d’ora la precipua attenzione delle SS.LL. sulla rilevanza del progetto istituzionale avviato con l’emanazione del provvedimento illustrato e l’importanza del ruolo specificamente attribuito a quest’Amministrazione nel più ampio quadro del sistema amministrativo sul territorio, si prega di voler tenere al corrente questa Direzione Generale sulla fase di prima applicazione del provvedimento cennato.
IL DIRETTORE GENERALE