Circolare del Ministero delle Finanze n. 247 del 29.12.1999

Registro Iva Irpef Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti.

Alle Direzioni Regionali delle Entrate

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate

Alle Direzioni Regionali delle Entrate

Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette

Agli Uffici delle Entrate

Agli Uffici del Registro

Agli Uffici IVA

Agli Uffici delle Imposte Dirette

Al Segretariato Generale

e, p.c.: Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario

Al Comando Generale della Guardia di Finanza

Al Consiglio di Stato

All'Avvocatura Generale dello Stato

Al Ministero dei Trasporti

All'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - A.N. C.I.

All'Associazione fra le Società Italiane per Azioni -

ASSONIME

Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana

Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti

Alla Confederazione Italiana Agricoltori -C.I.A.

Alla Confederazione Generale Italiana del traffico e dei Trasporti - CONFETRA

Alla Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali -FEDERTRASPORTI

All'Associazione Bancaria Italiana

Alla Confederazione Cooperative Italiane

Al Consiglio Nazionale dei Geometri

Al Consiglio Nazionale del Notariato

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati

Al Consiglio Nazionale del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali

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INDICE

1. IMPOSTE SUI REDDITI

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1.5 Spese funebri

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Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate negli ultimi provvedimenti normativi che hanno interessato la finanza pubblica ed in particolare il settore fiscale, quali la "legge finanziaria per l'anno 2000" (in seguito: "l.f.") la "nuova disciplina del mercato dell'oro" e altri decreti legislativi, si forniscono i primi chiarimenti sulle principali novità.

Si rammenta che, con la legge 13 dicembre 1999, n. 466, sono stati prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti al 31 dicembre 1999 relativi ad adempimenti, pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra l'altro, a mezzo banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce che i versamenti relativi ad oneri per i quali spetta la deducibilità o la detraibilità ai sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta relativi al periodo di imposta 1999.

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1. IMPOSTE SUI REDDITI

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1.5 Spese funebri

Con la lettera f) dello stesso articolo 6, comma 1, l.f. è stato modificato l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione prevista dall'art. 13-bis, comma 1, lettera d), riguardante le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. Tale importo, in precedenza previsto in 1 milione di lire per decesso, con effetto dal periodo d'imposta 1999, è stato innalzato a lire 3 milioni.

…omissis…