Circolare del Ministero delle Finanze n. 247 del 29.12.1999
Registro Iva Irpef Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti.
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici del Registro
Agli Uffici IVA
Agli Uffici delle Imposte Dirette
Al Segretariato Generale
e, p.c.: Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Al Consiglio di Stato
All'Avvocatura Generale dello Stato
Al Ministero dei Trasporti
All'Associazione Nazionale Comuni d'Italia - A.N. C.I.
All'Associazione fra le Società Italiane per Azioni -
ASSONIME
Alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
Alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
Alla Confederazione Italiana Agricoltori -C.I.A.
Alla Confederazione Generale Italiana del traffico e dei Trasporti - CONFETRA
Alla Federazione Nazionale Trasporti Pubblici Locali -FEDERTRASPORTI
All'Associazione Bancaria Italiana
Alla Confederazione Cooperative Italiane
Al Consiglio Nazionale dei Geometri
Al Consiglio Nazionale del Notariato
Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Avvocati
Al Consiglio Nazionale del Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali
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INDICE
1. IMPOSTE SUI REDDITI
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1.5 Spese funebri
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Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate negli ultimi provvedimenti normativi che hanno interessato la finanza pubblica ed in particolare il settore fiscale, quali la "legge finanziaria per l'anno 2000" (in seguito: "l.f.") la "nuova disciplina del mercato dell'oro" e altri decreti legislativi, si forniscono i primi chiarimenti sulle principali novità.
Si rammenta che, con la legge 13 dicembre 1999, n. 466, sono stati prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti al 31 dicembre 1999 relativi ad adempimenti, pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra l'altro, a mezzo banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce che i versamenti relativi ad oneri per i quali spetta la deducibilità o la detraibilità ai sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta relativi al periodo di imposta 1999.
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1. IMPOSTE SUI REDDITI
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1.5 Spese funebri
Con la lettera f) dello stesso articolo 6, comma 1, l.f. è stato modificato l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione prevista dall'art. 13-bis, comma 1, lettera d), riguardante le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. Tale importo, in precedenza previsto in 1 milione di lire per decesso, con effetto dal periodo d'imposta 1999, è stato innalzato a lire 3 milioni.
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