Circolare del Ministero dell'economia e delle Finanze n. 7 del 04.02.2003
Prot. n. 0012435
Circolare concernente il "patto di stabilità interno" per gli anni 2003- 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).
A. EFFETTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2003 SUL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL 2002.
La legge finanziaria per l'anno 2003 ha apportato diverse modifiche alle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, previsto dall'articolo 24 della legge n. 448 del 2001 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 75 del 2002.
In particolare, con l'articolo 29, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata soppressa la parte del comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001 in cui è prevista una sanzione (riduzione dei trasferimenti statali) a carico di quelle province e di quei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno raggiunto l'obiettivo di cui al comma 4 dello stesso articolo 24 e, cioè, il rispetto del limite di crescita del 6 per cento dei pagamenti correnti 2002 (al netto delle voci espressamente previste dalla normativa) rispetto ai corrispondenti pagamenti del 2000.
Al tempo stesso, così come avvenuto con la legge finanziaria 2002 per il "patto" 2001, è stata introdotta (articolo 34 della legge finanziaria 2003) una sanzione in materia di limitazioni alle assunzioni di personale per quegli enti locali, soggetti alle regole del "patto", che nel corso del 2002 non hanno raggiunto gli obiettivi previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 2001.
In proposito, si ritiene opportuno ricordare che le regole del "patto" per l'anno 2002 hanno previsto il raggiungimento di tre obiettivi:
- il saldo finanziario per l'anno 2002, determinato in termini di cassa, non può essere superiore al corrispondente saldo per l'anno 2000 incrementato del 2,5 per cento;
- gli impegni e i pagamenti per spese correnti (al netto delle voci espressamente previste dalla normativa) dell'anno 2002 non possono essere superiori alle corrispondenti spese dell'anno 2000 incrementati del 6 per cento.
Pertanto, l'ente deve procedere alla verifica del raggiungimento di ciascuno dei tre obiettivi.
Per effettuare tale controllo, si suggerisce agli enti (compresi i comuni con popolazione tra 5.000 e 60.000 abitanti) l'utilizzo degli schemi predisposti, ai fini del monitoraggio del "patto", per le province (modello 2) e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti (modello 3) allegati al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2002 (pubblicati nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2002): detti schemi individuano le voci e i criteri di calcolo che, secondo la normativa vigente per il "patto" 2002, determinano il saldo finanziario, gli impegni e i pagamenti che devono essere presi in considerazione ai fini del riscontro degli obiettivi.
In caso di riscontro positivo sui tre predetti obiettivi, l'ente autocertifica -così come previsto nel citato articolo 34 della legge finanziaria 2003 secondo modalità individuate nell'ambito della propria autonomia - il rispetto delle disposizioni relative al "patto" per l'anno 2002.
B. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2003 - 2005.
Com'è noto, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha stabilito le regole inerenti il rispetto del "patto" per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per il triennio 2003 - 2005.
In merito il legislatore, nel dare continuità all'azione di risanamento posta in essere negli ultimi anni, ha rivisto i criteri legati all'evoluzione del disavanzo finanziario (che in questa sede verrà denominato "saldo finanziario", data la possibilità di assumere valori positivi e negativi) modificando in parte l'impostazione seguita nel 2002, in cui erano anche previsti vincoli alla crescita, rispetto al 2000, degli impegni e dei pagamenti di alcune spese correnti per il 2002.
Le maggiori innovazioni legislative riguardano:
- la definizione e il sistema di calcolo del saldo finanziario diversi per le province (art. 29, commi 4 e 5) e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 29, commi 6 e 7);
- gli effetti finanziari sugli esercizi 2004 e 2005 (art. 29, commi 10, 11 e 12);
- il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti (art. 29, comma 13);
- le limitazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi (art. 29, comma 15);
- la programmazione trimestrale dei flussi finanziari (art. 29, comma 17).
Come già sopra segnalato, la norma ha previsto, per la prima volta rispetto al passato, una diversa impostazione tra province e comuni, derivata dalla necessità di consentire alle sole province la detraibilità dalle spese correnti delle spese sostenute per modifiche legislative; spese che incidono in misura rilevante sui bilanci di tali enti.
Pertanto, in questa sede verranno esaminate separatamente le regole del "patto" per le province e per i comuni.
Si segnala, inoltre, che saranno di seguito fornite le indicazioni necessarie all'attuazione dei contenuti innovativi sopra menzionati, rinviando per ciò che in questa sede non è precisato a quanto già disposto dagli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi in applicazione della precedente normativa, la cui consultazione è possibile sul sito Internet http://www.tesoro.it/web/docu_indici/Area_Normativa/patto_stabilita_int_a.htm.
C. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO DELLE PROVINCE PER L'ANNO 2003.
Per le province, nel determinare l'evoluzione del saldo finanziario compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, è stato posto il vincolo di migliorare il saldo finanziario dell'esercizio 2003 del 7 per cento rispetto al corrispondente saldo dell'esercizio 2001.
C.1. Le modalità di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2003.
Il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 289 del 2002 detta indicazioni sui parametri cui far riferimento per il calcolo del saldo programmatico dell'anno 2003. Tali parametri devono essere utilizzati sulla base dello stesso meccanismo di calcolo già introdotto in passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il saldo finanziario dell'esercizio 2001 e migliorarlo nella misura del 7 per cento. Circa il computo del saldo programmatico 2003, sarà necessario procedere nel seguente modo:
C.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 2001.
Come disposto dal comma 5 dell'articolo 29, il saldo finanziario rilevante ai fini del "patto" è quello computato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale saldo tra le entrate finali e le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
Pertanto, ciascuna provincia provvederà a ricalcolare il saldo finanziario 2001 secondo le nuove regole dell'articolo 29, comma 5, e non ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono diversi, così come diverse sono le detrazioni da apportare alle entrate e alle spese.
La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:
- per la gestione di competenza,
si deve far riferimento agli accertamenti e agli impegni di competenza dell'esercizio 2001, come risultano dal rendiconto della provincia (o in mancanza di tale documento dai partitari dell'ente);- per la gestione di cassa,
si deve far riferimento agli incassi e ai pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel 2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno.- per una descrizione delle voci di entrata e di spesa,
che determinano il saldo finanziario, si rinvia a quanto rappresentato nell'allegato "D1" alla presente circolare.C.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.
Il saldo programmatico 2003:
- per le province con saldo finanziario 2001 negativo, deve essere pari al saldo finanziario 2001 (di cui al precedente punto C.1.1.) migliorato (e quindi ridotto) del 7 per cento (es.: saldo finanziario 2001 = -100; saldo programmatico 2003 = -93);
- per le province con saldo finanziario 2001 positivo, deve essere pari al saldo finanziario 2001 (di cui al precedente punto C.1.1.) migliorato (e quindi aumentato) del 7 per cento (es.: saldo finanziario 2001 = +100; saldo programmatico 2003 = +107).
Nel calcolo del saldo finanziario per l'anno 2003, le province potranno portare in detrazione dalle spese correnti i rimborsi eseguiti nel corso dello stesso 2003 (sia come impegni che come pagamenti), in applicazione dell'articolo 31, comma 12, della legge n. 289 del 2002 (rimborsi per personale ATA, ecc.).
Per maggiore chiarezza, nell'allegato A alla presente circolare, è rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono evidenziate le componenti di entrata e di spesa da prendere in considerazione dalle province per il calcolo del saldo finanziario programmatico per l'anno 2003.
D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI PER L'ANNO 2003.
Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel determinare l'evoluzione del saldo finanziario compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, è stato posto il vincolo di un saldo finanziario dell'esercizio 2003 non superiore al corrispondente saldo dell'esercizio 2001.
D.1. Le modalità di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2003.
L'articolo 29, comma 6, della legge n. 289 del 2002 detta indicazioni sui parametri cui far riferimento per il calcolo del saldo programmatico dell'anno 2003. Tali parametri dovranno essere utilizzati sulla base dello stesso meccanismo di calcolo già introdotto in passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il saldo finanziario dell'esercizio 2001, che costituisce il limite per l'anno 2003. Circa il computo del saldo programmatico 2003, sarà necessario procedere nel seguente modo:
D.1.1. Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 2001.
Come disposto dal comma 7 dell'articolo 29, il saldo finanziario rilevante ai fini del "patto" è quello computato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale saldo tra le entrate finali e le spese correnti. Nel saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
Pertanto, ciascun comune provvederà a ricalcolare il saldo finanziario 2001 secondo le nuove regole dell'articolo 29, comma 7, e non ad utilizzare quello realizzato per lo stesso anno ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 388 del 2000, in quanto i criteri di calcolo sono diversi, così come diverse sono le detrazioni da apportare alle entrate e alle spese.
La determinazione del saldo 2001 deve avvenire come segue:
- per la gestione di competenza,
si deve far riferimento agli accertamenti e agli impegni dell'esercizio 2001, come risultano dal rendiconto del comune (o in mancanza di tale documento dai partitari dell'ente);- per la gestione di cassa,
si deve far riferimento agli incassi e ai pagamenti (in conto competenza e in conto residui) registrati nel 2001 e rilevabili dal rendiconto dello stesso anno.- per una descrizione delle voci di entrata e di spesa,
che determinano il saldo finanziario, si rinvia a quanto rappresentato nell'allegato "D1" alla presente circolare.D.1.2. Calcolo del saldo programmatico 2003.
Il saldo programmatico 2003:
- per i comuni con saldo finanziario 2001 negativo, non può essere superiore al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1.) registrato nel 2001 (es.: saldo finanziario 2001 = -100; saldo programmatico 2003 uguale od inferiore a -100);
- per i Comuni con saldo finanziario 2001 positivo, non può essere inferiore al corrispondente saldo (di cui al precedente punto D.1.1.) registrato nel 2001 (es.: saldo finanziario 2001 = +100; saldo programmatico 2003 superiore od uguale a + 100).
Per maggiore chiarezza, nell'allegato B alla presente circolare, è rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono evidenziate le componenti di entrata e di spesa da prendere in considerazione dai comuni per il calcolo del saldo finanziario programmatico per l'anno 2003.
E. CHIARIMENTI VALIDI PER PROVINCE E COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI.
E.1. I riflessi delle regole del "patto" sulle previsioni di bilancio.
Come per lo scorso anno, le regole del "patto" 2003 non fanno riferimento alle previsioni di bilancio per cui, nella predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2003 (redatto in termini di competenza), le regole del "patto" di stabilità interno non possono che incidere indirettamente.
Tuttavia, è ragionevole ipotizzare che il "patto" produca effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni), atteso che non appare realistica un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi che non abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e quindi sulle previsioni di competenza.
E.2. La continuità della manovra negli anni 2004 e 2005.
E.2.1. Il patto di stabilità interno per l'anno 2004.
Per garantire continuità all'azione di risanamento dei conti pubblici, l'articolo 29 attribuisce valenza triennale alla manovra relativa al "patto" di stabilità interno; in particolare, il comma 10 prevede che il saldo finanziario per l'anno 2004 non può essere superiore a quello del 2003, determinato come previsto dai precedenti punti, incrementato del tasso d'inflazione programmato per l'anno 2004 indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (pari all'1,3 per cento).
In tali considerazioni:
- per gli enti con saldo finanziario 2003 positivo, tale saldo potrà essere peggiorato per l'anno 2004 non oltre l'1,3 per cento (es.: saldo finanziario 2003 = +100; saldo finanziario 2004 non inferiore a + 98,7);
- per gli enti con saldo finanziario 2003 negativo, tale saldo potrà crescere non oltre l'1,3 per cento (es.: saldo finanziario 2003 = -100; saldo finanziario 2004 non superiore a - 101,3);
Per maggiore chiarezza, negli allegati "A" (per le province) e "B" (per i comuni) alla presente circolare, sono rappresentati schemi esemplificativi delle modalità di determinazione del saldo finanziario programmatico per l'anno 2004.
E.2.2. Il patto di stabilità interno per l'anno 2005
Un sistema a regime di regole per il "patto" è stato previsto, con criteri innovativi, a decorrere dal 2005 (articolo 29, commi 11 e 12); il saldo finanziario dovrà essere calcolato quale differenza tra le entrate finali (al netto dei trasferimenti pubblici) e le spese finali (al netto delle operazioni finanziarie). Pertanto, il saldo finanziario programmatico per l'anno 2005 deve essere determinato, sia per la gestione di competenza (differenza tra accertamenti e impegni) che per la gestione di cassa (differenza tra riscossioni e pagamenti totali), prendendo a riferimento il saldo finanziario 2003 (ricalcolato secondo i criteri previsti dal comma 11 dell'articolo 29) aumentato o diminuito del 7,8 per cento a seconda che tale saldo sia, rispettivamente, negativo o positivo.
Per maggiore chiarezza, nell'allegato "C" alla presente circolare, è rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono evidenziate le componenti di entrata e di spesa che ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti deve prendere in considerazione per il calcolo del saldo finanziario programmatico per l'anno 2005. Nell'allegato "D2" alla presente circolare, è chiarito il contenuto di quelle voci che nel prospetto "C" si differenziano rispetto agli anni precedenti.
E.3. Il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti.
Ai fini del monitoraggio del "patto" per l'anno 2003, il comma 13 dell'articolo 29 della legge n. 289 del 2002 prevede che le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono inviare trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.
Le modalità e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno forniti, come previsto dallo stesso comma 13, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata e l'ISTAT.
E.4. Le limitazioni a seguito del mancato conseguimento degli obiettivi
Il comma 15 dell'articolo 29 della legge n. 289 del 2002 prevede per gli enti che non hanno rispettato i vincoli sul "patto" per l'anno 2003:
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, anche avvalendosi di eventuali deroghe disposte per il periodo di riferimento;
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare investimenti;
- l'obbligo di ridurre almeno del 10%, rispetto al 2001, le spese per acquisto di beni e servizi.
Le misure previste dal comma in esame si applicano per ciascun anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi, per cui relativamente al "patto" del 2003, le sanzioni si applicano nell'anno 2004, e così via.
E.5. La comunicazione del mancato rispetto degli obiettivi annuali.
Il comma 16 dell'articolo 29 assegna al Collegio dei revisori dei conti il compito di verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, del conseguimento degli obiettivi annuali del "patto" ed, in caso di mancato rispetto, l'onere di informarne il Ministero dell'interno. Direttive ai Collegi verranno in proposito successivamente fornite dal Ministero dell'Interno.
E.6. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari e i relativi adempimenti.
E.6.1. La programmazione trimestrale dei flussi finanziari
Il comma 17 dell'articolo 29 stabilisce nella gestione del "patto", la programmazione finanziaria trimestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario di cassa.
Invero, il legislatore ha introdotto, seppur limitatamente alle voci che determinano il saldo finanziario, la programmazione trimestrale dei flussi di cassa dell'obiettivo annuale. Tale programmazione deve tener conto delle riscossioni e dei pagamenti che, sulla base delle conoscenze acquisite dall'ente, potranno verosimilmente verificarsi nel corso dei vari trimestri di riferimento.
È di tutta evidenza che il saldo finanziario annuale è la risultante di un procedimento predeterminato dalla normativa e, quindi, immodificabile; gli obiettivi trimestrali di detto saldo sono, invece, frutto di previsioni e di andamenti che, nel corso dell'anno, potrebbero essere addirittura di segno opposto all'obiettivo annuale.
Si consideri, ad esempio, che in presenza di un disavanzo finanziario di cassa annuale, l'obiettivo trimestrale al 31 marzo potrebbe essere positivo in quanto risultante da pagamenti quantitativamente limitati dalla più contenuta attività amministrativa dell'ente all'inizio dell'esercizio (es.: applicazione dell'esercizio provvisorio, approntamento delle convenzioni che troveranno applicazione durante l'anno, retribuzioni che difficilmente scontano rinnovi contrattuali o nuovi incentivi, ecc.) e da incassi rilevanti per il bilancio dell'ente dovuti, principalmente, alla concentrazione nel primo trimestre dell'anno della riscossione di alcuni importanti tributi locali (ICI, ecc.).
L'ente - dopo aver definito, secondo i criteri dell'articolo 29 e le indicazioni sopra esposte, l'importo dell'obiettivo programmatico per l'intero anno 2003 del saldo finanziario di cassa - effettuerà, entro il mese di febbraio, le previsioni trimestrali cumulate (a tutto il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre) coerenti con l'obiettivo annuale.
In considerazione che con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è stato prorogato al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, si ritiene che il termine (febbraio 2003) per la predisposizione delle previsioni trimestrali cumulate in questione possa coincidere, al massimo, con la data di deliberazione del bilancio.
Al Collegio dei revisori dei conti dell'ente, quale Organo di revisione economico - finanziario, spetta la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l'obiettivo annuale del saldo finanziario in termini di cassa.
Nel corso dell'esercizio, l'ente può rettificare i propri obiettivi trimestrali che, dopo una nuova valutazione di coerenza con l'obiettivo annuale da parte del Collegio dei revisori dei conti, devono essere ritrasmessi secondo le stesse modalità descritte al successivo punto E.6.2.
Allo stesso Collegio è rimessa, altresì, la verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, del rispetto dell'obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, la comunicazione all'ente e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo la medesima prassi di cui al successivo punto E.6.2.
Il mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale determina automaticamente per l'ente la limitazione - sino al momento in cui lo scostamento tra l'obiettivo trimestrale programmatico e quello realizzato non sia stato riassorbito - ad effettuare pagamenti per il complesso delle spese correnti entro l'ammontare delle corrispondenti spese sostenute nell'anno 2001.
Se a seguito di eventi finanziari significativi non dipendenti dalla propria gestione (es.: accredito dei tributi effettuato con ritardo da parte del concessionario), l'ente non abbia rispettato l'obiettivo trimestrale il Responsabile del Servizio finanziario deve predisporre una dichiarazione, sottoposta al controllo del Collegio dei revisori dei conti, in cui viene evidenziata tale circostanza. Ove lo scostamento conseguente all'evento finanziario non venga riassorbito nel trimestre successivo troverà comunque applicazione la prevista limitazione dei pagamenti correnti.
E.6.2. Gli adempimenti di trasmissione
Dopo la valutazione di coerenza del Collegio, gli obiettivi trimestrali e quello annuale (secondo il prospetto di cui all'allegato "E" alla presente circolare) devono essere comunicati entro il 30 aprile 2003:
- dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti,
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Igepa - Ufficio II (vedi riferimenti di cui al punto G.3.);- dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti,
alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.F. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME
Il comma 18 dell'articolo 29 della legge n. 289 del 2002 prevede una specifica normativa per gli enti locali di quelle Regioni a statuto speciale e Province autonome che, in base ai rispettivi statuti di autonomia e alle relative norme di attuazione, hanno competenza primaria in materia di finanza locale.
F.1. Enti locali delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Per le province ed i comuni delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le regole per il "patto" sono definite dalle stesse Autonomie speciali.
Tuttavia, qualora le predette Regioni e Province autonome non provvedano entro il 31 marzo a definire dette regole, agli enti locali dei rispettivi territori si applicano le regole sul "patto" previste dall'articolo 29 della legge finanziaria del 2003, valide per gli altri enti locali del territorio nazionale.
Relativamente al monitoraggio previsto dal comma 13 dello stesso articolo 29, si ritiene che si possano verificare due possibilità:
I. la Regione o la Provincia autonoma stabilisce entro il 31 marzo le regole per il "patto" a cui devono attenersi i propri enti locali: in questo caso, si ritiene opportuno che - ai soli fini conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento a quella locale - questo Ufficio venga a conoscenza, per il tramite della Regione o Provincia autonoma, ovvero direttamente dagli enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto dal primo periodo del comma 18), degli andamenti trimestrali del "patto";
II. la Regione o la Provincia autonoma non stabilisce entro il 31 marzo le regole per il "patto" a cui devono attenersi i propri enti locali: in questo caso, si ritiene che i predetti enti locali siano soggetti alle regole del monitoraggio, così come definite dal comma 18, in quanto soggetti alla normativa del "patto" definita dall'articolo 29 per il restante territorio nazionale.
F.2. Enti locali delle Regioni Sicilia e Sardegna.
Per le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti delle regioni Sicilia e Sardegna (regioni in cui non è stata ancora attuata la normativa statutaria) si applicano le regole per il "patto" previste dall'articolo 29 della legge finanziaria 2003 e, relativamente al monitoraggio e alla programmazione dei flussi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 15, 16 e 17 dello stesso articolo 29.
G. ULTERIORI CHIARIMENTI.
G.1. Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilità interno.
Il comma 1 dell'articolo 29 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa del "patto" per il 2003 facendo riferimento alle amministrazioni provinciali ed ai comuni compresi nella classe demografica di popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi con il "patto", si applica il criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2003, quella al 31 dicembre 2001).
G.2. Monitoraggio ed informazioni del patto di stabilità interno per il 2002.
G.2.1. Province e per i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
Com'è noto, l'articolo 24, commi 10, 11 e 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) ha previsto per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti un monitoraggio trimestrale per la verifica degli andamenti del "patto" di stabilità interno per l'anno 2002, attraverso modelli di rilevazione definiti con il citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2002.
Al riguardo, tenuto conto che le risultanze al 31 dicembre 2000 e 2002 sull'andamento del "patto" dovevano pervenire allo scrivente entro il 20 gennaio 2003, si ritiene opportuno che le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti provvedano a trasmettere il modello 2 (per le province) o il modello 3 (per i comuni) non appena in possesso dei dati definitivi, nel caso in cui il modello già trasmesso faccia riferimento a dati provvisori.
G.2.2. Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 60.000 abitanti.
Stanno pervenendo allo scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte dei comuni più piccoli circa la sussistenza dell'obbligo di invio alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio dell'allegato "E" alla circolare n. 4 del 4 febbraio 2000.
Al riguardo, si ribadiscono i contenuti della normativa sul "patto" di stabilità interno per l'anno 2002, che non prevede alcun monitoraggio, né trimestrale né annuale, sugli andamenti del "patto" 2002 per i comuni tra 5.000 e 60.000 abitanti, per cui tale classe di enti non è tenuta all'invio di prospetti ad alcun Ufficio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
G.3. Informative sul patto di stabilità interno alle Associazioni degli enti locali.
Si richiama l'attenzione degli enti sulla disposizione dell'ultimo periodo del comma 17 dell'articolo 29 della legge finanziaria 2003, in cui si prevede che le comunicazioni relative al monitoraggio trimestrale (comma 13), al mancato rispetto dell'obiettivo annuale (comma 16) e alle previsioni cumulative articolate per trimestri in termini di cassa del saldo finanziario, unitamente ad un eventuale loro mancato rispetto (comma 17), siano trasmesse anche alle rispettive Associazioni.
G.4. Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare.
Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il "patto" per gli anni 2003-2005 potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo Ufficio, è necessario pervengano via e-mail, preferibilmente, o via fax (e non via telefono) ai seguenti indirizzi:
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
I.Ge.P.A. - Ufficio II
e-mail: pattostab@tesoro.it
fax: 06/47613522
A dette richieste verrà risposto sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato.
Il Ragioniere Generale dello Stato
(f.to Vittorio Grilli)