Circolare Ministero Ambiente n. 22276 del 30/03/2020
Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti Verdi
Oggetto: "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 - indicazioni."


La complessa situazione emergenziale connessa al COVID 19 sta esercitando pressioni senza precedenti sulla società e sulla economia, incidendo altresì sulla garanzia di fornire i servizi essenziali alla cittadinanza. In tale ambito risulta quantomai necessario intervenire al fine di assicurare la corretta gestione dei rifiuti, dal servizio di raccolta al trattamento e smaltimento finale, adottando allo stesso tempo misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonchè della tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

In questo ambito, le criticità del sistema impiantistico nazionale rappresentano un ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti dovuto sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità con nota prot. n. 8293 del 12 marzo 2020, sia alle difficoltà che si stanno riscontrando nella impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione. Sul tema è intervenuto anche l'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale che ha elaborato un documento di supporto alla gestione dell'emergenza recante "Prime considerazioni per la gestione dei rifiuti - Emergenza Covid19" approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente.

Ciò premesso, al fine di superare questo momento di forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, con il concreto rischio dell'interruzione del servizio, appare necessario fornire indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191, d. lgs. 152/2006, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.

In tale quadro, ove le competenti autorità si risolvano ad adottare ordinanze adottate ai sensi dell'art. 191, del d.lgs. n. 152 del 2006, si ritiene possibile prefigurare, tramite queste ultime, la possibilità di addivenire ai seguenti regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell'emergenza.

  1. Capacità di stoccaggio impianti

  2. - il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1 dicembre 2018 n. 132;
    - la garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
    - il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
    - la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
    - l'esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario.

  3. Deposito temporaneo dei rifiuti

  4. Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali

  5. Impianti di incenerimento

  6. Smaltimento in discarica

Il Capo Dipartimento
Mariano Grillo