Norme correlate:
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Riferimenti: Cons. Stato, Sez. VI., n. 173/02; Sez. IV, n. 6917/02; Sez. IV, n. 2899/02
Massima:
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 5 settembre 2012, n. 2223
L ‘art. 338, r.d. n. 1265/1934 prevede, al comma 1, che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge .… ... Leggi il resto