Norme correlate:
Capo 10 Decreto Presidente Repubblica n. 285/1990
Art 338 Regio Decreto n. 1265/1934
Massima:
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 15 luglio 2003, n. 1141
L’art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), in combinato disposto con l’art. 57 del d.P.R. n. 285 del 1990, che istituisce e regolamenta le c.d “zone di rispetto”, nelle quali è vietata ogni tipo di attività edilizia costruttiva o ampliativa del preesistente, risponde, da un lato, alla tutela dell’interesse pubblico all’igiene di ogni tipo di costruzione destinata alla vita dell’uomo e, dall’altro, all’esigenza di assicurare tranquillità e decoro ai luoghi di sepoltura; pertanto, deve ritenersi preclusa non soltanto la costruzione di nuovi edifici all’interno della fascia di rispetto, ma anche l’avanzamento e l’ampliamento degli impianti cimiteriali che siano tali, in concreto, da determinare la riduzione della profondità della zona di rispetto nei confronti di edifici preesistenti a valori inferiori rispetto a quelli minimi stabiliti normativamente, con la conseguenza che anche l’Amministrazione è tenuta ad osservare, in caso di intervento sulle attrezzature cimiteriali, le distanze minime previste.… ... Leggi il resto