In conclusione, i principi che se ne ricavano sono:
a) ai fini della individuazione dell’oggetto sociale dell’ente, non si configura come attività di culto una celebrazione occasionale, mentre possono essere considerate tali le celebrazioni ricorrenti e sistematiche;
b) le attività di culto sono “altro” rispetto a quelle disciplinate dal d.lgs. n. 117/2017 (CTS) all’art. 5, e non sembrano sussumibili nella categoria delle attività diverse di cui all’articolo 6;
c) come stabilito dall’art. 4, co. 3 del CTS [1], agli enti religiosi civilmente riconosciuti, ossia quelli che devono svolgere in via esclusiva o principale un’attività di religione o culto[2], le norme codicistiche si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5, e delle eventuali attività diverse di cui all’articolo 6 in presenza di determinate condizioni (un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore) [3];
d) l’attività di culto non può di per sé essere intesa come attività di promozione sociale;
e) sull’art.… ... Leggi il resto