È ben noto come l’art. 105 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. preveda: “A norma dell’art. 341 [1] del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l’osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.… ... Leggi il resto