Piccola nota storica: al Congresso generale d’igiene svoltosi a Bruxelles nel settembre 1852 (appunto…l’altro ieri!), sulla Questione III, art. 2, si deliberava, tra l’altro, quanto segue:
“§ 12. L’Autorità amministrativa dovrà tenere esatto registro del luogo, e della data di ogni sepoltura fatta, dietro un modello che verrà dato.”
La normativa nazionale, a partire dal R.D. 8/6/1865, n. 2322, ha costantemente richiesto quelle registrazioni oggi considerate dall’art. 52 DPR 10/9/1990, n. 285, con la conseguenza che dovrebbe sempre risultare quali siano i feretri inumati in campo comune o tumulati in un dato sepolcro, a maggior ragione se ragioniamo su questo elemento di diritto.… ... Leggi il resto