TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121
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TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121

L’Amministrazione può legittimamente decidere di stipulare una convenzione per un prezzo minimo del funerale completo, nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei contratti pubblici e garantendo sia la concorrenza sia il rispetto delle esigenze sociali, che assumono un rilievo determinante tanto nella fase di affidamento quanto in quella di esecuzione.
I depositi di osservazione (come gli obitori) sono destinati a esigenze strettamente mediche (manifestazione di vita, riscontro diagnostico, autopsie giudiziarie), per cui le imprese di pompe funebri, quindi, non possono vantare alcuna pretesa a svolgere la propria attività in tali locali, questione anche infondata, venendo in rilievo una norma regolamentare che non impedisce comunque alla ricorrente di trattare il familiare del deceduto con la dignità dovuta nella camera mortuaria.
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Attività funebre ed esercizio in forma congiunta: non necessariamente.

La L. R. (Veneto) 18 marzo 2010, n. 18 e s.m., così come altre leggi regionali, definisce (art. 5) l’attività funebre come lo svolgimento in forma congiunta di una serie di prestazioni di servizi e forniture (osservandosi, per inciso, che il panel delle attività elencate non è uniforme nelle diverse norme regionali), altresì prevedendo situazioni di incompatibilità. Incompatibilità che è ripresa, nella direzione inversa, al successivo art. 28, anche se, di seguito, sia stata introdotta una deroga per i piccoli comuni montani.… ... Leggi il resto

TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461

TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461
[Nota: Analoga a TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 463]

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TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461

Gli artt.5 e 28 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. determinano, per il tenore letterale dell’art. 5 comma 1 si ricava che l’attività funebre comprenda molteplici prestazioni, che devono essere svolte “in forma congiunta”: solo un’attività complessa ed articolata di onoranze funebri, organizzata in forma autonoma ed imprenditoriale, deve ritenersi incompatibile con la simultanea gestione dei servizi cimiteriali.… ... Leggi il resto

Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201

Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201
[Nota: nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. V, 3/4/2019, n. 2199, nonché Consiglio di Stato, Sez. V. 3/4/2019, n. 2200, con altre parti, private]

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Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, conformemente del resto a quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 204 del 2004, le controversie in materia di servizi pubblici rientranti nella giurisdizione esclusiva sono solo quelle nelle quali l’amministrazione opera in veste di autorità, pur se i rapporti tra amministrazione e amministrati possano essere declinati nelle forme della relazione giuridica “diritto – obbligo”, spettando invece al giudice ordinario quelle che abbiano un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d’intervento dell’amministrazione a tutela di interessi generali (Cons.… ... Leggi il resto

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 aprile 2018, n. 9579

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 aprile 2018, n. 9579

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Corte di Cassazione, Sez. I civ. 18 aprile 2018, n. 9579
Dopo la riforma del diritto societario la rilevanza centrale della persona del socio conduce a rendere possibile la presenza di tipi societari, che spaziano dalla perfetta coincidenza tra gestione e proprietà alla creazione di una veste organizzativa simile a quella delle società per azioni. In questo senso un ruolo fondamentale viene svolto non solo dall’atto costitutivo ma anche dai patti parasociali.… ... Leggi il resto

Circolare SEFIT pn 0274 del 08/02/2016 – Deroga in Piemonte per i piccoli Comuni montani all’obbligo di separazione tra attività funebre e cimiteriale

La regione Piemonte, con l’art. 63 della L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 “Disposizioni collegate alla mano-vra finanziaria per l’anno 2015”, riportato in Allegato 1, ha inteso eliminare l’obbligo di separazione societaria tra attività funebre e attività cimiteriale, nei piccoli Comuni, cioè quelli montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Già in Veneto era stata approvata analoga modifica (ma per popolazioni superiori a 5.000 abitanti) e la ratio della norma è di favorire, nei piccoli Comuni, l’esecuzione di operazioni cimiteriali da parte della locale impresa funebre, vista la difficoltà di reperire società per gestione di cimiteri in piccole realtà.… ... Leggi il resto