TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 1 aprile 2020, decreto n. 2346
TAR Lazio, Roma, Sez. I-quater, 1 aprile 2020, decreto n. 2346
Non può essere accolta l’istanza, presentata dal Codacons, di sospensione delle schede, pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile “COVID-19 Italia – Monitoraggio della situazione”, nella parte in cui non riportano i dati relativi ai deceduti di Covid-19 a casa e in terapia intensiva in ospedale, nonché ai posti realmente disponibili in terapia intensiva e presso quali strutture sul territorio nazionale, e la possibilità concreta di trasferimento attraverso la cosiddetta la Cross – Centrale remota per le operazioni di soccorso, non avendo dette schede né la forma né soprattutto la sostanza del provvedimento amministrativo
Il decreto ha chiarito che le ordinanze di protezione civile, sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, sono ben altro dai dati dalla stessa forniti; ed infatti non necessariamente ogni atto, quali appunto le dette schede, sol perché in qualche modo collegato alle ordinanze di protezione civile ne mutua la sostanza e il regime giuridico.