Pubblicità, lecita, meno lecita, strumenti e rimedi – 4/4

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Altri modi di tutela dei consumatori
Col D. Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 “ Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004.” sono stati introdotti nel Codice del consumo gli artt. 27-bis, 27-ter e 27-quater.… ... Leggi il resto

Pubblicità, lecita, meno lecita, strumenti e rimedi – 3/4

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La tutela amministrativa e giurisdizionale
La tutela in materia è esercitata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.), anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
Anche nei settori regolati, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’A.G.C.M.,… ... Leggi il resto

Pubblicità, lecita, meno lecita, strumenti e rimedi – 2/4

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Sono, in ogni caso, considerate a priori ingannevoli pratiche commerciali aventi queste caratteristiche:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta;
e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi, che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo, entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto;
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
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Pubblicità, lecita, meno lecita, strumenti e rimedi – 1/4

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Introduzione
Si dice comunemente che la pubblicità sia l’anima del commercio, ma non manca chi la chiami pudicamente promozione o, anche, informazione commerciale.
Senza andare molto all’indietro, si potrebbe ricordare che il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art.... Leggi il resto

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4271

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4271

MASSIMA
Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2020, n. 4271

Costituisce violazione del divieto di procacciamento od intermediazione di affari la fattispecie in cui il familiare committente si rivolga a soggetto diverso dal direttore tecnico dell’esercente l’attività funebre, ancorché quando familiare di questi e risulta, sia da accertamenti che da altri fatti, che il soggetto sine titulo incaricato abbia svolto di fatto il servizio funebre.… ... Leggi il resto

Attività funebre: gli “Engel criteria” come discriminante tra sanzioni (solamente) amministrative e penali.

Il Consiglio di Stato (Sez, V, 5 marzo 2020, n. 1606; reperibile nella sezione SENTENZE per gli Abbonati PREMIUM, sezione che, per altro, risente negli ultimi tempo delle limitazioni anche all’attività giudiziaria determinate dal CoVid-19, per cui alcune “fonti” non sono temporaneamente (si spera) più accessibili), è stato chiamato a pronunciarsi attorno ad una situazione in cui era stata contestata ad accertata violazione in materia di pubblicità: si tratta della Campania, in cui, tra l’altro, sul tema, va segnalata la recente modifica dell’art.... Leggi il resto

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1606

Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1606

MASSIMA
Consiglio di Stato, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 1606
Il procedimento di cui all’art. 18 l. n. 689 del 1981 si riferisce alle sole sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la determinazione (mediante “ordinanza-ingiunzione”) della “somma dovuta per la violazione”, accompagnata dalla pedissequa “ingiunzione di pagamento”, avviene (comma 2) a valle della preventiva notifica della “contestazione” della accertata “violazione” (art.
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TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121
MASSIMA
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121

L’Amministrazione può legittimamente decidere di stipulare una convenzione per un prezzo minimo del funerale completo, nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei contratti pubblici e garantendo sia la concorrenza sia il rispetto delle esigenze sociali, che assumono un rilievo determinante tanto nella fase di affidamento quanto in quella di esecuzione.
I depositi di osservazione (come gli obitori) sono destinati a esigenze strettamente mediche (manifestazione di vita, riscontro diagnostico, autopsie giudiziarie), per cui le imprese di pompe funebri, quindi, non possono vantare alcuna pretesa a svolgere la propria attività in tali locali, questione anche infondata, venendo in rilievo una norma regolamentare che non impedisce comunque alla ricorrente di trattare il familiare del deceduto con la dignità dovuta nella camera mortuaria.
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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2020, n. 8

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2020, n. 8
MASSIMA
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2020, n. 8
Dall’analisi testuale dell”art. 19 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 emerge chiaramente che, in materia di trasporto funebre, essa non ha introdotto alcun formale divieto o alcun obbligo a carico delle confraternite (nella specie: né il divieto di utilizzare mezzi altrui, né l’obbligo di utilizzare mezzi propri</i>, ma consente ai comuni di esigere un diritto e, nel case e  ricorrendone le condizioni, precedendo un’esenzione da questo.
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Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

A volte vi sono pronunce giurisprudenziali che non costituiscono “giurisprudenza”, come può essere la decisione su una improcedibilità di un qualche ricorso proposto, quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiari una sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Ne possono essere esempi, tra i molti, le recenti sentenze del TAR per la regione Campania, sede di Napoli, sez. III, 21 novembre 2019, n. 5463 (nella quale  il ricorso si fondava su una ritenuta situazione di incompatibilità, posta dalla locale legge regionale, del contemporaneo svolgimento dell’attività funebre e il servizio di noleggio e trasporto di ambulanze), nonché stesso TAR per la regione Campania, sede di Napoli, 22 novembre 2019, n.
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TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 15 novembre 2019, n. 2421

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 15 novembre 2019, n. 2421 (massima)
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TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 15 novembre 2019, n. 2421 (massima)
In sede di gara pubblica, ai provvedimenti interdittivi amministrativi, salvo che essi rechino una maggiore durata della inibizione a contrarre, può riconoscersi valenza ostativa per un periodo in ogni caso non superiore a tre anni, “decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo” (1).
(1) L’art. 80, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, delimita e circoscrive l’efficacia temporale della valenza ostativa delle sentenze di condanna e degli atti di “accertamento definitivo”; si è in presenza, in questi casi, del fenomeno, ben noto alla teoria generale, della cd.
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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 4853

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 4853
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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 4853
La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto. In caso contrario, l’impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la disciplina legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (TAR Campania, sez.
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Attività funebre ed esercizio in forma congiunta: non necessariamente.

La L. R. (Veneto) 18 marzo 2010, n. 18 e s.m., così come altre leggi regionali, definisce (art. 5) l’attività funebre come lo svolgimento in forma congiunta di una serie di prestazioni di servizi e forniture (osservandosi, per inciso, che il panel delle attività elencate non è uniforme nelle diverse norme regionali), altresì prevedendo situazioni di incompatibilità. Incompatibilità che è ripresa, nella direzione inversa, al successivo art. 28, anche se, di seguito, sia stata introdotta una deroga per i piccoli comuni montani.… ... Leggi il resto

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2019, n. 2175

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2019, n. 2175
[Nota; Vedasi anche: Consiglio di Stato, Sez, V, 2 aprile 2019, n. 2176]

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Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2019, n. 2175

Non risponde a coerenza l’assunto che l’attività di cremazione delle salme si sostanzi nell’esercizio di un’impresa liberamente esercitabile da chiunque e soggetta alle dinamiche del mercato, dato che si tratta invece di un servizio pubblico, amministrativamente regolato sulla base delle disposizioni della legge n.… ... Leggi il resto

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2019, n. 2176

Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2019, n. 2176
[Nota; Vedasi anche: Consiglio di Stato, Sez, V, 2 aprile 2019, n. 2175]

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Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2019, n. 2176

Secondo la giurisprudenza amministrativa prevalente la legittimazione ad agire contro provvedimenti di approvazione di progetti di opere ed impianti potenzialmente impattanti sul territorio, dal punto di vista ambientale, urbanistico e paesaggistico, non richiede una dimostrazione puntuale della concreta dannosità dell’impianto che, in quanto ancora da realizzare si tradurrebbe in una prova di carattere diabolico, ma anche soltanto una prospettazione plausibile delle ripercussioni negative (da ultimo in questo senso: Cons.… ... Leggi il resto

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 maggio 2017, n. 11456

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 maggio 2017, n. 11456

MASSIMA
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 maggio 2017, n. 11456
La fornitura e posa in opera di arredi votivi e funerari costituiscono attività di natura commerciale e imprenditoriale non rientranti fra quelle riservate alla pubblica amministrazione e incompatibili con la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, attività di cui l’amministrazione non può disporre e che attiene alla realizzazione di interessi e alla conclusione di transazioni di carattere privato sia pure collegate e rese possibili dalla realizzazione e dalla fruibilità di un’opera pubblica.
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