Risoluzione Ministero Finanze n. nd del 05/07/1989 – Esenzione. Prestazioni di pompe funebri

Risoluzione, Ministero Finanze, 1989
Risoluzione allegata

Norme correlate:
Art 1 di Decreto Presidente Repubblica n. 633 del 19720

Risoluzione del Ministero delle Finanze del 05/07/1989 Esenzione – prestazioni di pompe funebri Con istanza diretta alla scrivente la Federazione … ha chiesto di conoscere il trattamento, ai fini IVA, applicabile ai corrispettivi relativi a contratti di appalto aventi per oggetto l’esercizio di trasporto salme nel territorio del Comune, stipulati dal Comune stesso con imprese aventi per oggetto sociale l’attività di trasporto funebre ed i cui servizi siano da queste eventualmente affidati a terzi.… ... Leggi il resto

Cassazione civile, Sez. Unite, 4 luglio 1989, n. 3203

Norme correlate:
Art 5 Legge n. 1034/1971

Massima:
Cassazione civile, Sez. Unite, 4 luglio 1989, n. 3203
Qualora il comune, al fine di provvedere all’illuminazione votiva di cimitero municipale, si avvalga di un privato, sostituendolo a sé nella titolarità e gestione delle relative attività, il rapporto, ancorché stipulato in forma contrattuale, integra concessione di pubblico servizio. Pertanto con riguardo alla controversia promossa da detto privato contro il comune, in via principale, per contestare la revoca della concessione e far valere pretese patrimoniali discendenti dall’eventuale riconoscimento della persistenza di essa, nonché, in via subordinata, per ottenere il pagamento di indennizzi e corrispettivi in caso di cessazione del rapporto, deve essere affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario, rispettivamente, sulla prima e sulla seconda di dette domande, in applicazione dell’art.… ... Leggi il resto

Cassazione civile, Sez. lav., 7 marzo 1986, n. 1531

Norme correlate:
Art 2094 Regio Decreto n. 262/1942
Art 2222 Regio Decreto n. 262/1942

Massima:
Cassazione civile, Sez. lav., 7 marzo 1986, n. 1531
Il criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato risiede nel fatto che nel primo oggetto della prestazione è il risultato di un’attività organizzata che il prestatore d’opera si impegna a fornire con i mezzi che ritiene più opportuni; mentre nel secondo è la prestazione delle energie lavorative che il prestatore d’opera pone a disposizione del datore di lavoro ed effettua sotto le direttive, la vigilanza e il controllo di quest’ultimo nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa.… ... Leggi il resto