Riferimenti: Foro amm. 2000, f. 9 (s.m.)
Massima:
Consiglio Stato, Sez. V, 11 settembre 2000, n. 4795
La concessione di lavori pubblici non esaurisce tutti i casi in cui la p.a. può affidare l’esecuzione di opere pubbliche congiuntamente al servizio cui queste ultime sono destinate, la differenza tra le varie ipotesi dovendosi rinvenire nel tipo di nesso di strumentalità che lega la gestione del servizio alla realizzazione dell’opera. Pertanto, si avrà concessione di lavori pubblici qualora la gestione del servizio sia strumentale alla costruzione dell’opera, in quanto consente il reperimento dei mezzi finanziari necessari alla sua realizzazione; si avrà invece concessione di servizi pubblici nel caso inverso, quando, cioè, l’espletamento dei lavori sia strumentale alla gestione di un servizio pubblico, sotto i profili della manutenzione e dell’implementazione di un’opera già esistente (nella specie, secondo la definizione data, costituisce affidamento in concessione, di un servizio pubblico l’effettuazione di lavori, da parte del concessionario, inerenti al restauro ed alla manutenzione dell’impianto, già esistente, dell’illuminazione votiva cimiteriale, la prestazione del cui servizio costituisce l’oggetto essenziale dell’appalto affidato).… ... Leggi il resto