Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 22
Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 22
Le norme consentono che i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri possano realizzare e gestire servizi propri per il commiato, nel contempo vietando unicamente la collocazione delle sale per il commiato nei Nuclei di Antica Formazione, essa depone per la compatibilità delle attività funebri, diverse dalle sale per il commiato, all’interno dei Nuclei di Antica Formazione, in quanto l’attività di onoranze funebri ovvero di servizi funebri (eccezion fatta appunto) per le sale di commiato di nuova realizzazione per le quali vi è un espresso divieto del pianificatore) non sia incompatibile con la funzione residenziale.