L’art. 67 del R.P.M. così recita:
“Ogni cimitero deve avere un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell’art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L’ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico”.
Una domanda sorge spontanea: l’ossario comune puo’ essere accessibile al pubblico frequentatore dei cimiteri? all’interno le ossa devono essere riversate sfuse o contenute in nylon?… ... Leggi il resto