In Emilia-Romagna, ai sensi del combinato disposto tra l’ Art. 10 L.R. 29 luglio 2004 n. 19 e la seguente Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica, del 6 ottobre 2004 e s.m.i, il quale, sostanzialmente, riproduce lo stesso impianto normativo del Capo IV D.P.R. 285/90, richiamandolo espressamente, ll trasporto di cadavere è soggetto alla regola della “tipicità”.
Un feretro, dal luogo in cui staziona per il periodo d’osservazione (tassativamente: servizio mortuario sanitario, abitazione privata, deposito d’osservazione, obitorio, casa funeraria) può, quindi, esser trasferito unicamente verso (come è persino scontato, solo una volta accertato il relativo titolo di accoglimento):
- Il cimitero comunale (quale presidio istituzionale deputato allo smaltimento dei cadaveri umani ai sensi dell’Art.