Il seppellimento di cadaveri di persone non decedute (1) nel territorio (2) di un comune o non aventi in esso in vita la residenza (3), è sicuramente possibile secondo quanto previsto dall’art. 50 comma 1, lettera C, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
Resti mortali, ossa, ceneri provenienti i primi da esumazione ed estumulazione i secondi solo da estumulazione (le ossa non possono, infatti, esser inumate e nemmeno le ceneri, ma solo tumulate o sparse in ossario comune) esaurito il titolo di accoglimento all’estinguersi della concessione o del periodo legale di sepoltura potrebbero esser conferiti al comune di decesso o a quello di residenza, con obbligo di accettazione da parte di quest’ultimo il quale dovrebbe approntare maggior (4) spazio nel campo di terra per indecomposti, nell’ossario e nel cinerario comuni.… ... Leggi il resto