Massima:
Consiglio di giustizia amministrativa, Sicilia, Palermo, 6 settembre 2010, n. 1151
È consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale se un provvedimento è supportato da una pluralità di capi di motivazione e tutti vengano censurati, è sufficiente per la validità dell’atto che almeno un capo di motivazione resista alle censure dedotte. Se poi qualche capo di motivazione non sia stato impugnato, esso capo è inoppugnabile e da solo sorregge l’atto impugnato; conseguentemente la censura degli altri capi di motivazione va dichiarata inammissibile per difetto d’interesse non essendo idonea a provocare l’annullamento dell’atto.… ... Leggi il resto