TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121
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TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 gennaio 2020, n. 121

L’Amministrazione può legittimamente decidere di stipulare una convenzione per un prezzo minimo del funerale completo, nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei contratti pubblici e garantendo sia la concorrenza sia il rispetto delle esigenze sociali, che assumono un rilievo determinante tanto nella fase di affidamento quanto in quella di esecuzione.
I depositi di osservazione (come gli obitori) sono destinati a esigenze strettamente mediche (manifestazione di vita, riscontro diagnostico, autopsie giudiziarie), per cui le imprese di pompe funebri, quindi, non possono vantare alcuna pretesa a svolgere la propria attività in tali locali, questione anche infondata, venendo in rilievo una norma regolamentare che non impedisce comunque alla ricorrente di trattare il familiare del deceduto con la dignità dovuta nella camera mortuaria.
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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2020, n. 8

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2020, n. 8
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Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 gennaio 2020, n. 8
Dall’analisi testuale dell”art. 19 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 emerge chiaramente che, in materia di trasporto funebre, essa non ha introdotto alcun formale divieto o alcun obbligo a carico delle confraternite (nella specie: né il divieto di utilizzare mezzi altrui, né l’obbligo di utilizzare mezzi propri</i>, ma consente ai comuni di esigere un diritto e, nel case e  ricorrendone le condizioni, precedendo un’esenzione da questo.
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Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 22

Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 22

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Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2020, n. 22

Le norme consentono che i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebri possano realizzare e gestire servizi propri per il commiato, nel contempo vietando unicamente la collocazione delle sale per il commiato nei Nuclei di Antica Formazione, essa depone per la compatibilità delle attività funebri, diverse dalle sale per il commiato, all’interno dei Nuclei di Antica Formazione, in quanto l’attività di onoranze funebri ovvero di servizi funebri (eccezion fatta appunto) per le sale di commiato di nuova realizzazione per le quali vi è un espresso divieto del pianificatore) non sia incompatibile con la funzione residenziale.
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Improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse.

A volte vi sono pronunce giurisprudenziali che non costituiscono “giurisprudenza”, come può essere la decisione su una improcedibilità di un qualche ricorso proposto, quando, nel corso del giudizio, la parte ricorrente dichiari una sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Ne possono essere esempi, tra i molti, le recenti sentenze del TAR per la regione Campania, sede di Napoli, sez. III, 21 novembre 2019, n. 5463 (nella quale  il ricorso si fondava su una ritenuta situazione di incompatibilità, posta dalla locale legge regionale, del contemporaneo svolgimento dell’attività funebre e il servizio di noleggio e trasporto di ambulanze), nonché stesso TAR per la regione Campania, sede di Napoli, 22 novembre 2019, n.
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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 5906

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 5906
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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 5906
[ id.: TAR Campania, Napoli, Sez. I, 11 dicembre 2019, n. 5904 ]
L’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste.
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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 4853

TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 4853
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TAR Campania, Napoli, Sez. I, 14 ottobre 2019, n. 4853
La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l’esistenza di un interesse attuale e concreto all’annullamento dell’atto. In caso contrario, l’impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell’oggettiva legittimità dell’azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la disciplina legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (TAR Campania, sez.
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TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 ottobre 2019, n. 11832

TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 ottobre 2019, n. 11832
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TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 14 ottobre 2019, n. 11832
Non sussiste silenzio dell’amministrazione centrale allorquando questa abbia riscontrato significando la sussistenza della competenza in capo a proprio organo periferico, né quando questo ultimo abbia rappresentato che, ai fini del rilascio del titolo al trasporto funebre internazionale, le autorità locali richiedono specifiche modalità ed indicazioni, non fornite dal soggetto agente.
NORME CORRELATE
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TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 settembre 2019, n. 4490

TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 settembre 2019, n. 4490
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TAR Campania, Napoli, Sez. III, 12 settembre 2019, n. 4490
La previsione, regionale oltretutto data con atto amministrativo (art. 2, lett. e) D.G.R. (regione Campania) n. 731 del 27/11/2017), per cui la rimessa di mezzi funebri richieda essere allocata nel territorio comunale ovvero in comune “limitrofo e/o confinante”, costituisce requisito finalizzato ad assicurare che il carro funebre e le autovetture relative possano raggiungere nel più breve tempo possibile il comune oggetto dell’attività, esigenza che è garantita anche quando il comune non sia confinante, ma limitrofo.
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Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 10 settembre 2019, n. 37520

Corte di Cassazione,  Sez. VI pen., 10 settembre 2019, n. 37520
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Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 10 settembre 2019, n. 37520
Sono da qualificare atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti coercitivi, connotati da violenza o minaccia, esplicati nell’esercizio di attività commerciali, industriali o produttive, che integrano atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, cod. civ., ivi compresi i comportamenti, diversi da quelli indicati ai numeri 1) e 2), specificamente volti ad alterare l’ordinario e libero rapportarsi degli operatori in un’economia di mercato, comprese le intese restrittive della libertà di concorrenza e degli abusi di posizione dominante descritti negli artt.
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Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, 12 luglio 2019, Delibera n. 59/2019/SRCPIE/PAR

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, 12 luglio 2019, Delibera n. 59/2019/SRCPIE/PAR

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Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, 12 luglio 2019, Delibera n. 59/2019/SRCPIE/PAR
Il servizio di trasporto funebre rientra tra le attività di polizia mortuaria che rappresenta una materia multidisciplinare, in quanto coinvolge molteplici aspetti da quelli igienico-sanitari alla tutela della salute, dai livelli essenziali delle prestazioni all’ordine pubblico e stato civile, dall’assetto del territorio alla concorrenza (per gli aspetti relativi alla gestione in regime di liberalizzazione del servizio).
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Attività funebre ed esercizio in forma congiunta: non necessariamente.

La L. R. (Veneto) 18 marzo 2010, n. 18 e s.m., così come altre leggi regionali, definisce (art. 5) l’attività funebre come lo svolgimento in forma congiunta di una serie di prestazioni di servizi e forniture (osservandosi, per inciso, che il panel delle attività elencate non è uniforme nelle diverse norme regionali), altresì prevedendo situazioni di incompatibilità. Incompatibilità che è ripresa, nella direzione inversa, al successivo art. 28, anche se, di seguito, sia stata introdotta una deroga per i piccoli comuni montani.… ... Leggi il resto

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 14 giugno 2019, n. 1030

TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 14 giugno 2019, n. 1030

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TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 14 giugno 2019, n. 1030

(Regione Puglia) Sussistendo una fascia di rispetto cimiteriale di 200 m. dal centro abitato, essa riguarda anche le strutture per il commiato, le quali devono quindi essere collocate, di norma, alla distanza di almeno 200 m. dal centro abitato (salvi “i casi di reale necessità” e sentita la ASL territorialmente competente). Dalla regola della localizzazione della sala del commiato ad almeno 200 m.… ... Leggi il resto

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 6 giugno 2019, n. 1288

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 6 giugno 2019, n. 1288

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TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 6 giugno 2019, n. 1288

(Regione Lombardia) La normativa regionale lombarda non pone alcuna preclusione all’utilizzo delle “sale del commiato” a bara aperta, rivelandosi anzi tale destinazione intrinseca nella funzione tipica di simili strutture. In ogni caso,  non può escludersi che il commiato, inteso quale estremo saluto al defunto, mantenga una parte della sua funzione anche a bara chiusa, come succede durante il funerale; infatti l’estremo omaggio dei vivi al defunto assume carattere eminentemente spirituale mentre l’inspectio riveste una funzione accessoria.... Leggi il resto

TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461

TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461
[Nota: Analoga a TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 463]

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TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461

Gli artt.5 e 28 L.R. (Veneto) 4 marzo 2010, n. 18 e s.m. determinano, per il tenore letterale dell’art. 5 comma 1 si ricava che l’attività funebre comprenda molteplici prestazioni, che devono essere svolte “in forma congiunta”: solo un’attività complessa ed articolata di onoranze funebri, organizzata in forma autonoma ed imprenditoriale, deve ritenersi incompatibile con la simultanea gestione dei servizi cimiteriali.… ... Leggi il resto