Il recupero del patrimonio cimiteriale in assenza di aventi titolo: i suggerimenti operativi nel corso Euro.Act del 14 ottobre 2021

L'articolo è parte 6 di 14 nella serie Corsi 2^ semestre 2021

Il corso, che si terrà giovedì 14 ottobre 2021 a cura del dott. Sereno Scolaro, intende fornire una disamina approfondita della tematica del recupero del patrimonio cimiteriale, in assenza di aventi titolo, suggerendo procedimenti ed interventi, in funzione di un utilizzo e valorizzazione dello stesso.
Ci si occuperà del tema delle concessioni cimiteriali non più attive e della questione dell’assenza di persone che le utilizzino, fornendo indicazioni circa i susseguenti procedimenti da avviare, completate le fasi delle ricerche, a seconda delle ipotesi e gli eventuali interventi per un riuso dei sepolcri e la loro rimessa in disponibilità, analizzando nel contempo anche l possibili procedure di assegnazione a terzi dei manufatti sepolcrali recuperati.… ... Leggi il resto

Corte Costituzionale, 30 luglio 2020, n. 180

Corte Costituzionale, 30 luglio 2020, n. 180

MASSIMA
Corte Costituzionale, 30 luglio 2020, n. 180

Le norme regolamentari non possono essere ascritte «all’area dei principi fondamentali» delle materie concorrenti, «in quanto la fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall’art. 117, sesto comma, Cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi» e, quindi, a vincolare il legislatore regionale. D’altro canto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che gli atti di normazione secondaria possano vincolare la potestà legislativa regionale, ma solo in ben circoscritte ipotesi, ovvero quando, «in settori squisitamente tecnici», intervengono a completare la normativa statale primaria.… ... Leggi il resto

Quando la procedura (od altro) preclude valutazioni nel merito.

Quando vi sia l’occasione di fare riferimento alla giurisprudenza (e fermo restando che nell’ordinamento italiano questa ha effetti d’interpretazione delle norme positive (= scritte) e non assolvono a funzioni di fonti del diritto), può accadere che una questione venga ad essere dichiarata o inammissibile o improcedibile (si tratta di istituti del tutto distinti, sempre), senza che il giudice possa entrare nel merito delle c.d. eccezioni sollevate da questa o quella delle parti in causa.
Con ciò – a volte – rimangono non affrontati altri aspetti che potrebbero essere anche di una qualche importanza.
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