Secondo un’antica, tenace, concezione del diritto le norme giuridiche si caratterizzerebbero per il fatto di esser suscettibili di attuazione forzata o sarebbero, comunque, garantite dalla predisposizione per l’ipotesi di trasgressione di conseguenza in danno del trasgressore chiamata: “sanzione”.
Una norma non dotata di questo deterrente è da sempre definita “norma minus quam perfaecta”
Per capire davvero quanto sia diventato complicato barcamenarsi nell’attuale quadro (pluri)-legislativo, frammentario e caotico, vediamo – ad esempio – come procedere in Emilia-Romagna di fronte alla formale segnalazione di una irregolarità riscontrata nell’espletamento delle attività funerarie dai competenti organi ispettivi.… ... Leggi il resto