Archivio Risposte a Quesiti

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  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-b

    TAG: Cremazione, GESTIONE, Quesiti

    Il Comune di ............. , con riferimento all'art. 12 comma 4^ del D.Lgs. 31/8/1987 n.539, convertito in L.29/10/87 n. 440, concernente la gratuità del servizio pubblico di cremazione delle salme ed all'art. 19, comma 3 del DPR 285/90, pone i seguenti quesiti: 1) Al Comune di residenza del deceduto (sprovvisto di impianto), fanno carico, oltre alle spese della cremazione, anche quelle relative al trasporto ed al ritiro delle ceneri presso l'impianto? Deve sostenere inoltre anche le spese del diritto fisso imposto dal Comune ove è situato l'impianto di cremazione? 2) Lo stesso Comune di "partenza" può imporre ai familiari il pagamento del diritto fisso, ed in particolare quando non coincidente con quello di residenza, addebitarlo a quest'ultimo?

  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-a

    TAG: CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI, Quesiti

    Il Comune di ............. smaltisce i rifiuti cimiteriali come segue: - fiori, rifiuti vegetali in generale tramite ritiro del rifiuto urbano ordinario; - materiali inerti e lapidei non pervenuti a contatto con la salma mediante discarica ordinaria (discarica II grado di tipo A); - rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni: residui lignei, di vestiario, metallici, ecc., tramite ditta autorizzata al ritiro ed allo smaltimento di rifiuti speciali. Al fine di evitare una non corretta interpretazione della norma ed incorrere in eventuali sanzioni, il Comune di ............. domanda se lo smaltimento sopra descritto viene effettuato in maniera idonea, considerato che dalla lettura del recente D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ed in particolare dell'art. 7, sembrerebbe che i rifiuti di cui sopra ed in generale tutti i rifiuti provenienti dall'attività cimiteriale - compresi quelli derivati da estumulazioni ed esumazioni - siano considerati urbani.

  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-s

    TAG: AFbara, Cadavere-tumulazione, Quesiti, RESTI MORTALI

    L'Amministrazione comunale di ................ domanda se - nel caso di ritumulazione di una salma rinvenuta corificata ad oltre 20 anni dalla tumulazione - sia consentito aggiungere delle sostanze favorenti la scheletrizzazione.

  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-r

    TAG: Quesiti, RESTI MORTALI

    Il Comune di ............... chiede una conferma interpretativa circa il paragrafo 2 della circ. Min. Sanità 10/98. Esso ritiene di interpretare che il "resto mortale" esumato dopo il primo turno inumatorio decennale, ma anche in qualsiasi momento a ciò successivo (quindi dopo o durante il turno di reinumazione) è cremabile. E' vero?

  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-q

    TAG: CMestumulazione, CMesumazione, Quesiti, RESTI MORTALI

    Sono da considerarsi saponificazioni o mummificazioni tutti i resti che a seguito di esumazione ordinaria non sono "raccoglibili" in cassettine ossario?

  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-o

    TAG: CMestumulazione, Quesiti, RESTI MORTALI

    L'esito estumulato prima della scadenza di concessione superiore a 20 anni non è per definizione della circ. Min. Sanità 10/98, paragr. 1, un "resto mortale". E' vero che potrebbe tuttavia esserlo ugualmente ai sensi del paragrafo 15 della circ. Min. Sanità 24/93, qualora dichiarato tale dall'ASL? Se allora l'ASL dichiara la situazione di "resto mortale" ne dovrebbe conseguire l'obbligo di reinumazione con lo scopo della ripresa dei processi di mineralizzazione ai sensi del DPR 285/90 art. 86 (... ma è vero visto che l'art. 86 parla di "salme" e non di "resti mortali?). In verità pare che ciò sia affermato solo dalla circ. Min. Sanità. L'ASL locale sembra disponibile, quando se ne manifesti il caso reale, a dichiarare che l'esito estumulato si trova in condizione di "resto mortale" ai sensi citati ed anche che, vista la condizione specifica, qualora reinumato, non potrebbero comunque convenientemente riprendere i processi trasformativi, e che pertanto il "resto mortale" è cremabile. Naturalmente a domanda del coniuge o parente più diretto, ma senza le documentazioni di cui ai commi 4° e 5° dell'art. 79 del DPR 285/90 (poiché è "resto mortale") a con svincolo dal fatto che siano o meno passati 20 anni di tumulazione. Sono già intervenuti casi di tale genere che non hanno finora destato problemi. Quale procedura adottare?

  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-g

    TAG: AFbara, CMestumulazione, Quesiti, RESTI MORTALI

    Nella seconda parte del punto 3 della circ. Min. Sanità 10/98, si afferma che, dopo l'estumulazione "... E' altresì consentita la tumulazione nella stessa ... sepoltura". La perplessità nasce dal fatto che ciò non appare completamente in linea con quanto effettivamente stabilito dal regolamento nazionale. L'art. 86 c. 2 prevede che i feretri estumulabili siano destinati all'inumazione. L'art. 88 c. 1 prevede altresì che i feretri possano essere estumulati anche per un trasporto in altra sede. Tralasciando ovviamente le estumulazioni disposte dall'autorità giudiziaria, quelle di cui sopra sono le uniche destinazioni del feretro che il DPR 285/90 prevede in caso di estumulazione. La ritumulazione nella stessa sede non è stata presa in considerazione dal legislatore: il fatto di introdurla con una circolare significa legittimare le cosiddette "verifiche feretro", operazioni di cui questa AUSL ha già fatto esperienza. In pratica, i familiari richiedono l'estumulazione della cassa e la successiva apertura SOLO per verificare lo stato di mineralizzazione della salma, non essendo intenzionati né ad inumarla né a trasportarla in altra sepoltura: se la salma è mineralizzata, si procede alla raccolta delle ossa liberando così un posto, mentre se non è ancora mineralizzata si procede a rifasciatura e ritumulazione nello stesso posto. Queste operazioni, a parte l'aspetto imbarazzante di sfasciare casse non di rado quasi integre, presentano degli inconvenienti. Può accadere, infatti, che familiari sprovveduti o mal consigliati richiedano queste verifiche anche quando la possibilità di riduzione della salma sia remota: in tal caso il tutto si risolve in uno spreco di soldi per i familiari e di tempo per gli operatori. Lo spreco può anche essere notevole: dato che molte tombe non sono a norma e non presentano uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro in ogni loculo, può rendersi necessario estrarre numerose casse per raggiungere quella oggetto della domanda di verifica feretro. Se poi queste casse risultano deteriorate (ad es. a causa di infiltrazioni di acqua), è necessario rifasciarle con cassa esterna di zinco prima di ricollocarle nel loro posto, con i conseguenti problemi di spese ed anche di ingombri in spazi già saturi. Non va inoltre, sottovalutato il rischio a cui sono esposti i necrofori: è vero che ciò fa parte del loro lavoro, ma non è questo un motivo per autorizzare qualunque tipo di operazioni. E' per i motivi sopradescritti che, nel territorio della nostra AUSL, non si accettano più da anni domande di "verifica feretro". Non vorremmo che, a seguito della circ. Min. Sanità 10/98, esse venissero riproposte. Sussiste qualche dubbio anche sull'interpretazione del penultimo capoverso, laddove il rifascio della cassa è obbligatorio solo se vi è constatazione di parti molli della salma. Significa forse che una salma corificata può essere ritumulata lasciando la cassa sfasciata? Ma, se la tumulazione avvenisse in altra sede, come fare per il trasporto?

  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-n

    TAG: AFbara, CMesumazione, Quesiti, RESTI MORTALI

    Nel Comune di ............. solo la consuetudine - non sono infatti stati finora reperiti atti formali al riguardo - determina la reinumazione in campo comune in 10 anni, dopo l'esumazione ordinaria dallo stesso campo. Interesse del Comune è di ridurre tale tempo di reinumazione (se non si ha scheletrizzazione o non si crema il resto mortale) a 5 anni o 2 con aggiunta di biodegradanti, come fissato dalla circ. Min. Sanità 10/98. Sotto l'aspetto formale, l'atto a ciò necessario: - è di competenza del Sindaco (Ordinanza Sindacale)? - può farlo l'Azienda municipalizzata della città, in quanto gestore, in ottemperanza alla circ. Min. Sanità 10/98 (paragr. 2) che già fissa tali termini senza più l'incertezza di cui all'art. 82 del DPR 285/90, commi 2 e 3, ma probabilmente proprio per le competenze derivate dagli stessi? Oppure non è necessario alcun atto poiché già la circ. Min. Sanità 10/98 fissa detti termini nei modi di cui sopra, quindi basta solo applicarla?

  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-f

    TAG: AFbara, CMestumulazione, CMesumazione, Quesiti, RESTI MORTALI

    Al punto 1 della circ. Min. Sanità 10/98 la definizione di "resto mortale" non solo viene collegata alle caratteristiche delle salme (completa scheletrizzazione, mummificazione, saponificazione, corificazione), ma viene anche riferita a criteri cronologici: la scadenza del turno decennale per le inumazioni, la scadenza di una concessione ultraventennale per le tumulazioni. II criterio cronologico è una novità: la precedente circ. Min. Sanità 24/93, al punto 15, si limitava infatti alla seguente definizione: "per resti mortali si intendono gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi". Se, nella definizione di "resto mortale", bisogna quindi anche rispettare il criterio cronologico, risulta una contraddizione nel punto 3 b) della circ. Min. Sanità 10/98, laddove, trattando della estumulazione effettuata prima dei 20 anni dalla tumulazione, ci si riferisce indifferentemente a "il resto o il cadavere". Essendo prima dei 20 anni, dovrebbe essere considerato solo cadavere. Sorge quindi un ulteriore dubbio: la pratica (consentita sempre dal punto 3b) della circ. Min. Sanità 10/98) di addizionare sostanze favorenti la scheletrizzazione ad una salma estumulata da meno di 20 anni, potrebbe configurarsi come vilipendio di cadavere? Data la definizione di cui al punto 1, questa salma infatti sarebbe da considerarsi non già resto mortale bensì cadavere.

  • Quesito pubblicato su ISF1999/1-h

    TAG: Cadavere, Cremazione, Quesiti

    Il punto 4 precisa che per la cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del DPR 285/90 (26/10/90), precedentemente inumati o tumulati, occorre seguire le procedure di cui all'art. 79 del DPR 285/90. Si ripresenta il problema della certificazione prevista dal comma 4 di tale articolo. Come può il medico necroscopo escludere il sospetto di morte dovuta a reato nel caso di salme di persone decedute addirittura anni prima? Dovendo fare questa certificazione nell'immediatezza del decesso, è almeno possibile fare l'esame esterno della salma ed assumere informazioni sulle circostanze del decesso: se però sono trascorsi degli anni, questo non è più fattibile.