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Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3605
La cremazione costituisce servizio pubblico anche se, al tempo, non elencato all'art. 1 T.U. di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, elenco che aveva carattere esemplificativo e non tassativo. consentendo ai comuni di estendere il catalogo dei servizi pubblici anche ad attività non comprese tra i servizi obbligatori o tra quelli elencati dal legislatore. La qualificazione di servizio pubblico locale non è ostacolata dalla circostanza che, all'epoca, non esisteva una norma di fonte primaria che lo considerasse in tali termini.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 6 L. 30/3/2001, n. 130
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TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1023
Cfr. analogamente: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27 marzo 2025, n. 1024
[ I ] Quando il Regolamento comunale di polizia mortuaria preveda che la quota per canone annuo di manutenzione e conduzione è versat[a] integralmente all’atto della concessione, e dunque attualizzat[a] al momento della stipula del contratto di concessione”) e stabilendo questo a monte un corrispettivo per ogni singolo rapporto concessorio (di un bene pubblico) cosi escludendosi la natura tributaria della prestazione patrimoniale, come tale non espressivo, altrimenti diversamente necessario, di capacità contributiva del concessionario (Cass. civ., sez. trib., 20 ottobre 2019, n. 24541). Trattandosi di regolamentazione dei rapporti concessori e non già di un’entrata tributaria non è necessaria una specifica norma previsione normativa non vertendosi nell’ambito del potere impositivo dell’ente comunale che esercita, in questo caso, il generale potere di determinare le tariffe per la fruizione dei beni pubblici (Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2023, n. 18001).
[ II ] Nella determinazione del canone concessorio di area demaniale (art. 824 c.c.) non appare illogico che il Comune incorpori – attualizzandoli – i costi di manutenzione e conduzione dei loculi così incorporando nel corrispettivo tutti gli oneri diretti e riflessi e il cui potere di determinare le tariffe per la fruizione di beni e servizi trova specifico fondamento legislativo (art. 32 della l. n. 142/1990 - art. 42 del d.lgs. n. 267/2000).
[ III ] Il canone annuo imposto per la manutenzione dei loculi non ha natura tributaria, bensì di corrispettivo concessorio, per cui non richiede specifica previsione legislativa
[ IV ] L'obbligo gravante sulle confraternite di consegnare il registro delle sepolture e il censimento relativo ai defunti accolti nelle loro strutture entro 365 giorni solari dall’entrata in vigore del regolamento, in formato elettronico e secondo le disposizioni dell’amministrazione non costituisce un ingiustificato aggravamento procedimentale, poiché afferente alla mera esibizione di documentazione obbligatoria che deve essere conservata al fine di comprovare la regolarità dell’attività espletata e prodotta su richiesta della P.A., onde esercitare compiutamente la vigilanza di cui all’art. 51 del d.P.R. n. 285/1990.TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 90 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. VII, 20 marzo 2025, n. 2297
L’art. 88 del d.p.r. n° 285 del 1990, secondo cui “il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.” non fonda un diritto all’estumulazione in concorrenza alla tumulazione di salme che non hanno ancora ricevuto sepoltura, ma presuppone che sussista la disponibilità ad ospitare la salma estumulata.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 88 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 2025, n. 2268
Da una costante giurisprudenza della Corte risulta che figuri tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dal diritto dell’Unione giustificanti un'eventuale restrizione all’esercizio di attività economiche, e che gli Stati membri, in questo ambito, dispongono di un ampio potere discrezionale (v., in questo senso, sentenza del 1° giugno 2010, Blanco Pérez e Chao Gómez, C‑570/07 e C‑571/07, EU:C:2010:300, punti 44, 68 e 106)”, ma che “tuttavia, un obiettivo di questo genere non può giustificare la restrizione controversa nel procedimento principale, dal momento che le ceneri funerarie, diversamente dalle spoglie mortali, sotto un profilo biologico sono inerti, in quanto rese sterili dal calore, sicché la loro conservazione non può rappresentare un vincolo imposto da considerazioni sanitarie”. Pertanto,“ragionando a contrario, è invece del tutto evidente che le attività di sepoltura e dissepoltura consistenti nell’inumazione/tumulazione e nell’estumulazione/esumazione, avendo per oggetto resti umani non inerti, pongono, in termini di evidente rilevanza ed attualità, la necessità di tutela della salute pubblica” e mentre i servizi cimiteriali (gestione e custodia del cimitero che è bene demaniale, nonché inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione) costituiscono un servizio pubblico che fa capo al Comune, il servizio funebre, pur assoggettato alla normativa di settore, è un’attività privata, di carattere imprenditoriale” e, pertanto, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunale è tutelata “appieno la libertà di scelta del concessionario nell’ambito delle attività non rientranti nella gestione cimiteriale e nelle attività di sepoltura e dissepoltura, e cioè con riferimento al servizio funebre comprensivo di trasporto e prestazioni connesse, e di manutenzione degli spazi concessi in uso ai privati”
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 41 Cost.
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TAR Lazio, Latina, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 192
La giurisprudenza è consolidata nel ricondurre il servizio di illuminazione votiva nell’ambito dei servi pubblici locali a rilevanza economica (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 11 agosto 2010 n. 5620; T.A.R. Napoli, sez. I, 03/02/2015, n.809). L’art. 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L. attribuisce espressamente al Consiglio comunale la competenza ad adottare le delibere in materia di “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. La norma riserva, dunque, al Consiglio comunale la scelta del modello di gestione del servizio pubblico locale. La Giunta non poteva, pertanto, sostituirsi al Consiglio nella scelta del modello organizzativo con cui gestire il servizio pubblico locale, disponendo autonomamente l’assunzione diretta (potenzialmente sine die) del servizio di illuminazione votiva, essendo la scelta del modello gestorio rimessa dal citato art. 42 all’organo consiliare.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 42 D, Lgs. 18/8/2000, n. 267
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TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 7 marzo 2025, n. 347
In regione Puglia, la previsione di un Regolamento comunale di polizia mortuaria e attività funebri e cimiteriali che vieti la collocazione di case funerarie nei centri abitati sipone in contrasto con la disciplina della L. R. (Puglia) 15 dicembre 2008, n. 34 dato che tale fonte normativa regionale: i) non prevede tale specifica competenza per i Comuni; ii) al contrario incentiva gli enti territoriali alla promozione delle strutture del commiato, tra le quali emerge anche la casa funeraria (cfr. art. 17, co. 1); iii) sancisce la possibilità di realizzare le case funerarie nei centri residenziali anche in deroga allo strumento urbanistico (cfr. art. 4, co. 3-bis) e nelle fasce di rispetto cimiteriale (cfr. art. 17, co. 5, ult. periodo), e ciò in coerenza con quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui – essendo la morte un accadimento naturale che colpisce la popolazione residente – il servizio funebre è svolto nell’interesse di quest’ultima e, pertanto, deve ritenersi consentito (anche) nelle zone a vocazione residenziale (cfr. TAR Salerno 2897/2022); iv) prevede limiti tipici e tassativi (ovvero quelli secondo cui “le strutture per il commiato non possono essere collocate nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva” - cfr. art. 17, co. 5). La realizzazione di una “casa funeraria” non appare sussumibile all’interno delle “opere per il culto”, per tali dovendosi intendere le opere destinate all’esercizio del culto religioso ex art. 831 cod. civ.; mentre la casa funeraria, come visto, è normata dalla L.R. Puglia n. 34/2008 ed inerisce l’“ambito funebre”, ossia “l’attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato” (art. 1, comma 3, lett. d).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Puglia, L.R. 15/12/2008, n. 34
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TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13 febbraio 2025, n. 323
L’attività funebre è un’attività d’impresa volta a fornire un insieme di prestazioni a carattere commerciale, noleggio di attrezzature e di mezzi, di trasporto e d'intermediazione d'affari, unitariamente dirette e preordinate all'organizzazione complessiva del servizio funebre. Di conseguenza la vendita di articoli inerenti i suddetti servizi (quale prestazione di “dare”) è strumentale e accessoria rispetto a quella principale svolta dai suddetti servizi (quale prestazione di “facere”) e, quindi, è priva di autonoma rilevanza. Del resto il settore funerario e cimiteriale è regolamentato da una normativa disorganica a livello regionale e frammentaria a livello nazionale - come il R.D. 17 luglio 1934, n. 265- Testo Unico delle leggi sanitarie- e il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 avente ad oggetto il regolamento di polizia mortuaria- e non può, quindi, essere assimilato a quello del settore del commercio di cui al D. Lgs. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Regione Calabria, L. R. 29/11/2019, n. 48
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TAR Liguria, Sez. II, 10 febbraio 2025, n. 141
Allorquando si tratti (come nel caso di un verbale di rilascio del servizio d'illuminazione votiva) di atti di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c. - preordinati al ripristino della condizione del bene pubblico e dell'accesso alle utilità allo stesso connesse (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 06/11/2024, n. 8862) - meramente applicativi delle deliberazioni tardivamente impugnate, e dunque di atti dovuti, a contenuto sostanzialmente vincolato. Ed è noto che, per costante giurisprudenza, in tema di beni demaniali o patrimoniali di un ente pubblico (qual è certamente l’impianto di illuminazione votiva accedente al cimitero), il provvedimento di rilascio ai sensi dell'art. 823 comma 2 cod. civ. può essere legittimamente emanato senza la preventiva comunicazione dell'avvio del procedimento e senza instaurare alcun contraddittorio con l'interessato, trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l'amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare in possesso di un bene demaniale abusivamente detenuto da un privato (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15/5/2024, n. 3135; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 8/7/2019, n. 601).
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 823 C. C.
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TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 30 gennaio 2025, n. 255
Per le opere realizzare abusivamente su terreno del demanio o del patrimonio di enti pubblici non è ammesso l’accertamento di conformità ex art. 36, T.U. e l’ingiunzione di demolizione è la sola sanzione prevista, che consegue in termini vincolati alla realizzazione dell’abuso. A tal proposito si è affermato in giurisprudenza (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, Sent., 17/03/2020, n. 199): “l'art. 14, L. n. 47 del 1985, al pari dell'analogo disposto dell'art. 35, D.L. vo n. -OMISSIS-0 del 2001 con riferimento a tutte le opere realizzate "sine titulo" su aree e terreni di proprietà pubblica (Stato e enti pubblici in genere) prevede come unico provvedimento sanzionatorio - salvo che per quelli realizzati dai soggetti di cui rispettivamente all'art. 5, L. n. 47 del 1985 e all'art. 28, D.P.R. n. -OMISSIS-0 del 2001 - l'adozione dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi. L'ordinanza di demolizione e di ripristino se, da un lato, si configura come unico e doveroso provvedimento sanzionatorio, dall'altro, costituisce circostanza idonea ad escludere "in radice" non solo ogni possibilità di sanatoria, ma anche la stessa sussistenza dell'obbligo di provvedere su tale istanza, in quanto manifestamente inammissibile e infondata. Pertanto, in relazione all'edificazione "contra legem", su suolo di proprietà pubblica, la sanzione demolitoria è l'unica applicabile stante il regime pubblicistico del suolo (T.A.R. Campania, sez, VII, 10.10.2014, n. 5261)”.
TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 94 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
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Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2025, n. 781
[ I ] Il giudizio per revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata; in questa seconda fase viene in rilievo l'obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente” (C.d.S, V, 30.4.2024, n. 3920). [ II ] La qualificazione della cremazione quale servizio pubblico comporta l’assoggettamento (anche) alle successive modifiche legislative che hanno inserito il servizio tra quelli di rilevanza economica e a domanda individuale e lo hanno normativamente incluso tra i servizi pubblici locali (art. 6, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 130: «La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»); e (con le previsioni di cui all’art. 34, commi 20 e 21, del decreto-legge n. 179 del 2012 e dell’art. 13 del decreto-legge n. 150 del 2011, citati) hanno imposto che per i servizi affidati a terzi senza gara – previa l’eventuale applicazione della norma di cessazione ex lege degli affidamenti diretti - l’amministrazione proceda all’affidamento mediante l’indizione di una gara a evidenza pubblica (salvo il pagamento del valore residuo degli impianti di proprietà del concessionario, come del resto deciso dal Comune di Torino che – come già segnalato – ha avviato un procedimento connesso diretto a determinare l’importo da riconoscere a Socrem).
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