Introduzione
All’art. 79, comma 1, secondo periodo D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. si legge, tra l’altro:
“…. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal …, ecc. “.
Altrettanto analoga formulazione è presente nell’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3) L. 30 marzo 2001, n. 130 (“3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del ….… ... Leggi il resto