Tribunale Velletri, Sez. I, 1° marzo 2019, n. 391
MASSIMA
Tribunale Velletri, Sez. I, 1° marzo 2019, n. 391
Tribunale Velletri, Sez. I, 1° marzo 2019, n. 391
Il diritto dei congiunti di disporre per la destinazione della salma, in assenza di un’espressa volontà testamentaria del defunto, è individuabile nei familiari, con prevalenza dello ius coniugii sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis. Tale diritto trova fondamento in consuetudine conforme al sentimento comune e alle esigenze di culto e di pietas verso i defunti. Quando sia esercitato dai prossimi congiunti, realizza, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l’esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più stretti il luogo da questi considerati più adatti a manifestare i propri sentimenti di memoria, devozione e di culto verso il parente deceduto.
NORME CORRELATE
Art. 93 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Svolgimento del processo
In data 26.7.16 V.A. cl. e B.M. cl. (…) hanno proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. premettendo di essere i nonni materni del defunto D.M., nato a R. il (…) e morto in R. il 19.01.1999, nonché i parenti viventi di grado più prossimo di quest’ultimo, stante la morte sia di entrambi i genitori D.G. e V.C., sia dei nonni di ramo paterno D.M. e F.E., di voler trasferire la salma del nipote D.M. dal Cimitero Verano di Roma – ove è attualmente sepolto – al Cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG); che tuttavia per far ciò è necessaria l’autorizzazione da parte del concessionario della tomba stessa, nella specie della sig.ra D.L., che ha tuttavia negato tale autorizzazione. Pertanto hanno chiesto al Tribunale adito di:
1) accertare che il diritto di disporre della salma del defunto D.M., nato a R. il (…) e morto in R. il 19.01.1999, spetta ai ricorrenti, in quanto parenti in vita di grado più prossimo di quest’ultimo;
2) accertare l`illegittimità del rifiuto della Sig.ra D.L. ad autorizzare l’apertura della tomba sita nel Cimitero Verano di Roma descritta in narrativa, ove è sepolto D.M., per consentire il trasferimento della salma di quest’ultimo presso il cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG), nella cappella funeraria di proprietà del Sig. A.V., in modo da garantire al nipote una sepoltura più dignitosa rispetto a quella attuale, in un luogo in cui non solo i nonni ma anche tre zii materni potrebbero prendersi cura del sepolcro;
3) autorizzare l’apertura della tomba sita nel Cimitero Verano di Roma descritta in narrativa, ove è sepolto D.M., ed autorizzare il trasferimento della salma di quest’ultimo presso il Cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG), nella cappella funeraria di proprietà del Sig. A.V., nonché autorizzare ogni altra operazione necessaria per consentire detto trasferimento;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del D.L. si è costituita eccependo in primis l’inammissibilità delle domande avanzate dalla controparte, in quanto sottratte alla cognizione del giudice ordinario e attribuite, invece, alla cognizione dell`autorità amministrativa, considerato che ex art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è attribuito al Sindaco il potete di “autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede”.
In ogni caso, ha contestato la fondatezza nel merito delle domande medesime, sostenendo che:
1) difetti negli attori la titolarità del ius eligendi sepulchrum, non essendo applicabile alla fattispecie in esame l’art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, relativo all`ipotesi, del tutto diversa, concernente la decisione di cremare le spoglie del defunto;
2) in ogni caso, all’indomani della morte di D.M., tutti i suoi prossimi congiunti – ivi inclusi gli odierni ricorrenti – scelsero di tumulare le sue spoglie nella tomba del Cimitero del Verano, oggi nella titolarità della sig.ra L.D., per cui la volontà degli attori di traslare la salma del defunto in altro luogo non può essere ritenuta meritevole di tutela, in quanto illegittimamente in contrasto con la volontà del predetto defunto, quale implicitamente dedotta dall’avvenuta sepoltura, su consenso di tutti i congiunti, nel cimitero monumentale del Verano, dove attualmente lo stesso riposa, in una tomba di famiglia situata in una delle zone più antiche, il cd. altopiano pincetto, e curata dalla stessa L.D.;
3) a ciò si aggiunga che il parente più prossimo, cui spetterebbe in assenza di volontà del de cuius lo ius eligendi sepulchrum, deve individuarsi non secondo una rigida gerarchia fondata sullo ius sanguinis ma alla luce della vicinanza affettiva e materiale prestata dai congiunti durante la vita del de cuius, laddove tale vicinanza deve riconoscersi alla sig.ra L,D., considerato che M.D. ha trascorso tutta la sua breve vita a Roma;
4) infine, ha evidenziato che non sussisterebbe alcuna ragionevole giustificazione a sostegno della volontà degli attori di traslare i resti del nipote, mentre la Suprema Corte ha chiarito che, nel giudicare dell`opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro – a seguito della verificatasi necessità di immutare l’originario luogo di sepoltura – il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro (cfr. Cass. 16 dicembre 1974, n. 4288).
5) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 4.3. 17 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e alla successiva udienza del 10.4.17 sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
Il G.I., ritenuta la causa di natura documentale, ha rigettato le richieste di interpello e prova per testi articolate dalle parti e fissato per la precisazione delle conclusioni l`udienza del 31.1.18. A tale udienza – la prima celebrata dalla scrivente – per esigenze di (ri)organizzazione del ruolo, la causa è stata rinviata per gli stessi incombenti. Infine, all’udienza del 7.5.18 la causa e stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L’eccezione d’inammissibilità della domanda è infondata e, come tale, va respinta.
La controversia verte pacificamente tra privati e concerne diritti soggettivi, quale è lo ius eligendi sepulchrum, per cui correttamente e stata adita l’Autorità giudiziaria ordinaria (cfr. in termini Trib. Firenze 11.3.80; Tar Sicilia Catania 24.12.97, n. 2675, TRGA Trentino Alto Adige n. 61 del 27.2.06 secondo cui la richiesta di autorizzare l’esumazione e il trasferimento della salma sottende un’evidente pretesa di diritto soggettivo, collegata allo ius eligendi sepulchrum, che, secondo la giurisprudenza ordinaria e amministrativa, rientra appunto nella competenza del giudice civile).
2. Nel merito, la domanda va accolta.
Lo ius eligendi sepulchrum consiste nel potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona, nei limiti consentiti dalla legge, dall’ordine pubblico e dal buon costume.
Per giurisprudenza consolidata, esso è da ricondurre al novero dei diritti della personalità, di carattere assoluto e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento mortis causa. Spetta innanzi tutto alla stessa persona, che può esercitarlo in vita o delegarne senza particolari forme a terzi l’esercizio post mortem.
L’electio sepulchri, pur potendo essere espressa senza rigore di forme, deve consistere nell`espressione di una volontà precisa, univocamente finalizzata all’indicazione del luogo di sepoltura dei resti mortali del dichiarante, e non può ravvisarsi in una semplice manifestazione di desiderio, in un`aspirazione non tradottasi in termini d`irrevocabile e non contestabile orientamento. Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il luogo della propria sepoltura, consentendo espressamente la legge che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, secondo comma, c.c.). Quando la scheda testamentaria manca, tale volontà può essere espressa senza rigore di forma attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti, l’esistenza e il contenuto del quale costituiscono questioni di fatto, il cui apprezzamento, riservato al giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 12143 del 23/05/2006).
Quando non risulta alcuna espressa volontà del defunto, opera in via sussidiaria il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma con prevalenza dello ius coniugi sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis.
Tale diritto, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un’antica consuetudine conforme al sentimento comune ed alle esigenze di culto e di pietà per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza allo stesso tempo la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l’esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto (Cass. n. 489/42; n. 543/41; 2000/38; n. 1834 del 12/05/1975; n. 2475 del 21/11/1970; Corte d’Appello L’Aquila 19/10/13).
Quanto alla possibilità di trasferire le spoglie da un luogo all’altro, si è osservato che, nel giudicare dell`opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, a iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro – a seguito della verificatasi necessità di immutare l’originario luogo di sepoltura – il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro (Sez. 1, Sentenza n. 4288 del 16/12/1974).
Nello stesso solco, si è ribadito che, qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza e in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, il titolare dello jus eligendi sepulchrum può altresì chiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma, nonostante l`opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e adeguata motivazione (cosi Trib. Catania 12.12.82) che solitamente si fanno coincidere con la dichiarazione di volontà del defunto (TAR Napoli 7.2.07, n. 915 e TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sent. n. 2018 del 22.12.17).
D’altro canto, e stato in senso parzialmente difforme affermato che il diritto del coniuge superstite di scegliere e di trasferire il luogo di sepoltura del coniuge defunto – che trova limite soltanto nella diversa volontà già espressa dal defunto – non si pone in contrasto con la pietà verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento si riferisce non disapprova né percepisce negativamente la translatio dei resti mortali per una tumulazione ritenuta ragionevolmente più conveniente (e, quindi, non dovuta a impulsi futili in contrasto con l`etica familiare) dal coniuge superstite e da altri aventi diritto (Cass, Sez. I, Sentenza n. 9168 del 11/12/1987, richiamata anche dalla succitata sentenza Corte d’Appello L’Aquila del 19.10.13). Ciò in quanto la “electio sepulchri” si iscrive tra le dichiarazioni unilaterali di volontà, alle quali inerisce, normalmente, lo “ius variandi”, suscettibile di essere paralizzato solo dalla cristallizzazione nella sfera giuridica altrui di effetti favorevoli (“status, specie familiari, e diritti in genere”) irretrattabili, promananti direttamente dalla volontà del disponente o da essa semplicemente mediate, dovendosi, negli altri casi, ritenere consentita, per ragioni di coerenza interne alla logica del sistema, la esplicazione, in senso inverso (o, comunque, nuovo), di quella stessa autonomia dalla quale attinge legittimità la scelta originaria del soggetto.
Orbene, è certo che è questo il diritto che hanno fatto valere, nella fattispecie che ci occupa, i sig.ri V. e B., nonni materni del defunto D.M.
E altresì pacifico che siano loro i congiunti più prossimi, iure sanguinis, cui spetta lo ius eligendi sepulchrum, del tutto irrilevante essendo la circostanza – allegata da controparte ma contestata e rimasta indimostrata – che gli attori avrebbero cacciato via da casa la propria figlia \/.C,, per essere rimasta incinta senza essere sposata, e che sarebbero stati i (soli) nonni paterni di M. ad occuparsi di lui moralmente e materialmente durante la malattia.
Non e stata fornita alcuna prova né da una parte, né dall’altra di una volontà espressa in vita dal defunto in merito alla scelta del luogo della propria sepoltura.
Le prove orali articolate sul punto, rigettate e non reiterate all`udienza di precisazione conclusioni, devono intendersi rinunciare (cfr. Cass., Sez. 3 – Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciare e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte).
D`altro canto, e incontestato che gli attori abbiano in un primo momento autorizzato la sepoltura della salina di D.M. al cimitero del Verano di Roma.
Quanto alle ragioni addotte a sostegno della volontà di trasferire la salma di D.M. altrove, sul punto, gli attori hanno allegato che vorrebbero garantire al nipote una sepoltura più dignitosa di quella attuale, lamentando che quest’ultima e posta in un luogo isolato e poco curato; che hanno fatto di recente costruire una cappella funeraria nel cimitero di Colforcella, ove e stata gia trasferita la salma della madre di M. (V.C.) e dove non solo loro ma anche i tre zii materni, S., L. e G.V., abitanti a Cascia e dintorni, potrebbero prendersi maggior cura del sepolcro; che, infine, hanno manifestato ampia disponibilità ad accogliere ivi anche la salma del padre di M., D,G., in modo da non dividere (le spoglie mortali di quella famiglia. Hanno altresì chiarito che, dopo la scomparsa di D.M., avevano convenuto di seppellirlo a Roma, solo perché quella era l’opzione in quel momento più semplice, considerato che il decesso era vvenuto a Roma e che vi era lì un loculo immediatamente disponibile, lo stesso che è attualmente in concessione di D.L.
Controparte ha contestato che la tomba di famiglia sia isolata e trascurata, deducendo al contrario che essa e pulita e tenuta in ottimo stato; che e situata in una delle zone più antiche del cimitero monumentale del Verano – che è meta anche di visite guidate – facilmente raggiungibile anche da fuori; che ella se ne prende cura, unitamente ai suoi prossimi congiunti, e che non ha mai opposto restrizioni di sorta a chi volesse visitarla. Di contro il trasferimento della salma a Cascia determinerebbe un`ingiustificata lesione dei suoi interessi, in quanto inibirebbe o comunque renderebbe eccessivamente gravosa per lei la possibilità di recarsi presso il luogo di sepoltura dell`amato nipote, considerati anche i noti eventi sismici che hanno colpito quella zona.
A ciò gli attori hanno replicato, limitandosi a negare di aver cacciato di casa la figlia V.C. e che Cascia sia una città fantasma, a seguito degli ultimi eventi sismici che l’hanno colpita.
Non hanno altrimenti motivato sul perché della loro richiesta di traslazione della salma del nipote nella cappella di famiglia.
Ciò premesso in fatto, tra i due orientamenti sopra richiamati, si ritiene di aderire a quello espresso da Cass. 9168/B7 che muove dalla premessa – ad avviso della scrivente più corretta e condivisibile – secondo cui la scelta del luogo di sepoltura e revocabile, purché non dettata da motivi futili ed in contrasto con l’etica familiare.
Tali condizioni appaiono, nella specie, entrambe soddisfatte a fronte del desiderio dei nonni di voler custodire le (residue) spoglie mortali del nipote nella cappella di famiglia, ove sono stati già traslati i resti della loro figlia, in una condizione oggettivamente migliorativa (quale emergente dai rilievi fotografici in atti) rispetto alla sistemazione nel loculo presso il cimitero del Verano e di prendersene cura, direttamente e con l’aiuto degli altri figli, cosa che, chiaramente, essi non potrebbero fare, data la loro età avanzata, se la tomba del nipote rimanesse a Roma.
Nella specie non v’e dubbio che per i nonni (aventi diritto alla scelta del luogo di sepoltura) tale traslazione sia idonea a garantire in modo più adeguato la manifestazione del loro sentimento di devozione e pietà nei confronti del defunto D.M.
Tra l’altro, nel conflitto tra i nonni e la zia, considerato, appunto, il diritto prevalente dei nonni nell`esercizio della scelta, non occorre procedere ad una valutazione comparativa delle contrapposte ragioni ma unicamente valutare se la scelta dei nonni non sia pretestuosa e contraria all’etica familiare. Cosa che, in base a quanto supra rilevato, può ragionevolmente escludersi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il rifiuto opposto da D.L. al trasferimento della salma di D.M., nato nel (…) e deceduto nel `99, presso il cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG), nella cappella funeraria di proprietà del Sig. A.V., va ritenuto illegittimo.
La domanda proposta dagli attori va pertanto accolta, con la sola precisazione che il giudice civile non può autorizzare il trasferimento della salma – tale potere spettando all’Autorità amministrativa – ma semplicemente condannare la convenuta a consentire o, comunque, non opporsi a detto trasferimento.
3. Spese di lite
La delicatezza della materia oggetto della controversia e la oggettiva opinabilità delle questioni coinvolte giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
ll Tribunale Ordinario di Velletri, nella persona della dr.ssa Valeria Cerulli, in funzione di Giudice Unico, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo 5723/2016:
1) condanna D.L. a consentire il trasferimento della salma di D.M., nato nel ^(…) e deceduto nel `99, previa apertura della relativa tomba sita nel Cimitero Verano di Roma, presso il Cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG), nella cappella funeraria di proprietà del Sig. A,V.;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
In data 26.7.16 V.A. cl. e B.M. cl. (…) hanno proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. premettendo di essere i nonni materni del defunto D.M., nato a R. il (…) e morto in R. il 19.01.1999, nonché i parenti viventi di grado più prossimo di quest’ultimo, stante la morte sia di entrambi i genitori D.G. e V.C., sia dei nonni di ramo paterno D.M. e F.E., di voler trasferire la salma del nipote D.M. dal Cimitero Verano di Roma – ove è attualmente sepolto – al Cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG); che tuttavia per far ciò è necessaria l’autorizzazione da parte del concessionario della tomba stessa, nella specie della sig.ra D.L., che ha tuttavia negato tale autorizzazione. Pertanto hanno chiesto al Tribunale adito di:
1) accertare che il diritto di disporre della salma del defunto D.M., nato a R. il (…) e morto in R. il 19.01.1999, spetta ai ricorrenti, in quanto parenti in vita di grado più prossimo di quest’ultimo;
2) accertare l`illegittimità del rifiuto della Sig.ra D.L. ad autorizzare l’apertura della tomba sita nel Cimitero Verano di Roma descritta in narrativa, ove è sepolto D.M., per consentire il trasferimento della salma di quest’ultimo presso il cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG), nella cappella funeraria di proprietà del Sig. A.V., in modo da garantire al nipote una sepoltura più dignitosa rispetto a quella attuale, in un luogo in cui non solo i nonni ma anche tre zii materni potrebbero prendersi cura del sepolcro;
3) autorizzare l’apertura della tomba sita nel Cimitero Verano di Roma descritta in narrativa, ove è sepolto D.M., ed autorizzare il trasferimento della salma di quest’ultimo presso il Cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG), nella cappella funeraria di proprietà del Sig. A.V., nonché autorizzare ogni altra operazione necessaria per consentire detto trasferimento;
4) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del D.L. si è costituita eccependo in primis l’inammissibilità delle domande avanzate dalla controparte, in quanto sottratte alla cognizione del giudice ordinario e attribuite, invece, alla cognizione dell`autorità amministrativa, considerato che ex art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 è attribuito al Sindaco il potete di “autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede”.
In ogni caso, ha contestato la fondatezza nel merito delle domande medesime, sostenendo che:
1) difetti negli attori la titolarità del ius eligendi sepulchrum, non essendo applicabile alla fattispecie in esame l’art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, relativo all`ipotesi, del tutto diversa, concernente la decisione di cremare le spoglie del defunto;
2) in ogni caso, all’indomani della morte di D.M., tutti i suoi prossimi congiunti – ivi inclusi gli odierni ricorrenti – scelsero di tumulare le sue spoglie nella tomba del Cimitero del Verano, oggi nella titolarità della sig.ra L.D., per cui la volontà degli attori di traslare la salma del defunto in altro luogo non può essere ritenuta meritevole di tutela, in quanto illegittimamente in contrasto con la volontà del predetto defunto, quale implicitamente dedotta dall’avvenuta sepoltura, su consenso di tutti i congiunti, nel cimitero monumentale del Verano, dove attualmente lo stesso riposa, in una tomba di famiglia situata in una delle zone più antiche, il cd. altopiano pincetto, e curata dalla stessa L.D.;
3) a ciò si aggiunga che il parente più prossimo, cui spetterebbe in assenza di volontà del de cuius lo ius eligendi sepulchrum, deve individuarsi non secondo una rigida gerarchia fondata sullo ius sanguinis ma alla luce della vicinanza affettiva e materiale prestata dai congiunti durante la vita del de cuius, laddove tale vicinanza deve riconoscersi alla sig.ra L,D., considerato che M.D. ha trascorso tutta la sua breve vita a Roma;
4) infine, ha evidenziato che non sussisterebbe alcuna ragionevole giustificazione a sostegno della volontà degli attori di traslare i resti del nipote, mentre la Suprema Corte ha chiarito che, nel giudicare dell`opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, ad iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro – a seguito della verificatasi necessità di immutare l’originario luogo di sepoltura – il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro (cfr. Cass. 16 dicembre 1974, n. 4288).
5) con vittoria di spese.
Con ordinanza del 4.3. 17 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario e alla successiva udienza del 10.4.17 sono stati concessi i termini ex art. 183 c.p.c.
Il G.I., ritenuta la causa di natura documentale, ha rigettato le richieste di interpello e prova per testi articolate dalle parti e fissato per la precisazione delle conclusioni l`udienza del 31.1.18. A tale udienza – la prima celebrata dalla scrivente – per esigenze di (ri)organizzazione del ruolo, la causa è stata rinviata per gli stessi incombenti. Infine, all’udienza del 7.5.18 la causa e stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L’eccezione d’inammissibilità della domanda è infondata e, come tale, va respinta.
La controversia verte pacificamente tra privati e concerne diritti soggettivi, quale è lo ius eligendi sepulchrum, per cui correttamente e stata adita l’Autorità giudiziaria ordinaria (cfr. in termini Trib. Firenze 11.3.80; Tar Sicilia Catania 24.12.97, n. 2675, TRGA Trentino Alto Adige n. 61 del 27.2.06 secondo cui la richiesta di autorizzare l’esumazione e il trasferimento della salma sottende un’evidente pretesa di diritto soggettivo, collegata allo ius eligendi sepulchrum, che, secondo la giurisprudenza ordinaria e amministrativa, rientra appunto nella competenza del giudice civile).
2. Nel merito, la domanda va accolta.
Lo ius eligendi sepulchrum consiste nel potere di determinare la località, il punto e le modalità di sepoltura della salma di una determinata persona, nei limiti consentiti dalla legge, dall’ordine pubblico e dal buon costume.
Per giurisprudenza consolidata, esso è da ricondurre al novero dei diritti della personalità, di carattere assoluto e, come tale, non può formare oggetto di trasferimento mortis causa. Spetta innanzi tutto alla stessa persona, che può esercitarlo in vita o delegarne senza particolari forme a terzi l’esercizio post mortem.
L’electio sepulchri, pur potendo essere espressa senza rigore di forme, deve consistere nell`espressione di una volontà precisa, univocamente finalizzata all’indicazione del luogo di sepoltura dei resti mortali del dichiarante, e non può ravvisarsi in una semplice manifestazione di desiderio, in un`aspirazione non tradottasi in termini d`irrevocabile e non contestabile orientamento. Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il luogo della propria sepoltura, consentendo espressamente la legge che tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale (art. 587, secondo comma, c.c.). Quando la scheda testamentaria manca, tale volontà può essere espressa senza rigore di forma attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti, l’esistenza e il contenuto del quale costituiscono questioni di fatto, il cui apprezzamento, riservato al giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 12143 del 23/05/2006).
Quando non risulta alcuna espressa volontà del defunto, opera in via sussidiaria il diritto dei congiunti di provvedere alla destinazione della salma con prevalenza dello ius coniugi sullo ius sanguinis e di questo sullo ius successionis.
Tale diritto, pur non essendo precisato in disposizioni di legge, trova il suo fondamento in un’antica consuetudine conforme al sentimento comune ed alle esigenze di culto e di pietà per i defunti e, quando viene esercitato dai prossimi congiunti, realizza allo stesso tempo la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l’esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località e il punto da essi ritenuti più adatti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto verso il prossimo parente defunto (Cass. n. 489/42; n. 543/41; 2000/38; n. 1834 del 12/05/1975; n. 2475 del 21/11/1970; Corte d’Appello L’Aquila 19/10/13).
Quanto alla possibilità di trasferire le spoglie da un luogo all’altro, si è osservato che, nel giudicare dell`opposizione dei parenti del defunto alla traslazione della salma di questo, a iniziativa degli attuali aventi diritto alla scelta del sepolcro – a seguito della verificatasi necessità di immutare l’originario luogo di sepoltura – il giudice, una volta accertato che il luogo di sepoltura era stato originariamente determinato dal titolare del relativo diritto, deve valutare con oculata prudenza le giustificazioni addotte per pretendere di operare un trasferimento che comporta esumazione e ritumulazione del cadavere, posto che è avvertita dalla sensibilità degli uomini l’esigenza che le salme dei defunti non vengano, senza adeguate e gravi ragioni, trasferite da un luogo ad un altro (Sez. 1, Sentenza n. 4288 del 16/12/1974).
Nello stesso solco, si è ribadito che, qualora il defunto non abbia indicato con assoluta certezza e in modo definitivo la località, il punto e le modalità della sua sepoltura, il titolare dello jus eligendi sepulchrum può altresì chiedere l’autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma, nonostante l`opposizione degli altri parenti, purché la nuova scelta sia sorretta da gravi ragioni e adeguata motivazione (cosi Trib. Catania 12.12.82) che solitamente si fanno coincidere con la dichiarazione di volontà del defunto (TAR Napoli 7.2.07, n. 915 e TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sent. n. 2018 del 22.12.17).
D’altro canto, e stato in senso parzialmente difforme affermato che il diritto del coniuge superstite di scegliere e di trasferire il luogo di sepoltura del coniuge defunto – che trova limite soltanto nella diversa volontà già espressa dal defunto – non si pone in contrasto con la pietà verso i defunti, perché la coscienza collettiva cui tale sentimento si riferisce non disapprova né percepisce negativamente la translatio dei resti mortali per una tumulazione ritenuta ragionevolmente più conveniente (e, quindi, non dovuta a impulsi futili in contrasto con l`etica familiare) dal coniuge superstite e da altri aventi diritto (Cass, Sez. I, Sentenza n. 9168 del 11/12/1987, richiamata anche dalla succitata sentenza Corte d’Appello L’Aquila del 19.10.13). Ciò in quanto la “electio sepulchri” si iscrive tra le dichiarazioni unilaterali di volontà, alle quali inerisce, normalmente, lo “ius variandi”, suscettibile di essere paralizzato solo dalla cristallizzazione nella sfera giuridica altrui di effetti favorevoli (“status, specie familiari, e diritti in genere”) irretrattabili, promananti direttamente dalla volontà del disponente o da essa semplicemente mediate, dovendosi, negli altri casi, ritenere consentita, per ragioni di coerenza interne alla logica del sistema, la esplicazione, in senso inverso (o, comunque, nuovo), di quella stessa autonomia dalla quale attinge legittimità la scelta originaria del soggetto.
Orbene, è certo che è questo il diritto che hanno fatto valere, nella fattispecie che ci occupa, i sig.ri V. e B., nonni materni del defunto D.M.
E altresì pacifico che siano loro i congiunti più prossimi, iure sanguinis, cui spetta lo ius eligendi sepulchrum, del tutto irrilevante essendo la circostanza – allegata da controparte ma contestata e rimasta indimostrata – che gli attori avrebbero cacciato via da casa la propria figlia \/.C,, per essere rimasta incinta senza essere sposata, e che sarebbero stati i (soli) nonni paterni di M. ad occuparsi di lui moralmente e materialmente durante la malattia.
Non e stata fornita alcuna prova né da una parte, né dall’altra di una volontà espressa in vita dal defunto in merito alla scelta del luogo della propria sepoltura.
Le prove orali articolate sul punto, rigettate e non reiterate all`udienza di precisazione conclusioni, devono intendersi rinunciare (cfr. Cass., Sez. 3 – Ordinanza n. 19352 del 03/08/2017, secondo cui la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciare e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte).
D`altro canto, e incontestato che gli attori abbiano in un primo momento autorizzato la sepoltura della salina di D.M. al cimitero del Verano di Roma.
Quanto alle ragioni addotte a sostegno della volontà di trasferire la salma di D.M. altrove, sul punto, gli attori hanno allegato che vorrebbero garantire al nipote una sepoltura più dignitosa di quella attuale, lamentando che quest’ultima e posta in un luogo isolato e poco curato; che hanno fatto di recente costruire una cappella funeraria nel cimitero di Colforcella, ove e stata gia trasferita la salma della madre di M. (V.C.) e dove non solo loro ma anche i tre zii materni, S., L. e G.V., abitanti a Cascia e dintorni, potrebbero prendersi maggior cura del sepolcro; che, infine, hanno manifestato ampia disponibilità ad accogliere ivi anche la salma del padre di M., D,G., in modo da non dividere (le spoglie mortali di quella famiglia. Hanno altresì chiarito che, dopo la scomparsa di D.M., avevano convenuto di seppellirlo a Roma, solo perché quella era l’opzione in quel momento più semplice, considerato che il decesso era vvenuto a Roma e che vi era lì un loculo immediatamente disponibile, lo stesso che è attualmente in concessione di D.L.
Controparte ha contestato che la tomba di famiglia sia isolata e trascurata, deducendo al contrario che essa e pulita e tenuta in ottimo stato; che e situata in una delle zone più antiche del cimitero monumentale del Verano – che è meta anche di visite guidate – facilmente raggiungibile anche da fuori; che ella se ne prende cura, unitamente ai suoi prossimi congiunti, e che non ha mai opposto restrizioni di sorta a chi volesse visitarla. Di contro il trasferimento della salma a Cascia determinerebbe un`ingiustificata lesione dei suoi interessi, in quanto inibirebbe o comunque renderebbe eccessivamente gravosa per lei la possibilità di recarsi presso il luogo di sepoltura dell`amato nipote, considerati anche i noti eventi sismici che hanno colpito quella zona.
A ciò gli attori hanno replicato, limitandosi a negare di aver cacciato di casa la figlia V.C. e che Cascia sia una città fantasma, a seguito degli ultimi eventi sismici che l’hanno colpita.
Non hanno altrimenti motivato sul perché della loro richiesta di traslazione della salma del nipote nella cappella di famiglia.
Ciò premesso in fatto, tra i due orientamenti sopra richiamati, si ritiene di aderire a quello espresso da Cass. 9168/B7 che muove dalla premessa – ad avviso della scrivente più corretta e condivisibile – secondo cui la scelta del luogo di sepoltura e revocabile, purché non dettata da motivi futili ed in contrasto con l’etica familiare.
Tali condizioni appaiono, nella specie, entrambe soddisfatte a fronte del desiderio dei nonni di voler custodire le (residue) spoglie mortali del nipote nella cappella di famiglia, ove sono stati già traslati i resti della loro figlia, in una condizione oggettivamente migliorativa (quale emergente dai rilievi fotografici in atti) rispetto alla sistemazione nel loculo presso il cimitero del Verano e di prendersene cura, direttamente e con l’aiuto degli altri figli, cosa che, chiaramente, essi non potrebbero fare, data la loro età avanzata, se la tomba del nipote rimanesse a Roma.
Nella specie non v’e dubbio che per i nonni (aventi diritto alla scelta del luogo di sepoltura) tale traslazione sia idonea a garantire in modo più adeguato la manifestazione del loro sentimento di devozione e pietà nei confronti del defunto D.M.
Tra l’altro, nel conflitto tra i nonni e la zia, considerato, appunto, il diritto prevalente dei nonni nell`esercizio della scelta, non occorre procedere ad una valutazione comparativa delle contrapposte ragioni ma unicamente valutare se la scelta dei nonni non sia pretestuosa e contraria all’etica familiare. Cosa che, in base a quanto supra rilevato, può ragionevolmente escludersi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il rifiuto opposto da D.L. al trasferimento della salma di D.M., nato nel (…) e deceduto nel `99, presso il cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG), nella cappella funeraria di proprietà del Sig. A.V., va ritenuto illegittimo.
La domanda proposta dagli attori va pertanto accolta, con la sola precisazione che il giudice civile non può autorizzare il trasferimento della salma – tale potere spettando all’Autorità amministrativa – ma semplicemente condannare la convenuta a consentire o, comunque, non opporsi a detto trasferimento.
3. Spese di lite
La delicatezza della materia oggetto della controversia e la oggettiva opinabilità delle questioni coinvolte giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
ll Tribunale Ordinario di Velletri, nella persona della dr.ssa Valeria Cerulli, in funzione di Giudice Unico, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo 5723/2016:
1) condanna D.L. a consentire il trasferimento della salma di D.M., nato nel ^(…) e deceduto nel `99, previa apertura della relativa tomba sita nel Cimitero Verano di Roma, presso il Cimitero di Colforcella, frazione di Cascia (PG), nella cappella funeraria di proprietà del Sig. A,V.;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.