TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate:
Massima
Testo
Norme correlate:
Legge n. 130/2001
Massima:
Tribunale, Milano, Sez. I, 8 aprile 2008, n. 3610
Sussiste la giurisdizione affinché possa essere inibita, con provvedimento giudiziale, anche disposto in via d’urgenza, la cremazione di cadavere di cui risulti provata la volontà contraria alla cremazione, potendo il giudice avvalersi di prove con ogni mezzo, ivi compresa l’assunzione di prove testimoniali.
Testo completo:
Tribunale di Milano, Sez. I, 8 aprile 2008, n. 3610
Il Giudice Designato
Letti gli atti di causa del procedimento promosso ex art. 700 cpc dai coniugi V.D. e M. M.G., vista la documentazione prodotta e richiamati gli atti istruttori posti in essere, a scioglimento della riserva che precede così dispone:
premesso che:
con ricorso depositato in data 23/11/2007 i coniugi V. D. e M.G. M. adivano in via d’urgenza il Tribunale di Milano affinché inibisse “la domanda di cremazione della salma” della figlia O. V., deceduta in data 24/3/2007, inoltrata dal marito della de cuius C. M. in data 2/11/2007 all’Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune di C.B. assumendo: a) che la figlia in vita aveva sempre manifestato la sua contrarietà alla cremazione; b) che il C. aveva fatto mancare alla moglie ogni titpo di conforto negli anni precedenti alla morte talché quest’ultima, poiché malata, nell’anno 2005 si era trasferita a vivere presso la loro abitazione; c) che all’atto del decesso tutti i congiunti unitamente al C. avevano optato per la tumulazione della salma nel colombario alto presso il cimitero nuovo di C.B. e che inspiegabilmente il consorte aveva inoltrato dopo parecchi mesi la richiesta di estumulazione ai fini della cremazione;
instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva per parte resistente ed assunte le informazioni dei testi dedotti da parte ricorrente la causa veniva trattenuta a riserva all’udienza del 2/4/2008;
rilevato che:
– la disciplina della pratica funeraria della cremazione, introdotta con la legge n. 130/2001, è orientata a garantire il rispetto della volontà del defunto circa le modalità dove destinare le spoglie prevedendo, altresì, che l’autorizzazione dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune (ove è avvenuto il decesso) – in difetto di indicazioni del de cuius – possa essere rilasciata anche su richiesta del congiunto o congiunti ai quali la “electio” sia confidata;
– un’interpretazione sistematica delle norme costituenti il corpo della legge sopra indicata evidenziano altresì come in ipotesi di dissenso tra i parenti del de cuius ed in difetto di un’espressa volontà della persona deceduta debba prevalere la posizione espressa dalla maggioranza, nel rispetto delle posizioni gerarchiche, così da tutelare il senso di pietà nei confronti della persona defunta;
– la posizione soggettiva delel parti, quali congiunti più prossimi presumibilmente destinatari della designazione di dare esecuzione alla “electio” che si assume essere stata confidata dalla persona deceduta, radica la giurisdizione del giudice ordinario anche in ipotesi di provvedimento cautelare anticipatorio ex art. 669 octies, 6° comma, cpc come sollecitato da parte ricorrente in questa sede;
– sotto il profilo del fumus boni iuris, nella fattispecie per cui è causa, non solo è emerso che la persona deceduta non aveva manifestato con le forme richieste la volontà di essere cremata ma le risultanze processuali hanno evidenziato che, difformemente a quanto dichiarato dal marito nella richiesta in data 2/11/2007 al Comune di C.B. (doc. 12), O. V. era contraria a tale destinazione delle spoglie;
– in particolare a fronte delle concordi dichiarazioni testimoniali (rese all’udienza del 2/4/2008 da F. M., D’A. T. I. e R. D.) ed in ragione del comportamento improntato a completo disinteresse posto in essere dal resistente verso il presente giudizio debba affermarsi, con i limiti propri della giurisdizione cautelare, che la richiesta sottoscritta dal marito ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) della legge n. 130/2001 non corrisponde a quanto effettivamente voluto dalla deceduta;
– tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera che all’atto della tumulazione nulla è risultato essere stato opposto dallo stesso coniuge che nel presente giudizio ha ritenuto di non esplicare le ragioni delle successive diverse scelte;
– la circostanza che la richiesta di autorizzazione amministrativa sia già stata inoltrata al settore competente del Comune ove attualmente le spoglie della V. risultano essere sepolte integra quel periculum in mora richiesto essendo oggettiva l’irreperibilità del pregiudizio prospettato in ragione della natura giuridica dei diritti fatti valere;
– con l’accoglimento della richiesta ai sensi dell’art. 669 octies, 6° comma, cpc deve trovare applicazione la regolamentazione delle spese di litye essendo solo eventuale l’introduzione del giudizio di merito, regolamentazione che in ragione della natura della controversia, della mancata opposizione del resistente e dell’interesse comune delle parti ad ottenere un provvedimento conforme alla volontà della defunta Impone una pronuncia di compensazione delle spese sussistendone i giusti motivi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 octies, 6° comma, e 7000 cpc
inibisce la domanda di estumulazione e di cremazione della salma della de cuius O.V. inoltrata in data 2/11/2007 dal coniuge M. C.;
dichiara le spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano il 2/4/2008