TAR Veneto, Sez. II, 12 agosto 2020, n. 737
Pubblicato il 12/08/2020
N. 00737/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv.Massimo Aprile, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo sito in Chioggia, via F. Crispi n. 180/A;
contro
– il Comune di Chioggia (VE), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmelo Papa, Debora Perini, con domicilio come da pec registri di Giustizia;
per l’annullamento
– dell’ordinanza -OMISSIS-del Dirigente del settore urbanistica del Comune di Chioggia (VE).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica straordinaria del giorno 7 luglio 2020, tenutasi con le modalità di cui all’art. 84 d.l. n. 18 del 2020 nel testo risultante dalla legge di conversione, il dott. Giuseppe La Greca;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda di annullamento è l’ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Comune di Chioggia, ad integrazione della precedente ordinanza -OMISSIS-con la quale era stata ingiunta al sig. -OMISSIS-(intestatario dell’istanza di condono poi rigettata in ragione dell’allocazione del manufatto nella fascia di rispetto cimiteriale) la demolizione delle opere ivi indicate, ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi anche nei confronti della sig.ra -OMISSIS-, proprietaria del bene.
2.- A sostegno del ricorso ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere in considerazione che:
– nella fascia di rispetto cimiteriale su cui insiste l’immobile ve ne sarebbero altri non sanzionati essendosi asseritamente limitato il Comune a verificare i siti oggetto di istanza di condono e non gli altri;
– nel caso di specie, al momento della sua realizzazione, l’immobile si trovava all’esterno del perimetro del centro urbano e, dunque, non necessitava di titolo abilitativo;
– la condotta del Comune (il quale avrebbe financo assegnato all’immobile un numero civico) deporrebbe per un legittimo affidamento dei privati verso una ipotizzata volontà di completamento dell’urbanizzazione dell’area;
– l’area costituirebbe, allo stato, una «zona bianca»;
– la zona sarebbe connotata da buone condizioni igienico-sanitarie: la mancata acquisizione del parere della competente azienda sanitaria determinerebbe l’illegittimità del prodromico diniego di condono e la nullità della conseguente ordinanza di demolizione qui impugnata.
3.- Si è costituito in giudizio il Comune di Chioggia il quale ha contrastato le pretese di parte ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
4.- In prossimità della discussione del ricorso nel merito le parti hanno depositato memorie.
5.- All’udienza pubblica straordinaria del 7 luglio2020 il ricorso è stato posto in decisione.
6.- In via preliminare deve escludersi ogni ipotesi di annullabilità del prodromico provvedimento di rigetto dell’istanza di condono in mancanza del parere dell’azienda sanitaria competente stante l’operatività ex lege del vincolo di inedificabilità – assoluta – nella fascia cimiteriale ex art. 338 r.d. n. 1265 del 1934.
7.- Sul carattere e rilevanza del vincolo cimiteriale, copiosa giurisprudenza (da ultimo riassunta in Cons. Stato -OMISSIS-) ha affermato che:
«a) il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici;
b) il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale;
c) il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.
[…] Pure numerose sono le pronunce intervenute a individuare portata e limiti delle modifiche apportate all’art. 338 cit. dalla novella del 2002, rispetto a richieste di privati (Cons. Stato -OMISSIS-).
Si è condivisibilmente affermato che:
a) la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati; con la conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili;
b) il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338 (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti)» (Cons Stato, -OMISSIS-). Condizioni, queste ultime, in cui non ricade l’immobile di cui trattasi, di nuova costruzione.
Tali conclusioni non possono essere infirmate da considerazioni quali lo stato igienico-sanitario attuale dei luoghi o la modificazione della tecnica di inumazione delle salme: a parte il loro carattere inconferente, un dato è certo: l’immobile ricade in una fascia di edificabilità non suscettibile di condono e, dunque, legittimamente il Comune ne ha ordinato la demolizione.
A ciò va aggiunto che il vincolo di cui trattasi è del tutto sganciato dalla disciplina urbanistica, operando autonomamente, così come nessuna rilevanza può avere l’asserita urbanizzazione della zona: sul punto va ribadito che la disparità di trattamento non costituisce vizio invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione della legge (Cons. Stato, -OMISSIS-). La dedotta presunta diversità di condotta dell’Amministrazione a fronte di situazioni analoghe non è stata dimostrata e, in ogni caso, nessun legittimo affidamento è invocabile rispetto ad una attività, quale quella posta in essere dal ricorrente, illecita e specificamente sanzionata dall’ordinamento con le misure adottate.
8.- Conclusivamente il ricorso va rigettato.
9.- La natura della controversia consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti (-OMISSIS-)
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020, in collegamento simultaneo da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE (Giuseppe La Greca)
IL SEGRETARIO
[In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.]