TAR Veneto, Sez. I, 25 ottobre 2021, n. 1263

TAR Veneto, Sez. I, 25 ottobre 2021, n. 1263

Pubblicato il 25/10/2021
N. 01263/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Falcomer e Remo Lot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Fenos, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento del -OMISSIS- -OMISSIS-del -OMISSIS-, comunicato il giorno successivo; del provvedimento -OMISSIS-incaricato – -OMISSIS-del -OMISSIS-, comunicato in data -OMISSIS-; del provvedimento -OMISSIS-del -OMISSIS- -OMISSIS-, citato nel -OMISSIS-assunto in pari, non comunicato, con i quali è stata autorizzata -OMISSIS-;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 – tenutasi in videconferenza – il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti, titolari della concessione cimiteriale relativa alla tomba della famiglia “-OMISSIS-”, eretta nel cimitero di -OMISSIS-(nella frazione -OMISSIS-), impugnano il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale ha autorizzato l’estumulazione dei resti mortali della Sig-OMISSIS-, loro dante causa ed ivi sepolto. Tale autorizzazione è stata rilasciata dal Comune su istanza del fratello della defunta, nonostante l’opposizione dei ricorrenti, destinatari della prescritta comunicazione di avvio del procedimento; questi evidenziavano che la propria congiunta era stata sepolta nella tomba della -OMISSIS-, oltre trent’anni or sono, senza che fosse insorta alcuna contestazione, nemmeno a seguito della morte del di lei coniuge.
A fondamento dell’impugnazione sono dedotti i seguenti motivi:
(1) Incompetenza – violazione dell’art. 88 DPR -OMISSIS-5/1990. L’autorizzazione all’estumulazione costituisce un potere ascritto alla figura del Sindaco, quale Ufficiale di Governo; per tale sua natura, il potere in questione non appare suscettibile di delega agli uffici comunali, dovendo essere esercitato dal Sindaco in proprio. Nel caso di specie, l’autorizzazione è stata rilasciata da un funzionario del Comune, addetto ai servizi demografici: ma detto organo andrebbe ritenuto incompetente, vertendosi di un’attribuzione assegnata in via esclusiva al Sindaco;
(2) Eccesso di potere sotto i profili della carenza di potere e dello sviamento di potere violazione di legge – violazione degli artt. 86 e 88 DPR -OMISSIS-5/1990. L’Amministrazione non avrebbe potuto dirimere il conflitto insorto tra gli eredi del dante causa (titolari dello ius sepulchri) e l’erede della defunta, dovendo limitarsi a negare l’autorizzazione all’estumulazione, avversata dai primi e chiesta dal secondo, nelle more dell’eventuale decisione giurisdizionale sulla relativa controversia;
(3) Violazione di legge – violazione dell’art. 3, L. 241/1990 eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e del travisamento dei presupposti. Il Comune ha erroneamente ritenuto che “la facoltà ad esprimersi in merito alla sepoltura, traslazione di salma e/o resti mortali, dal luogo di sepoltura ad altro sepolcro spetta nel caso in questione agli aventi diritto più prossimi (il solo fratello richiedente) non essendoci disposizioni espresse in vita dalla defunta” (cfr. provvedimento impugnato), senza tenere conto che, nel caso in cui sia mancata la c.d. electio sepulchri, detta scelta è stata legittimamente esercitata dal coniuge, sicché l’eventuale estumulazione, anche se richiesta dall’erede più prossimo, potrebbe avvenire solo per gravi ragioni, qui tuttavia non indicate.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, che ha resistito nel merito ed eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale profilando, nel contempo, la possibile inammissibilità del ricorso, poiché, nel contesto dell’atto introduttivo, il controinteressato, pur notiziato del gravame, non sarebbe stato qualificato espressamente come tale.
Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come comunicato alle parti presenti nel corso della camera di consiglio, attese la manifesta fondatezza nel ricorso, con particolare riferimento al secondo e al terzo profilo di censura.
Preliminarmente vanno disattesi entrambi i rilievi in rito prospettati dall’Amministrazione.
Quanto all’eccepito difetto di giurisdizione, deve essere osservato che il petitum sostanziale introdotto nella controversia non attiene a ben vedere al diritto, in verità solo ipoteticamente conteso, di richiedere ed ottenere l’estumulazione delle spoglie della congiunta, quanto al corretto esercizio del potere sindacale di consentire tale operazione in via straordinaria, autorizzando il controinteressato (solo perché discendente della defunta) ad intervenire sul sepolcro di famiglia oggetto della concessione intestata in via esclusiva ai ricorrenti. Il provvedimento autorizzativo, qui impugnato, costituisce perciò l’esercizio di un potere di matrice pubblicistica, produttivo di effetti a carico delle posizioni degli interessati, costituite e regolate da una presupposta concessione cimiteriale, sicché, non vertendosi di diritti soggettivi (esulando infatti dal giudizio il potenziale conflitto tra i discendenti rispettivamente della defunta e del di lei marito), la cognizione (sul potere esercitato dall’Amministrazione) risulta attribuita all’adito giudice amministrativo.
Venendo alla contesta evocazione in giudizio del fratello della defunta, va rilevato che l’assunzione, da parte di questi, della posizione di controinteressato, qui ritualmente intimato mediante la notificazione del gravame, costituisce null’altro che la prosecuzione nella sede processuale dell’iniziativa assunta con l’avvio del presupposto procedimento amministrativo, formalmente attestata negli atti impugnati e indipendente dalla qualificazione attribuita nell’atto introduttivo.
Quanto al merito, va innanzitutto disatteso il primo profilo di censura, non ravvisandosi, all’interno del contesto normativo evocato dai ricorrenti, alcuna preclusione alla delega dei poteri di polizia cimiteriale, intestati alla figura del Sindaco, quale ufficiale di Governo, a favore degli uffici del Comune.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono – come detto – fondati.
Deve essere osservato, in proposito, che il potere dell’Amministrazione di autorizzare la traslazione della salma, come regolato dagli artt. 86 e 88 del D.P.R. n. -OMISSIS-5 del 1990, è volto alla verifica delle necessarie condizioni igienico-sanitarie, tipicamente connesse ai compiti di polizia mortuaria assegnati dall’Ordinamento alla figura del sindaco, quale ufficiale di Governo. Da tali compiti, essenzialmente di vigilanza, resta quindi del tutto estranea la regolazione dei rapporti tra i soggetti che affermino, gli uni in opposizione agli altri, il diritto di disporre delle spoglie mortali dei propri congiunti, rapporti in ordine ai quali, come sostanzialmente condiviso da entrambe le parti costituite, potrebbe pronunciarsi, dirimendoli, il solo giudice ordinario.
L’intervento dell’Amministrazione, volto a risolvere il conflitto insorto tra gli eredi del dante causa, originario titolare dello ius sepulchri, e il fratello della defunta, risulta così affetto dal contestato sviamento, poiché orientato a perseguire finalità estranee ai poteri di polizia mortuaria e cimiteriale, poteri che, come visto, sono strutturalmente volti a garantire la sola osservanza di indefettibili requisiti igienico-sanitari (di cui il provvedimento impugnato non risulta, peraltro, aver dato conto).
Per quanto precede, il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti in epigrafe indicati.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche nominate in motivazione.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 – tenutasi in videoconferenza – con l’intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Nicola Bardino)
IL PRESIDENTE (Maddalena Filippi)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]

Written by:

Sereno Scolaro

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