TAR Toscana, Sez. III, 7 marzo 2024, n. 274

TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 338 R. D. 27/7/1934, n. 1265

Massima

Non ogni intervento di manutenzione, restauro o ristrutturazione edilizia può essere ritenuto ammissibile in fascia di rispetto cimiteriale, ma solo quelli preordinati al recupero, nel senso anzidetto, dell'edificio preesistente, mentre deve escludersi che siano assentibili interventi comportanti nuovo consumo di suolo, ovvero trasformazioni integrali delle preesistenze (per tutte, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2020, n. 5663)” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 22 gennaio 2021, n. 93).

Testo

TAR Toscana, Sez. III, 7 marzo 2024, n. 274

Pubblicato il 07/03/2024
N. 00274/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01233/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2021, proposto da
Silvia M. e Alberto M., rappresentati e difesi dall’avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Signa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Cirri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Usl Toscana Centro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Federigi e Liliana Molesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del provvedimento del Responsabile del Settore 3 Programmazione del Territorio del Comune di Signa prot. n. 18387/2021 del 26.07.2021, trasmesso via pec ai ricorrenti in data 27.07.2021, di comunicazione del parere della Azienda USL Toscana Centro, Dipartimento della prevenzione U. F. Igiene Pubblica e della Nutrizione del 02.07.2021 prot. n. 426859 (riesame) e di conferma di parere negativo della Commissione edilizia comunale con archiviazione della pratica;
– del parere reso dalla Azienda USL Toscana centro Dipartimento della Prevenzione U.F.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione a firma del responsabile Dr. Mimmo Lotito prot. n. 426859 del 02.07.2021;
– di ogni altro atto e/o provvedimento comunque agli stessi connesso, presupposto e/o collegato, ancorché non conosciuto; ivi incluso il richiamato parere della Commissione Edilizia Comunale reso nella seduta del 22.02.2021 decisione n. 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Signa e dell’Azienda Usl Toscana Centro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I Sig.ri M. sono proprietari di un fabbricato sito nel Comune di Signa, posto ad una distanza di 6,5 metri dal confine del cimitero di Lecore.
Con riferimento a detto immobile, in data 27 ottobre 2020, gli stessi hanno presentato al Comune di Signa richiesta di parere preventivo per un intervento di recupero e consolidamento dell’edificio con cambio di destinazione da magazzino a civile abitazione.
Con nota del 24 maggio 2021 il Comune – richiamato il parere della commissione edilizia comunale n. 2 del 22 aprile 2021 e il parere della USL Toscana Centro – si è espresso negativamente, in ragione del contrasto dell’intervento con le finalità di tutela perseguite dall’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e con le disposizioni contenute nel regolamento urbanistico comunale.
Acquisite le osservazioni dei ricorrenti, il Comune ha chiesto un nuovo parere alla USL e rivalutato l’istanza, per poi confermare le precedenti determinazioni; con nota prot. n. 18387 del 26 luglio 2021, la pratica è stata quindi archiviata.
2. Avverso tali provvedimenti sono insorti i ricorrenti.
Con la prima censura essi evidenziano che in base al tenore letterale dell’art. 338, comma 7 del r.d. n. 27 luglio 1934 n. 1265, sugli edifici esistenti ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale sarebbero ammessi interventi di recupero e interventi funzionali all’utilizzo del bene, comprensivi del cambio da una qualsiasi destinazione d’uso all’altra; peraltro, un eventuale divieto di cambio di destinazione d’uso degli immobili legittimi preesistenti ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale non sarebbe rinvenibile nemmeno nel Regolamento Urbanistico del Comune di Signa.
Con la seconda censura i ricorrenti deducono la carenza di legittimazione della USL Toscana Centro ad esprimersi sull’ammissibilità dell’intervento progettato, dal momento che l’art. 338, comma 7 cit., per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in fascia di rispetto cimiteriale, non richiederebbe la preventiva acquisizione di un parere da parte delle aziende sanitarie.
3. Il Comune di Signa si è costituito e ha eccepito, in via preliminare, la tardività del ricorso in ragione della natura meramente confermativa della nota del 26 luglio 2021, con cui il Comune avrebbe semplicemente ribadito le ragioni già espresse nella precedente nota del 24 maggio 2021, non tempestivamente impugnata.
Nel merito, il Comune sostiene che per gli immobili esistenti in fascia di rispetto cimiteriale non sarebbe ammissibile – automaticamente e indiscriminatamente – qualsiasi cambio di destinazione d’uso, poiché l’art. 338, comma 7 cit. avrebbe natura derogatoria del vincolo assoluto di inedificabilità operante in tali aree e andrebbe perciò interpretato in modo restrittivo. Nel caso di specie, il cambio di destinazione dell’edificio da magazzino ad abitazione confliggerebbe con le primarie esigenze di tutela perseguite dalla norma.
Il parere della USL, inoltre, sarebbe stato acquisito per dar corso ai necessari approfondimento istruttori e per verificare quanto affermato dagli stessi ricorrenti, che in sede procedimentale hanno dichiarato di avere contattato l’Azienda e di averne ottenuto un riscontro positivo. Il provvedimento finale adottato dall’Amministrazione, in ogni caso, sarebbe dotato di motivazione autonoma.
4. Si è costituita anche l’USL Toscana Centro che ha preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e l’inammissibilità delle censure formulate avverso il proprio parere, avente rilievo meramente endoprocedimentale.
Nel merito, l’USL ripropone sostanzialmente le argomentazioni difensive del Comune.
5. All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Va innanzi tutto respinta l’eccezione preliminare di tardività del ricorso formulata dal Comune resistente, poiché la nota del 26 luglio 2021 – adottata dal Comune dopo il riesame dell’istanza sollecitato con l’invio delle osservazioni difensive dei ricorrenti e dopo aver svolto ulteriori approfondimenti istruttori – non ha natura meramente confermativa; è dunque dalla data della sua comunicazione che è iniziato a decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
2. Vanno altresì disattese le eccezioni in rito formulate dalla USL Toscana Centro, poiché le censure contenute nel ricorso attengono sia ai provvedimenti adottati dal Comune, sia ai pareri resi dall’Azienda, espressamente richiamati dall’Amministrazione; l’intimazione in giudizio dell’Azienda, pertanto, è da intendersi effettuata – quanto meno – a titolo di denuntiatio litis.
3. Nel merito, le censure sono infondate.
E’ utile dapprima rammentare che per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche di questo T.A.R., “il vincolo imposto dall’art. 338 R.D. n. 1265/1934 determina una situazione di inedificabilità ex lege e non necessita di essere recepito dagli strumenti urbanistici, anzi, si impone ad essi operando come limite legale nei confronti delle previsioni urbanistiche locali eventualmente incompatibili. Il vincolo ha carattere assoluto e non consente l’allocazione di edifici o costruzioni all’interno della fascia di rispetto, a tutela dei molteplici interessi pubblici cui quest’ultima presiede e che vanno dalle esigenze di natura igienico sanitaria, alla salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, al mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale, senza che, al fine di escludere l’inedificabilità, possa darsi rilievo alla tipologia del fabbricato o alla natura pertinenziale della costruzione (per tutte, cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 284, e i precedenti ivi richiamati).
Ai sensi del settimo comma dell’art. 338, nella fascia della fascia di rispetto sono consentiti esclusivamente “interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.
La disposizione, in quanto derogatoria del generale divieto di edificazione derivante dal vincolo cimiteriale, ha carattere eccezionale ed è pertanto di stretta interpretazione, a partire dalla nozione di “recupero” utilizzata dal legislatore, che allude ai soli interventi volti a impedire il degrado e, a lungo andare, l’abbandono degli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto.
Conseguentemente, non ogni intervento di manutenzione, restauro o ristrutturazione edilizia può essere ritenuto ammissibile in fascia di rispetto cimiteriale, ma solo quelli preordinati al recupero, nel senso anzidetto, dell’edificio preesistente, mentre deve escludersi che siano assentibili interventi comportanti nuovo consumo di suolo, ovvero trasformazioni integrali delle preesistenze (per tutte, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, 28 settembre 2020, n. 5663)” (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 22 gennaio 2021, n. 93).
Tenuto conto dei principi appena evidenziati, anche la possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici esistenti in fascia di rispetto cimiteriale, espressamente prevista dall’art. 338, comma 7 cit., non può prescindere da una valutazione preventiva – da svolgersi alla luce delle circostanze specifiche che caratterizzano il caso di specie – circa l’effettiva compatibilità dell’intervento progettato con gli interessi pubblici fondamentali protetti dalla disposizione normativa.
In caso contrario, si finirebbe per ammettere qualsiasi cambio di destinazione d’uso di beni posti anche a distanza molto ridotta dai cimiteri e per consentire la stabile permanenza di persone pur in presenza di condizioni di salubrità non adeguate o lo svolgimento di attività umane palesemente contrastanti con la sacralità dei luoghi, con la conseguente radicale frustrazione delle fondamentali esigenze di tutela perseguite dallo stesso legislatore.
Ciò detto, nel caso di specie il cambio di destinazione d’uso dell’edificio da magazzino ad abitazione è stato ritenuto inammissibile in ragione dell’estrema vicinanza dell’edificio rispetto al cimitero (posto a 6,5 mt di distanza, a fronte di una fascia di rispetto che per legge ha un’estensione di 200 mt, riducibili – nei soli casi particolari di cui all’art. 338, comma 4 del r.d. n. 1265/1934 e previo parere favorevole delle aziende sanitarie – a non meno di 50 mt) e della conseguente incompatibilità dell’intervento con le condizioni igienico sanitarie che devono essere garantite negli immobili deputati ad ospitare l’uomo in modo stabile e continuativo, inevitabilmente destinate a condizionarne la stessa abitabilità/agibilità ai sensi degli artt. 218 e ss. del Testo Unico delle Leggi Sanitarie e 24 e ss. del d.P.R. n. 380/2001.
A prescindere da ogni altra considerazione, tale motivazione – che non appare né errata, né irragionevole – è sufficiente a giustificare l’espressione di un parere negativo in ordine alla ammissibilità dell’intervento progettato dai ricorrenti.
Il parere reso dalla USL, pur non essendo previsto dall’art. 338 cit., è stato legittimamente richiesto dal Comune a titolo di approfondimento istruttorio, per chiarire i profili di natura igienico sanitaria incidenti sulla compatibilità della destinazione d’uso abitativa dell’edificio di cui si controverte, in ragione della sua estrema vicinanza al cimitero.
4. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
5. Tenuto conto della particolarità della questione trattata, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 11 gennaio 2024, 8 febbraio 2024, con l’intervento dei magistrati:
Raffaello Gisondi, Presidente FF
Antonio Andolfi, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Silvia De Felice)
IL PRESIDENTE (Raffaello Gisondi)
IL SEGRETARIO