TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 1° febbraio 2022, n. 357
Pubblicato il 01/02/2022
N. 00357/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2017, proposto da
P. Antonino, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Di Matteo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della determina dirigenziale n. 326 del 14.12.2016, notificata il 19.12.2016 avente ad oggetto “revoca contratto di concessione sepoltura gentilizia”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 24 gennaio 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. Paolo Nasini; presente per il ricorrente il difensore come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 16 febbraio 2017 e depositato il 10 marzo successivo, Antonino P. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della determina n. 326 del 14.12.2016, con cui il Comune di Monreale ha revocato la concessione cimiteriale rilasciata allo stesso, facendo riferimento, in motivazione, al riscontro di gravi irregolarità nella gestione della sepoltura.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi, in sintesi:
1) nullità della delibera per mancata indicazione ed individuazione dell’oggetto;
2) carenza d’istruttoria e motivazione.
Il Comune di Monreale, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 410 del 2017, l’istanza cautelare è stata rigettata.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento del 24 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Relativamente al primo motivo, avente ad oggetto la mancata puntuale indicazione della concessione revocata, va rilevato che la stessa è stata individuata in maniera precisa con l’indicazione del suo titolare.
Con riferimento al secondo motivo, avente ad oggetto la carenza d’istruttoria e motivazione, va evidenziato che, come rilevato in sede cautelare, il provvedimento di revoca è stato adeguatamente motivato con riferimento alla relazione di servizio del Corpo di polizia municipale prot. n. 15568 del 29 luglio 2016 nella quale sono state dettagliatamente indicate le irregolarità riscontrate.
In particolare, è stato accertato che a fronte di 16 defunti presenti in loco, << nonostante siano state effettuate approfondite ricerche negli uffici preposti, nonché presso l’archivio dell’Area competente non sono state ritrovate né la pratica di concessione, autorizzazione ristrutturazione e agibilità della predetta sepoltura né tantomeno quelle relative alle tumulazioni; tuttavia, da una ricerca effettuata presso il cimitero di Monreale sono state acquisite solamente le autorizzazioni per le tumulazioni dalla lettura delle quali sorgono dubbi riguardo il rapporto di parentela con il concessionario; ulteriori dubbi nascono ove si consideri che alcuni dei defunti tumulati provenivano addirittura da altri comuni che avrebbero dovuto rilasciare il proprio nulla osta che non è allegato alle richieste>>.
La motivazione che precede, in mancanza di elementi probatori di segno contrario specifici e idonei a dimostrare la non correttezza della valutazione operata dall’Amministrazione, deve ritenersi sufficiente a fondare il provvedimento impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2022, tenutasi da remoto con modalità telematica, con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Paolo Nasini)
IL PRESIDENTE (Aurora Lento)
IL SEGRETARIO