TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 92 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
Circa la possibilità dell’amministrazione pubblica di modificare una concessione perpetua, nonché alla censura relativa all’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato si rileva, in adesione al pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che una concessione perpetua cimiteriale non è intangibile ed irreversibile e può essere trasformata a tempo determinato, in presenza di condizioni tassativamente stabilite dalla legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, stante il principio di irretroattività degli atti amministrativi a contenuto regolamentare (in termini, C.G.A., sent. n. 762/2020). Anche il Consiglio di Stato, più di recente, nel richiamare il prefato arresto del giudice amministrativo di appello siciliano, ha ulteriormente precisato che “diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per cui la Pubblica Amministrazione potrebbe cedere definitivamente ai privati aree di natura demaniale. Bene ha fatto il TAR, quindi, a rigettare il ricorso, ritenendo che la qualificazione di "concessione cimiteriale perpetua" non risulti opponibile alla Pubblica Amministrazione, in quanto il rapporto concessorio si tradurrebbe, altrimenti, in una inammissibile alienazione occulta di un bene demaniale” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8248/2022). Il Consiglio di Stato, preso atto che il cd. ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un “diritto affievolito in senso stretto” ammette che esso debba soggiacere ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico, inclusi quelli autoritativi della P.A. concedente a fronte dei quali sono configurabili solo interessi legittimi, atteso che dalla demanialità del bene discende l’intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su un bene pubblico (cfr. Cons. Stato, V Sezione, 23 novembre 2018 n. 6643; 26 settembre 2022, n. 8248). Ancora sul punto, si osserva che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riconosciuto che, in presenza di gravi e significative ragioni di interesse pubblico, quale ad esempio l’insufficienza del cimitero a soddisfare le esigenze di sepoltura e l’impossibilità di ampliarlo o di destinare a cimitero altre aree comunali, possa essere esercitato il potere di revoca dello ius sepulchri, che compete in via generale nei confronti di concessioni rilasciate su beni demaniali comunali, nell’ambito dei quali, ai sensi dell'art. 824, comma 3, cod. civ., rientrano i cimiteri. Infatti, atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi senza limiti di tempo e la concessione da parte di un comune di area del cimitero pubblico è assoggettata al regime demaniale dei beni indipendentemente dalla perpetuità del diritto di sepolcro (cfr. C.G.A., Sez. giurisdizionale, 16 aprile 2015 n. 321).
Testo
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 7 novembre 2024, n. 3055
Pubblicato il 07/11/2024
N. 03055/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01562/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2021, proposto dalle Confraternite del < omissis > di Marineo, di < omissis >, del < omissis > di Marineo, di < omissis > di Marineo, di < omissis > di Marineo, di < omissis > c/o Santuario < omissis > di Marineo e di < omissis > di Marineo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dall’avv.to Antonino Azzolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, via Goethe 1;
contro
Comune di Marineo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marineo n. 54 del 19.5.2021, pubblicata sino al 5.6.2021;
– di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenziali a quello sopra impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 641 dell’11 ottobre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co.4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 novembre 2024 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 3 settembre 2021 e depositato il 16 settembre successivo, le odierne istanti chiedevano l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marineo n. 54 del 19.5.2021, pubblicata sino al 5.6.2021, con la quale si stabilisce “di procedere al rinnovo delle concessioni di aree cimiteriali scadute a favore delle Confraternite/Congregazioni attive che ne fanno richiesta entro 60 gg. dalla data di pubblicazione della delibera; di riacquisire al patrimonio comunale aree e loculi, in caso di mancato rinnovo della concessione; di notificare agli eredi delle salme occupatarie la diffida a regolarizzare l’occupazione del loculo attraverso la richiesta di concessione a titolo oneroso; di notificare la scadenza della concessione dei loculi ai parenti eredi regolarmente tumulati da oltre 40 anni, dando atto che le operazioni di esumazione/estumulazione, in caso di mancato rinnovo delle concessioni, per dette salme, verranno eseguite a carico dell’Amministrazione comunale, con la ricollocazione in ossario comune; definire entro il 31.12.2021 tutte le istanze di voltura e di rinnovo concessione suolo, delle cappelle gentilizie private verso gli aventi diritto secondo le procedure previste dall’art. 26 e 26 bis e 37 del regolamento di polizia mortuaria, dando atto che nel caso in cui parte degli aventi diritto non hanno fatto richiesta o non sono reperibili, la richiesta di voltura fatta dagli altri aventi diritto dovrà essere pubblicata per almeno 30 gg, decorsi i quali, non avendo avuto nessuna opposizione si procede al rilascio della concessione ai richiedenti”.
Occorre premettere in fatto che le Confraternite ricorrenti sono titolari ciascuna di una sepoltura o cappella nel cimitero comunale di Marineo in virtù di concessioni in perpetuo di suolo cimiteriale rilasciate dal Comune di Marineo.
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 19.5.2021, il Comune di Marineo statuiva di procedere al rinnovo delle suddette concessioni in perpetuo di aree cimiteriali in favore delle Confraternite/Congregazioni attive che ne avessero fatto richiesta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, ritenendole scadute, e stabiliva di riacquisire al patrimonio comunale dette aree e loculi in caso di mancato rinnovo della concessione, nonché di notificare agli eredi delle salme ivi presenti la diffida a regolarizzare l’occupazione del loculo attraverso la richiesta di concessione a titolo oneroso, sulla base dei seguenti presupposti: “Considerata la urgente e improrogabile necessità di recuperare posti (loculi) che permettano di soddisfare le richieste di tumulazioni della cittadinanza Marinese avvalendosi della facoltà concessa dalle disposizioni vigenti; Che le concessioni di suolo cimiteriale rilasciate da questo Ente tra la fine del 1.800 e inizi del 900 alle congregazioni dove sono state costruite da parte dei congregati le relative cappelle/colombaie, sono ampiamente scadute, essendo oltrepassato più di un secolo; Che pertanto occorre procedere al rinnovo delle concessioni per tutte le Confraternite ancora attive, tenendo conto dei mutamenti avvenuti sul piano normativo ma anche e soprattutto sulla sussistenza e consistenza delle stesse Congregazioni […]; Visto l’art. 26/bis comma 3 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con delibera del cc. N. 26 del 29.03.2021, che prevede la riacquisizione al patrimonio comunale delle concessioni che di fatto sono sciolte o non sono più attive nella comunità; Vista la propria delibera n. 26 del 22 marzo 2021; Visti gli art. 26, 26 bis e 37 del regolamento comunale di polizia mortuaria”.
Ciò posto, con l’odierno ricorso le istanti hanno dedotto l’illegittimità di suddetto provvedimento, formulando le seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (t.u.e.l.) e dell’art. 69 dello statuto comunale di Marineo. Incompetenza. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui la competenza in ordine all’adozione di suddetti provvedimenti non appartiene alla Giunta Comunale, ma al Dirigente del Settore addetto alla gestione delle aree cimiteriali;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e degli artt. 9, 10, 11 e 12 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii. L’amministrazione resistente avrebbe violato le regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo, in quanto non sussisterebbero ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, né potrebbe invocarsi la natura vincolata della delibera oggetto di impugnazione;
III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità e insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione. Violazione degli artt. 4 e 11 delle preleggi. Le concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune di Marineo alle Confraternite ricorrenti non sarebbero scadute, in quanto per le concessioni perpetue la legge non prevede alcuna scadenza.
Inoltre, l’articolo 26-bis, comma 3, del Regolamento comunale di polizia mortuaria di Marineo, invocato dal Comune a supporto del provvedimento impugnato, non potrebbe trovare applicazione con riferimento alle concessioni ad uso perpetuo, in quanto introdurrebbe delle ipotesi di revoca ulteriori ed atipiche rispetto a quelle ammesse in via eccezionale dall’ordinamento statale.
La regolamentazione comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri, ai sensi dell’art. 4 delle Preleggi, sarebbe legittima solo in quanto non in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo;
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 del d.p.r. n. 285/1990. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 bis del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Marineo. Ancora, le Confraternite censurano la delibera suddetta nella parte in cui i presupposti posti a fondamento della stessa sarebbero infondati in fatto ed in diritto e denoterebbero una carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
In particolare, le ricorrenti assumono che il primo presupposto necessario per poter revocare una concessione rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 (come quelle oggetto del giudizio) è l’avvenuto decorso del termine di 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie.
Anche il presupposto dell’urgente e improrogabile necessità di recuperare posti che permettano di soddisfare le richieste di tumulazioni della cittadinanza Marinese sarebbe insussistente, in quanto il Comune di Marineo avrebbe potuto provvedere all’ampliamento del cimitero esistente o alla costruzione di uno nuovo.
Inoltre, l’art 26-bis dell’attuale Regolamento comunale di Polizia mortuaria di Marineo, posto a fondamento del provvedimento impugnato, non potrebbe trovare applicazione per le concessioni rilasciate anteriormente alla sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
In ogni caso, la norma prevede che le aree cimiteriali concesse alle Confraternite possono essere riacquisite dal Comune solo in caso di scioglimento delle stesse, circostanza che non riguarda le odierne Confraternite ricorrenti che non sono mai state soppresse dall’Autorità ecclesiastica e sono tuttora attive e operative.
L’amministrazione comunale, pur se regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 641 dell’11 ottobre 2021, la Sezione ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari delle ricorrenti in ragione dell’assenza del prescritto “periculum in mora avendo parte ricorrente gravato delle “direttive “di Giunta comunale a cui dovranno seguire i provvedimenti di attuazione. In proposito, si veda anche la parte finale del provvedimento gravato nel quale espressamente la Giunta dà “mandato al Responsabile del Servizio cimiteriale e al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti conseguenti”. Contestualmente questo Tribunale ha ordinato al Comune di Marineo di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa.
In data 4 ottobre 2024, parte ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso, mentre il Comune di Marineo non ha proceduto con il deposito della richiesta relazione.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 4 novembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso ha ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Marineo ha proceduto con il rinnovo delle concessioni in perpetuo di aree cimiteriali unicamente in favore delle Confraternite/Congregazioni attive che ne avessero fatto richiesta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera, ritenendole altrimenti scadute e stabilendo, altresì, di riacquisire al patrimonio comunale dette aree e loculi in caso di mancato rinnovo della concessione, nonché di notificare agli eredi delle salme ivi presenti la diffida a regolarizzare l’occupazione del loculo attraverso la richiesta di concessione a titolo oneroso.
2. Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
3. Il primo motivo, di carattere teoricamente assorbente – in quanto relativo alla presunta incompetenza della Giunta Comunale – non è fondato.
Su tale doglianza, va premesso che – come affermato nell’ordinanza cautelare n. 641/2021 – parte ricorrente ha “gravato delle “direttive “di Giunta comunale a cui dovranno seguire i provvedimenti di attuazione. In proposito, si veda anche la parte finale del provvedimento gravato nel quale espressamente la Giunta dà “mandato al Responsabile del Servizio cimiteriale e al Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti conseguenti”.
Orbene, è notorio che negli enti locali Giunta comunale e dirigenti sono entrambi organi ai quali la legge attribuisce funzioni lato sensu esecutive dell’indirizzo politico, ma con la differenza che la Giunta è un organo di governo dell’ente locale e pertanto svolge una funzione di attuazione politica delle scelte fondamentali operate dal Consiglio comunale, mentre ai dirigenti compete l’attività di gestione tecnica-finanziaria-contabile e l’assunzione di tutti i provvedimenti amministrativi, o atti di diritto privato, necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20/08/2013, n. 4192).
Ciò posto, il provvedimento impugnato si presenta chiaramente quale atto di indirizzo contenente una precisa direttiva – e non già un atto stricto sensu di gestione – ponendosi peraltro in linea con quanto previsto dall’art. 55 dello Statuto del Comune di Marineo (in atti), che prevede tra le competenze e attribuzioni della Giunta comunale quella di adottare delle direttive per l’attività gestionale (cfr art. 55, commi 1 e 2: “La Giunta Comunale esercita le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti. Attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale; indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l’attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e ai funzionari apicali; esercita potere di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti”).
4. Ne consegue anche il rigetto della successiva censura con la quale parte ricorrente ha dedotto la mancata partecipazione al procedimento, venendo in rilievo, come chiarito, un atto di indirizzo a carattere generale, sottratto alla disciplina sulle garanzie partecipative, come previsto dalla vigente normativa (ex art. 16 l.r. n. 7/2019).
Inoltre, ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/90, a fronte della insussistenza di un diritto alla concessione perpetua e del rilevante interesse pubblico a reperire loculi, per come sarà evidenziato in prosieguo, nessuna incidenza sostanziale avrebbe potuto avere la partecipazione procedimentale; nè parte ricorrente ha fornito elementi atti a dimostrare che, se debitamente preavvertita, la stessa avrebbe potuto fornire elementi utili a indurre la p.a. ad una diversa determinazione (in termini analoghi, C.G.A. in sede giurisd., 30 maggio 2022, n. 646).
Peraltro, come emerge dalla lettura del provvedimento gravato sussisteva un vero e proprio stato di emergenza nella gestione dei loculi cimiteriali, circostanza questa che ha determinato, logicamente, la necessità di provvedere in tempi brevi, situazione questa che conformemente all’art. 7 della L. n. 241/90 consente di omettere la comunicazione dell’avvio del procedimento.
5. Proseguendo oltre, in merito alla censura con la quale parte ricorrente ha contestato la possibilità dell’amministrazione pubblica di modificare una concessione perpetua, nonché alla censura relativa all’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato si rileva, in adesione al pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che una concessione perpetua cimiteriale non è intangibile ed irreversibile e può essere trasformata a tempo determinato, in presenza di condizioni tassativamente stabilite dalla legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, stante il principio di irretroattività degli atti amministrativi a contenuto regolamentare (in termini, C.G.A., sent. n. 762/2020).
Anche il Consiglio di Stato, più di recente, nel richiamare il prefato arresto del giudice amministrativo di appello siciliano, ha ulteriormente precisato che “diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per cui la Pubblica Amministrazione potrebbe cedere definitivamente ai privati aree di natura demaniale. Bene ha fatto il TAR, quindi, a rigettare il ricorso, ritenendo che la qualificazione di “concessione cimiteriale perpetua” non risulti opponibile alla Pubblica Amministrazione, in quanto il rapporto concessorio si tradurrebbe, altrimenti, in una inammissibile alienazione occulta di un bene demaniale” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8248/2022).
Il Consiglio di Stato, preso atto che il cd. ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un “diritto affievolito in senso stretto” ammette che esso debba soggiacere ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico, inclusi quelli autoritativi della P.A. concedente a fronte dei quali sono configurabili solo interessi legittimi, atteso che dalla demanialità del bene discende l’intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su un bene pubblico (cfr. Cons. Stato, V Sezione, 23 novembre 2018 n. 6643; 26 settembre 2022, n. 8248).
Ancora sul punto, si osserva che il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riconosciuto che, in presenza di gravi e significative ragioni di interesse pubblico, quale ad esempio l’insufficienza del cimitero a soddisfare le esigenze di sepoltura e l’impossibilità di ampliarlo o di destinare a cimitero altre aree comunali, possa essere esercitato il potere di revoca dello ius sepulchri, che compete in via generale nei confronti di concessioni rilasciate su beni demaniali comunali, nell’ambito dei quali, ai sensi dell’art. 824, comma 3, cod. civ., rientrano i cimiteri. Infatti, atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi senza limiti di tempo e la concessione da parte di un comune di area del cimitero pubblico è assoggettata al regime demaniale dei beni indipendentemente dalla perpetuità del diritto di sepolcro (cfr. C.G.A., Sez. giurisdizionale, 16 aprile 2015 n. 321).
Per quanto esposto e ricavabile dalle pronunce richiamate, ritiene il Collegio che la pubblica amministrazione possa sempre modificare il contenuto dei titoli concessori e/o autorizzatori relativi ad aree demaniali cimiteriali originariamente rilasciati, così come revocare le concessioni su aree demaniali cimiteriali in presenza di specifiche esigenze e in applicazione dei presupposti di legge su cui si tornerà.
A maggior ragione, quindi, va riconosciuta la possibilità di modificare queste ultime da perpetue in temporanee ove ragioni d’interesse generale e d’urgenza impongano l’adozione di tali modifiche.
A tal proposito, si rammenta che il provvedimento di Giunta impugnato ha unicamente previsto che le Confraternite manifestino la propria volontà al rinnovo delle concessioni cimiteriali una volta perpetue, prevedendo l’acquisizione delle relative aree e loculi solo in caso di mancato rinnovo, e ciò in applicazione degli artt. 26 e ss. del regolamento di polizia mortuaria, atto peraltro non impugnato dalle ricorrenti e che risulta quindi non censurabile in questa sede, a confutazione delle ulteriori doglianze sul punto delle istanti.
6. Di nessun pregio poi la censura con cui le ricorrenti contestano il richiamo fatto nel provvedimento gravato alla delibera n. 26 del 22 marzo 2021, annullata in s.g. con la sentenza n. 2205 del 12 luglio 2021 di questo Tribunale, intervenuta però successivamente all’emissione del provvedimento in questa sede impugnato.
7. Deve essere anche respinta la quarta doglianza con la quale le ricorrenti ritengono insussistenti i presupposti della delibera gravata, in particolare l’“urgente e improrogabile necessità di recuperare posti (loculi) che permettano di soddisfare le richieste di tumulazioni della cittadinanza Marinese”, nonché i presupposti di cui agli artt. 26-bis comma 3 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990.
La censura risulta fuori fuoco non essendo il Comune di Marineo ancora pervenuto, quantomeno con l’atto gravato, all’individuazione di eventuali Confraternite a cui revocare la concessione. Infatti, lo si ribadisce, con la delibera n. 54 del 19.5.2021, il Comune si propone unicamente di prolungare il rapporto concessorio di aree cimiteriali eventualmente scaduto nei confronti delle Confraternite che chiederanno il rinnovo delle stesse concessioni.
Nel fare rinvio a quanto precisato ai punti precedenti, il Collegio valuta non censurabile la delibera di Giunta gravata nella parte in cui ritiene non più perpetue le concessioni cimiteriali per cui è causa e, di conseguenza, ha chiesto il rinnovo delle stesse ai titolari entro un termine di 60 giorni dalla conoscenza della delibera.
Pertanto, gli ulteriori accertamenti circa la verifica del passaggio di 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, dalla persistenza di una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e, in ultimo, dallo stato di inattività delle Confraternite, su cui si incentra la censura per asserita violazione degli artt. 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990 e 26-bis del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, sono rinviati ad un secondo momento a cura del Responsabile del Servizio cimiteriale, a cui expressis verbis nella delibera sono demandati tutti gli atti conseguenti.
Come ampiamente chiarito, quindi, l’eventuale revoca delle concessioni per insussistenza dei presupposti di legge sarà oggetto di apposito provvedimento del responsabile del servizio cimiteriale mentre, con la delibera gravata, il Comune ha precisato unicamente la non perpetuità delle concessioni che possono, a parere di questo Giudicante, essere quindi legittimamente sottoposte a richiesta di rinnovo, con obbligo di versare anche un canone, ove previsto.
8. Per le ragioni esposte, il ricorso non merita accoglimento con salvezza della delibera di Giunta impugnata n. 54 del 19.5.2021.
Nulla deve essere statuito sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Marineo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Maria Cappellano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Luca Girardi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Luca Girardi)
IL PRESIDENTE (Maria Cappellano)
IL SEGRETARIO