TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 7 febbraio 2024, n. 470

TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 93 d.P.R. 10/9/1990, n. 285

Massima

Qualora il Regolamento comunale di polizia mortuaria prevede che la rinuncia ad una concessione cimiteriale sia non subordinata a condizioni, la loro efentuiale apposizione risulta non ammissibile, fermo che, quando la rinuncia sia efficace, si determina acrescimento a favore deli altri co-concessionari. La rinuncia al diritto d’uso della concessione cimiteriale, tuttavia, non fa altro che produrre effetti proiettati sul futuro non solo per la persona che retrocede il proprio diritto di sepolcro ma anche per i suoi aventi causa, che, così, non potranno più subentrargli nella titolarità di un diritto estinto, per espressa volontà dell’interessato, deprivando i propri aventi causa della possibilità di divenire, a loro volta, intestatari della concessione, escludendoli dall’eventuale successiva voltura.

Testo

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 7 febbraio 2024, n. 470

Pubblicato il 07/02/2024
N. 00470/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di erede di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- non costituite in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento di prolungamento ed aggiornamento dell’intestazione della concessione cimiteriale “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, nella parte in cui accoglie l’istanza di rinuncia alla predetta concessione formulata dalla Signora -OMISSIS-, sottoposta alla condizione del subentro nella medesima posizione concessoria delle di lei figlie -OMISSIS-, con contestuale aggiornamento dell’intestazione in favore di queste ultime.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 novembre 2023 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato alle controparti il 26 aprile 2019 e depositato in giudizio il successivo 29 maggio 2019, il Signor -OMISSIS-, in qualità di erede della originaria ricorrente, Signora -OMISSIS-, contitolare della concessione cimiteriale relativa alla “-OMISSIS-” sita nel cimitero “-OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del provvedimento di prolungamento ed aggiornamento dell’intestazione della predetta concessione cimiteriale, nella parte in cui accoglie l’istanza di rinuncia di una delle titolari della concessione, Signora -OMISSIS-, a favore delle proprie figlie, -OMISSIS-, che sono, in tal modo, subentrate nella medesima posizione concessoria della madre.
2. L’originaria ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.
In data 7 ottobre 1997 il Comune di Agrigento rilasciava la concessione per la sepoltura privata nella predetta cappella cimiteriale in favore degli Signori -OMISSIS-e -OMISSIS-. La Signora -OMISSIS-, subentrata nella concessione cimiteriale quale erede della Signora -OMISSIS-, a seguito della morte (avvenuta il 25/10/2016) del proprio coniuge, Signor -OMISSIS-, procedeva alla tumulazione di quest’ultimo nella cappella familiare su indicata.
L’originaria ricorrente e gli altri cointestatari, venuti a conoscenza della suddetta tumulazione, con nota del 2 gennaio 2018, invitavano e diffidavano la odierna controinteressata, Signora -OMISSIS-, a trasferire, entro il termine di 30 giorni, il proprio coniuge defunto dalla cappella funeraria comune, avendo agito senza preventivamente informarli e, in ogni caso, senza il loro consenso e il nulla osta comunale.
Successivamente, in assenza di riscontro ed essendo trascorsi 30 giorni, con istanza/diffida del 26/2/2018, l’originaria ricorrente, insieme con gli altri concessionari, chiedeva al Comune di Agrigento di attivare la procedura finalizzata al trasferimento della salma del Signor -OMISSIS- presso diversa sepoltura. Con la conseguenza che il medesimo Comune, con comunicazione prot. n. -OMISSIS-, reiterata il 13/6/2018 (prot. n. -OMISSIS-), invitava la Sig.ra -OMISSIS- “a volersi attivare, con la massima sollecitudine, per la definizione della questione, comunicando a questo servizio la disponibilità di altro sepolcro”. A seguito delle predette note, la Sig.ra -OMISSIS-, con missiva del 15/6/2018, rappresentava al Comune di Agrigento, e per conoscenza anche alla difesa dell’originaria ricorrente, “l’incontestabile e pieno diritto del proprio coniuge”, Sig. -OMISSIS-, “ad essere sepolto nella tomba di famiglia senza alcun preventivo assenso dei parenti cointestatari”. Al che l’Amministrazione Comunale di Agrigento, con comunicazione prot. n. -OMISSIS-, invitava e diffidava nuovamente la Sig.ra -OMISSIS- “a voler comunicare la destinazione della salma del defunto -OMISSIS- entro e non oltre il 30.09.2018 ai fini di poter avvio al procedimento di estumulazione e traslazione”.
Sennonchè, la Sig. -OMISSIS-, con istanza prot. -OMISSIS-, formulava una dichiarazione di rinuncia alla concessione cimiteriale -OMISSIS-, sottoponendola, tuttavia, alla condizione del subentro nella relativa titolarità delle proprie figlie, -OMISSIS-, e con successiva nota acquisita al protocollo del Comune di Agrigento con il numero -OMISSIS-, oltre a sollecitare il medesimo Comune a riscontrare la propria precedente istanza, chiedeva altresì l’aggiornamento dell’intestazione della predetta concessione cimiteriale in favore delle proprie figlie.
L’A.C. sollecitata, tuttavia, con nota prot. -OMISSIS-, comunicava alla Sig.ra -OMISSIS- di non poter esitare le predette istanze (prott. n-OMISSIS- e -OMISSIS-) “in funzione della regolarizzazione della posizione del defunto -OMISSIS-”, oltre ad informare la stessa e la difesa dell’originaria ricorrente che la concessione di che trattasi era scaduta in data 18/11/2017 e che, in assenza di rinnovo, la concessione medesima sarebbe decaduta per grave inadempienza. Conseguentemente, con nota acquisita al protocollo comunale con il numero -OMISSIS-, la controinteressata Sig.ra -OMISSIS- richiedeva al Comune il prolungamento della scadenza della concessione cimiteriale, “nella sua qualità di legittimo successore del concessionario Sig.ra -OMISSIS- e/o concessionari Sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-”.
Peraltro, alla luce della predetta nota comunale prot. -OMISSIS-, l’originaria ricorrente, insieme con gli altri concessionari, con missiva del 5/11/2018, richiedeva al Comune di Agrigento un termine di giorni 60 al fine di poter provvedere alla regolarizzazione della suddetta concessione cimiteriale; sennonchè, il medesimo Comune, esitando siffatta richiesta con nota prot. -OMISSIS-, rappresentava che già la odierna controinteressata Sig.ra -OMISSIS- aveva chiesto ed ottenuto il rinnovo della concessione di che trattasi con aggiornamento della relativa intestazione a favore delle proprie aventi causa.
L’originaria ricorrente, pertanto, formulava apposita istanza d’accesso al Comune di Agrigento per acquisire tutta la documentazione relativa alla propria cappella di famiglia, e il 28/2/ 2019 veniva a conoscenza del provvedimento emesso dal Comune di Agrigento di prolungamento per ulteriori vent’anni della concessione cimiteriale de qua e dell’aggiornamento della relativa intestazione in favore di “-OMISSIS-, dei legittimi successori di -OMISSIS-, di -OMISSIS-”, nonché “di -OMISSIS-.”
3. Avverso il predetto provvedimento è insorta l’originaria ricorrente, -OMISSIS-, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, a sostegno del quale ha formulato i motivi di gravame di seguito indicati.
3.1 Violazione degli artt. 45, comma 9, e 48 e ss. del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Agrigento, approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 24/3/2009. Divieto di atti dispositivi inter vivos. Divieto di rinuncia condizionata alla concessione. Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà con precedenti determinazioni. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento.
Con questo primo fascio di motivi di censura, l’originaria ricorrente lamenta che la dichiarazione di rinuncia alla concessione cimiteriale de qua redatta dalla sig.ra -OMISSIS- in data 27/9/2018 sarebbe illegittima, in quanto formulata in violazione sia dell’art. 48, primo comma, secondo periodo, del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Agrigento, a tenore del quale: “La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e trova applicazione il D.P.R. 28/12/2000 n. 445”, sia dell’art. 48, primo comma, ultimo periodo, nonché dell’art. 49, u.c., del predetto Regolamento, il quale vieta espressamente il subordino della rinuncia a condizione, posto che: “La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna”. Laddove, invece, come visto, la Signora -OMISSIS- ha esplicitamente subordinato l’efficacia della propria dichiarazione di rinuncia alla concessione mortuaria n. 165 alla condizione che nella propria (posizione di concessionaria) subentrassero le di lei figlie -OMISSIS-.
3.2 Violazione dell’art. 93 del d.P.R. n. 285/1990. Violazione dell’art. 45 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Agrigento, approvato con Deliberazione Consiliare n. 46 del 24.03.2009. Assenza del consenso dei contitolari della concessione cimiteriale e del nulla osta del Comune. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/1990. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Violazione del principio della partecipazione al procedimento amministrativo.
Con questo secondo e ultimo gruppo di motivi di censura, parte ricorrente lamenta che la sepoltura del Sig, -OMISSIS-, marito della controinteressata, Sig. -OMISSIS-, nella cappella di famiglia sarebbe avvenuta in violazione del combinato disposto dell’art. 93, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e dell’art. 45 del summenzionato Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Agrigento, e cioè in assenza sia dell’autorizzazione degli altri contitolari della concessione cimiteriale de qua (cugine della Sig. -OMISSIS- e, quindi, affini di quarto grado del di lei marito) sia in mancanza del nulla osta da parte dello stesso Comune.
Infine, l’odierna ricorrente lamenta che l’A.C. di Agrigento neppure avrebbe informato i cointestari della concessione cimiteriale in parola della procedura di sepoltura del Sig. -OMISSIS-, in tal modo ledendo le facoltà procedimentali loro riconosciute dalla Legge generale sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241/90.
4. Né il Comune di Agrigento né le controinteressate intimate si sono costituti nel presente giudizio.
5. Con ordinanza presidenziale n. 524 del 16 maggio 2023, la ricorrente è stata onerata di manifestare il proprio interesse alla decisione nel merito del ricorso invitando, altresì, l’Amministrazione resistente a fornire documentati e chiarimenti sui fatti per cui è causa, aggiornati allo stato attuale.
6. A seguito della ordinanza succitata, il Sig. -OMISSIS-, in qualità di figlio ed erede dell’originaria ricorrente, Sig.ra -OMISSIS-, deceduta il 17/12/2021, ha depositato in giudizio, il 27/6/2023, memoria di costituzione, nonché la dichiarazione di manifestazione di interesse alla decisione nel merito del ricorso e nuova istanza di fissazione dell’udienza di discussione.
7. All’udienza straordinaria di smaltimento del 14 novembre 2023, la causa è stata introitata in decisione.
8. Nel merito il ricorso va accolto per le ragioni di seguito indicate.
9. Sicuramente condivisibile è il primo gruppo di censure con cui parte ricorrente deduce che la dichiarazione di rinuncia al ius sepolcri di che trattasi, formulata dalla controinteressata, Sig.ra -OMISSIS-, con dichiarazione prot. -OMISSIS-, è in palese violazione degli artt. 48 e 49 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria della Città di Agrigento.
In particolare, l’art. 48, comma 1, esplicitamente prevede che: “Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. La richiesta deve essere redatta nella forma dell’istanza e trova applicazione il D.P.R. 28/12/2000, n. 445. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.”. Coerentemente l’art. 49, u.c., cit. dispone che: “La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
Ne deriva, pertanto, che la Sig.ra -OMISSIS- avrebbe potuto rinunciare al proprio ius sepolcri nella cappella funeraria de qua, puramente e semplicemente, senza, cioè, che le fosse consentito condizionare l’efficacia della dichiarazione abdicativa alla circostanza che nella propria posizione di concessionaria subentrassero le di lei figlie, -OMISSIS-. In tal modo, altresì, ledendo la posizione giuridica degli altri contitolari della concessione cimiteriale medesima, tra cui la originaria ricorrente, -OMISSIS-, e ora il di lui figlio, -OMISSIS-.
Il predetto art. 48, comma 1, infatti, prevede che: “la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali”, dal che deriva che il diritto di sepoltura oggetto di rinuncia da parte della controinteressata, Sig.ra -OMISSIS-, avrebbe dovuto “espandersi” a vantaggio di tutti gli altri (residui) concessionari, accrescendo il loro diritto, e non già ridondare a vantaggio delle sue figlie, in maniera, peraltro, strumentale a consentire la permanenza nella cappella funeraria de qua del loro padre, Sig. -OMISSIS-. Detto subentro, infatti, si poneva quale conditio sine qua non per legittimare la sepoltura di questi nella medesima cappella, atteso il legame di parentela di primo grado in linea retta tra le controinteressate, sorelle -OMISSIS-, e il loro padre, Sig. -OMISSIS-, senza necessità di alcun preventivo assenso da parte degli altri cointestatari della cappella e di nulla osta comunale.
La rinuncia al diritto d’uso della concessione cimiteriale, tuttavia, non fa altro che produrre effetti proiettati sul futuro non solo per la persona che retrocede il proprio diritto di sepolcro ma anche per i suoi aventi causa, che, così, non potranno più subentrargli nella titolarità di un diritto estinto, per espressa volontà dell’interessato, deprivando i propri aventi causa della possibilità di divenire, a loro volta, intestatari della concessione, escludendoli dall’eventuale successiva voltura.
10. Del pari fondato è il secondo e ultimo gruppo di censure sollevate da parte ricorrente, secondo cui l’impugnato provvedimento comunale si porrebbe in insanabile contrasto con il combinato disposto dell’art. 93 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rubricato “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, e dell’art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Agrigento.
Il predetto art. 93, infatti, così dispone: “1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall’atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. 2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.
Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Agrigento, a sua volta, all’art. 45 così recita: “1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari (…). Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali. 3. Ai fini dell’applicazione sia del 1° che 2° comma Ai fini dell’applicazione sia del primo che del secondo comma dell’art. 93 DPR 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al terzo grado. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autentica ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da presentare all’ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta”.
Il Regolamento comunale in parola, pertanto, riconosce il diritto alla sepoltura privata al concessionario e ai suoi familiari, intendendosi per tali sia gli ascendenti e i discendenti in linea retta sia i parenti collaterali e gli affini entro il terzo grado. In quest’ultimo caso, tuttavia, cioè per i parenti collaterali e gli affini entro il terzo grado, “la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell’istanza con sottoscrizione autentica ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da presentare all’ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta”.
Nella specie, tuttavia, i cointestatari della concessione mortuaria de qua, tra cui l’originaria ricorrente, Sig.ra -OMISSIS-, erano affini di quarto grado del Sig. -OMISSIS-, in quanto cugine (quindi parenti di quarto grado) della di lui moglie, Sig.ra -OMISSIS-, quindi, a rigore, neppure ne avrebbero potuto autorizzare, anche se fossero stati interpellati, la sepoltura con apposita auto-dichiarazione e il Comune di Agrigento neppure avrebbe potuto concedere il relativo nulla osta, stante la mancanza del prescritto grado di affinità.
In altre parole, nel caso di specie, il defunto marito della controinteressata, Sig.ra -OMISSIS-, era affine di quarto grado degli altri contitolari del ius sepolcri, per modo che non vi erano le condizioni per il rilascio del previsto nulla osta alla relativa sepoltura neppure ove le altre concessionarie vi avessero assentito.
11. Per le ragioni innanzi sinteticamente illustrate il ricorso deve essere accolto.
12. Le spese di lite, ex artt. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento comunale impugnato.
Condanna il Comune di Agrigento al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (Duemila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 14 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Vincenza Caldarola)
IL PRESIDENTE (Aurora Lento)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]