TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 agosto 2024, n. 2389

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Massima

L’immissione dei resti di una salma può senz’altro essere considerata una forma di “tumulazione” idonea a interrompere il termine previsto per la revoca della concessione cimiteriale.

Testo

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 agosto 2024, n. 2389

Pubblicato il 05/08/2024
N. 02389/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00914/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 914 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, in via Marchese di Villabianca n. 209;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valentina Bellomo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, sita in Palermo, in Piazza Marina n. 39;
per l’annullamento
– della Determina Dirigenziale del 19.04.2024 firmata digitalmente in data 22.04.2024 e notificata il 3.5.2024, avente ad oggetto la revoca della concessione cimiteriale per sepoltura gentilizia ubicata presso il cimitero dei -OMISSIS- Sex/Lotto 142/30 ai sensi dell’art. 62, co.4, regolamento cimiteriale Pubblico;
nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 18 giugno 2024 e depositato il 2 luglio successivo, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Comune di Palermo in epigrafe indicato di revoca della concessione cimiteriale per sepoltura gentilizia ubicata presso il cimitero dei -OMISSIS- Sex/Lotto 142/30 ai sensi dell’art. 62, co. 4 del regolamento cimiteriale Pubblico; detto provvedimento, oltre a richiamare la disciplina delle concessioni cimiteriali (art. 92 co. 2 del DPR 285/1990 nonché l’art. 62 co. 4 del Regolamento Cimiteriale Comunale), è sostanzialmente fondato sull’ordinanza commissariale n. 3 del 27.02.2023 e sulla circostanza che nella sepoltura non avvengono tumulazioni di salme da oltre 50 anni.
Articola le seguenti censure:
1) “Eccesso di potere – Violazione di legge – illegittimità della revoca della concessione cimiteriale per l’assenza dei presupposti della revoca ex art. 92 co.2 DPR. n. 285/1990 e art. 62 co. 4 reg. cimiteriale”.
Deduce in particolare che sarebbe errata la valutazione del Comune circa l’assenza di tumulazione di salme da più di 50 anni poiché, come si desumerebbe dal Modulo 21 rilasciato dal medesimo Comune, l’ultima immissione risale all’8.04.2008, in quanto riferibile alla salma della madre dell’odierna ricorrente. Contesta quindi quanto ritenuto dal Comune vale a dire che la suddetta immissione sarebbe inidonea a interrompere il termine di 50 anni trattandosi di “immissione di cassetta resti della salma … proveniente da altra sepoltura”.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità del provvedimento impugnato si è costituito il Comune di Palermo che ha depositato documenti nonché una memoria, con la quale ha replicato a quanto dedotto in ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 luglio 2024, il Presidente del Collegio ha dato avviso circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, e la causa è stata posta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti.
Il ricorso è fondato.
A sostegno dell’esercizio del proprio potere di revoca, il Comune ha richiamato la disciplina delle concessioni cimiteriali ed in particolare l’art. 92 co. 2 del DPR 285/1990 nonché l’art. 62 co. 4 del Regolamento Cimiteriale Comunale.
L’art. 92 co. 2 del DPR 285/1990 prevede che “Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero”.
In linea con la sopra citata norma, il regolamento cimiteriale comunale, all’art. 62 co. 4, stabilisce: “Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni rilasciate in data anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero”.
Orbene in ordine all’interpretazione delle sopra citate norme, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, la Sezione, con la sentenza del 28/02/2024 n. 791, ha avuto modo di chiarire che la disciplina normativa fornisce una accezione ampia al termine tumulazione, comprendendo anche l’immissione di resti ossei. È stato in particolare precisato che:
– “… ai sensi dell’art. 118 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo, “Si intende per tumulazione il seppellimento di un cadavere in nicchia o loculo costruito in muratura” senza che venga precisato che il termine tumulazione sia necessariamente ed esclusivamente riferibile alla prima sepoltura della salma”;
– “il termine tumulazione è utilizzato genericamente, quale sinonimo di sepoltura, anche nell’ambito dello stesso Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Palermo, in cui viene indifferentemente riferito sia alla sepoltura di salme, alla sepoltura in cassette ossario ovvero in urne cinerarie – la sepoltura della salma e la sepoltura dei resti della salma sono due fattispecie che, dal punto di vista letterale, risultano del tutto equiparabili.”;
– “… alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento cimiteriale e nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, risulta irragionevole differenziare l’ipotesi della tumulazione della salma nel loculo con la tumulazione dei soli resti; ciò in quanto la necessità di revocare anticipatamente le concessioni è stata contemperata dal legislatore con il diritto d’uso del sepolcro in capo al defunto e con il diritto dei parenti prossimi alla sua commemorazione in un determinato luogo che nel caso di specie è costituito, per l’appunto, dal sepolcro familiare in concessione.”;
– “… in tale ottica, sarebbe irragionevole (se non addirittura discriminatorio), ritenere che l’interruzione del decorso del termine di 50 anni previsto per la revoca della concessione dalla disciplina di riferimento dipenda dalla tipologia di sepoltura.”;
– “… avuto riguardo al fatto che, sia in forza del Regolamento dei servizi cimiteriali vigente presso il Comune di Palermo che del D.P.R. 285 del 10 settembre del 1990, il diritto a commemorare i propri defunti, è meritevole di essere esercitato, in presenza di una concessione cimiteriale per la durata di cinquant’anni, decorsi i quali, solo secondo un bilanciamento di interessi operato dal legislatore, possono essere considerate prevalenti le esigenze di interesse pubblico al riutilizzo della sepoltura per mancanza dei loculi – l’acquisizione al patrimonio comunale del lotto oggetto in concessione e la conseguente collocazione dei resti del padre della ricorrente nell’ossario comunale ovvero in altro luogo (peraltro neanche specificato dall’amministrazione), si pone in evidente contrasto con lo ius sepolchri nella sua accezione di diritto spettante a chiunque sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pietas”.
Facendo applicazione al caso in esame dei suesposti principi, dai quali il Collegio non intende discostarsi, deve ritenersi che l’immissione dei resti della salma della madre della ricorrente in data 08.04.2008 può senz’altro essere considerata una forma di “tumulazione” idonea a interrompere il termine previsto per la revoca della concessione cimiteriale.
Pertanto il ricorso va accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Le spese di lite possono andare compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE (Francesco Mulieri)
IL PRESIDENTE (Salvatore Veneziano)
IL SEGRETARIO