TAG: Attività funebre | casa funeraria /// Norme correlate: Art. 93 d.P.R. 10/9/1990, n. 285
Massima
La cessione di un diritto al sepolcro, inteso tanto come diritto primario di sepolcro quanto come diritto sul manufatto, che qui verrebbe in rilievo secondo il ricorrente, va configurata come voltura della relativa concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune. La cessione diretta non autorizzata dal concedente costituisce, invece, inadempienza agli obblighi che gravano sul concessionario, e comporta che l'amministrazione concedente adotti nei suoi confronti un provvedimento di decadenza avente natura puramente dichiarativa. Ebbene, tali conclusioni non mutano neanche assumendo che oggetto della cessione sarebbe stato un bene in sé commerciabile, ovvero la proprietà superficiaria del manufatto costituito dalla cappella: in realtà, il diritto così configurato non esiste, perché in base al principio generalissimo dell'accessione il manufatto realizzato sul terreno demaniale del cimitero ne segue il regime giuridico (Cons. Stato, Sez. V, n. 935/2021).
Testo
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 804
Pubblicato il 28/02/2024
N. 00804/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01230/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Danilo Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Cataldo, via Marianopoli n. 6;
contro
Comune di Mussomeli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della Deliberazione della Giunta Municipale n. -OMISSIS- (comunicata in data -OMISSIS-), con la quale il Comune di Mussomeli deliberava di “[…] – revocare la D.G. -OMISSIS- nella parte che assegna mq. 15,00 di suolo cimiteriale sito nel lotto cimiteriale -OMISSIS- stipulato tra il Sig. -OMISSIS- ed il Comune di Mussomeli. – acquisire l’area e la relativa sepoltura nella disponibilità del Comune di Mussomeli […]”;
– della nota prot. n. -OMISSIS- del Comune di Mussomeli, avente ad oggetto la “Comunicazione di avvio del procedimento di revoca della concessione di suolo cimiteriale Rep. -OMISSIS-) relativa al-OMISSIS- ed acquisizione nella disponibilità comunale della tomba gentilizia edificata con Concessione edilizia n° -OMISSIS-”;
– nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto e/o conoscibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Mussomeli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 febbraio 2024 svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a. il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Municipale Comune di Mussomeli n. -OMISSIS-, con la quale l’Ente ha disposto di “[…] revocare la D.G. -OMISSIS- nella parte che assegna mq. 15,00 di suolo cimiteriale sito nel -OMISSIS-” – contratto a suo tempo stipulato dal ricorrente con il Comune di Mussomeli – e ha provveduto ad “acquisire l’area e la relativa sepoltura nella [sua] disponibilità […]”.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità per erroneità della motivazione (motivo sub I), rivendicando la sua estraneità al contratto di trasferimento a titolo oneroso del sepolcro, dal Comune posto a fondamento dell’impugnata “revoca” della concessione, intervenuto, in spregio all’art. 77 del Regolamento di Polizia Mortuaria, tra la sig.ra -OMISSIS-, moglie non convivente del ricorrente, che ha agito sia in nome proprio che “in vigenza di regolare procura del 23.3.1995”.
2.1. – Il cit. contratto di compravendita di lotto cimiteriale, infatti, sostiene il ricorrente, deve ritenersi improduttivo di effetti nei suoi confronti perché privo di espressa contemplatio domini – non ammissibile in via tacita o presunta vista la forma scritta ad substantiam (imposta dall’art. 1350 c.c.) – e perché eccedente le facoltà conferite al rappresentante (art. 1398 c.c.).
3. – Con i restanti motivi il ricorrente deduce violazione dell’art. 21 quinquies, L. n. 241/1990, per la mancata previsione dell’indennizzo (sub III) e, inoltre, censura l’indebita estensione della portata operativa del divieto di cessione d’uso contenuto nel regolamento di polizia mortuaria (sub II), dal Comune applicato, a suo avviso in modo ultroneo, alla cessione del diritto di superficie, fattispecie che ricorrerebbe nel caso in esame, mentre invece l’art. 77 del Regolamento vieterebbe, a ben vedere, il diverso caso della cessione del diritto di uso (“inteso come diritto ad essere tumulato nella sepoltura”).
4. – Si è costituito in giudizio il Comune di Mussomeli, controdeducendo ai rilievi di parte ricorrente e concludendo per la reiezione del gravame, siccome infondato.
5. – Con ordinanza n. 885/2020 del 17/9/2020 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare, non apparendo il ricorso “sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito […]”.
6. – All’udienza di smaltimento del 14 febbraio 2024, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e documenti, ciascuna insistendo per l’accoglimento delle domande, per come rispettivamente formulate, la controversia è stata trattenuta in decisione.
7. – Il ricorso è infondato e come tale va respinto.
8. – L’atto impugnato, cioè la decadenza dalla concessione cimiteriale e la contestuale dichiarazione del Comune di riacquisizione in disponibilità del sepolcro, per violazione del divieto di cessione del diritto d’uso tra privati, risulta, ad avviso del Collegio, correttamente motivato e non inficiato dalle contrarie deduzioni articolate in ricorso.
9. – Il motivo sub I, con cui il ricorrente valorizza l’asserita inefficacia del contratto di cessione nei suoi confronti, per mancanza della contemplatio domini, non coglie nel segno, rivelandosi non concludente.
9.1. – Pare decisivo, in proposito, considerare – in disparte il rilievo che il Comune non ha alcun potere di sindacato né sulla validità ed efficacia della procura, né sulla validità ed efficacia del contratto di cessione – che il ricorrente non risulta avere mai agito in giudizio per ottenere l’annullamento o, comunque, la privazione degli effetti di siffatto contratto, con la conseguenza, pertanto, che esso mai è stato dichiarato giudizialmente inefficace.
9.2. – Al contratto, del resto, è stato dato puntualmente seguito, come segnalato dal Comune, che ha dichiarato che “il fatto storico dell’avvenuta cessione si è certamente concretizzata, come dimostra il fatto che nella tomba gentilizia risultavano sepolte, già nel 2014, le salme di 6 persone appartenenti al gruppo familiare della cessionaria -OMISSIS- ed estranee al gruppo familiare del ricorrente”. In ogni caso, nel merito dei rilievi di parte ricorrente in punto di presunta inefficacia (relativa) della cessione, vale richiamare, in senso contrario, l’art. 73 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Mussomeli, dal quale si ricava che i diritti di uso relativi alla concessione cimiteriale spettano non solo al concessionario, ma anche al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti, i quali, dunque, vantano un’analoga legittimazione a disporne, dovendosi pertanto riconoscere che la moglie del ricorrente, con il contratto del 9/3/2009, nel cedere alla signora -OMISSIS- i diritti inerenti alla tomba gentilizia, ha agito anche in proprio oltre che nella qualità di falso procuratore del ricorrente -OMISSIS-.
9.3. – Si tratta, ad ogni buon conto, di aspetti che assumono rilevanza sul piano pubblicistico in quanto riconducibili ad atti che si traducono in palesi violazioni del rapporto concessorio, per il resto restando relegato, lo specifico profilo dell’imputabilità al ricorrente degli effetti contrattuali della cessione, nell’ambito dei rapporti negoziali e delle vicende circolatorie facenti capo ai soggetti coinvolti.
La doglianza, pertanto, va disattesa.
10. – Anche i motivi sub II e III sono infondati.
10.1. – Non è condivisibile la tesi del ricorrente (sub II) secondo cui il divieto imposto dal regolamento di polizia mortuaria menzionato dal Comune si riferisce esclusivamente alla cessione del diritto d’uso, inteso come diritto ad essere tumulato nella sepoltura, e non alla cessione del diritto di superficie; deve escludersi, infatti, in base alle norme in materia, (anche) la possibilità di alienare per atto fra privati il diritto sul manufatto al quale evidentemente allude il ricorrente parlando della “proprietà superficiaria” della cappella funeraria (Cons. Stato, Sez. V, 01/02/2021, n.935).
10.1.1. – La cessione di un diritto al sepolcro, inteso tanto come diritto primario di sepolcro quanto come diritto sul manufatto, che qui verrebbe in rilievo secondo il ricorrente, va configurata come voltura della relativa concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune. La cessione diretta non autorizzata dal concedente costituisce, invece, inadempienza agli obblighi che gravano sul concessionario, e comporta che l’amministrazione concedente adotti nei suoi confronti un provvedimento di decadenza avente natura puramente dichiarativa. Ebbene, tali conclusioni non mutano neanche assumendo, come fa la difesa del ricorrente, che oggetto della cessione sarebbe stato un bene in sé commerciabile, ovvero la proprietà superficiaria del manufatto costituito dalla cappella: in realtà, il diritto così configurato non esiste, perché in base al principio generalissimo dell’accessione il manufatto realizzato sul terreno demaniale del cimitero ne segue il regime giuridico (Cons. Stato, Sez. V, n. 935/2021, cit.).
10.1.2. – Il motivo in esame va quindi respinto, perché il contratto del 9/3/2009 costituisce, a prescindere dalla terminologia impiegata, una cessione diretta fra privati del diritto al sepolcro, come tale non consentita dalle norme. Tale cessione non autorizzata comporta, poi, come correttamente avvenuto, la decadenza sia in base ai principi generali in tema di concessioni, sia in base all’art. 77, comma 2, del Regolamento di Polizia mortuaria (a mente del quale “ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune”).
10.2. – Quanto alla mancata previsione dell’indennizzo, in asserita violazione dell’art. 21 quinquies (sub III), la censura è all’evidenza priva di fondamento, dovendosi ribadire, in senso contrario che, in caso di cessione tra privati di un manufatto funebre non autorizzato, “non si può parlare di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, quanto piuttosto di decadenza per inadempimento del concessionario” (T.A.R. Napoli, sez. VII, 04/09/2013, n.4157), con conseguente inapplicabilità della norma invocata.
11. – In conclusione, per quanto osservato, il ricorso, siccome infondato, va respinto.
12. – I profili di peculiarità della vertenza inducono a compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l’intervento dei magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente FF
Angela Fontana, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE (Pierangelo Sorrentino)
IL PRESIDENTE (Gianluca Di Vita)
IL SEGRETARIO
[ In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. ]